Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39967/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and lack of specific evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding procedural errors and lack of evidence. The appellate court had already provided specific reasoning linking the defendant's identity to the bank teller and noting the car was registered to her, which the defense failed to address. Consequently, the court ruled that the lower court's decisions on evidence sufficiency and sentencing were legally sound and unchallengeable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised do not correspond to the actual reasoning of the appellate judgment or when procedural requirements for specific requests, such as a settlement agreement, are strictly met with no need for further motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural violations evidence sufficiency settlement agreement deadline criminal procedure law truffa in materia di credito falsificazione di monete truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
275509 – 03) 1.5 Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, posto che l’art. 599- bis cod.
Art. 192 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 61 n. 7 c.p.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 190 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen
artt. 111 Cost
art. 599- bis cod. proc. pen
275509 – 03) 1.5 Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, posto che l’art. 599- bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014
Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013
Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep.
Cass. Sez.3, n.1913 del 20/12/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: SILVANO LUCIA nato a AVELLINO il 18/08/1989 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Lucia Silvano responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.7 cod. pen.perchè, con artifici e raggiri consistiti nel versare sul conto corrente a lei intestato un assegno dell’importo di € 20.000,00 emesso da Ivan Gioiosa per l’acquisto di un’autovettura, induceva in errore la banca in ordine alla bontà del titolo; la sentenza aveva ritenuto accertato che Ivan Gioiosa, dopo aver contattato tale Fabio per l’acquisto di una autovettura, aveva inviato la foto di un assegno circolare di € 20.000,00 per “bloccare” la macchina, assegno che, evidentemente clonato, era stato incassato e versato sul conto della Silvano; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Silvano, eccependo: 1.1. violazione degli artt. 192 commi 1 e 2, 530 comma 2 cod. proc. pen., vizio di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze probatorie; insussistenza del reato contestato per mancata prova degli elementi costitutivi della fattispecie contestata: non risultava alcuna prova della presenza o della effettiva identificazione della Silvano allo sportello bancario; inoltre, la documentazione difensiva consistente nel contratto di compravendita tra Luca Botta e la Silvano relativo ad una vendita al primo dalla seconda di un pianoforte e del mobilio per l’importo di € 20.000,00 (versati a mezzo di assegno circolare) era stata ritenuta irrilevante, senza alcuna verifica della genuinità e della provenienza delle firme apposte, senza escutere Luca Botta e senza acquisire ulteriore documentazione bancaria che attestasse il reale trasferimento dei beni; dalle sentenze di merito non si evincevano gli specifici artifici e raggiri posti in essere dalla ricorrente, visto che ci si limitava al dato dell’accreditamento della somma di denaro sul conto intestato all’imputata; 1.2 violazione dell’art. 61 n. 7 cod. pen. e vizio di motivazione; erronea applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità in assenza di pregiudizio concreto e valutazione astratta del danno: la somma oggetto della truffa era stata integralmente rimborsata a Gioiosa dall’istituto bancario, con conseguente assenza di danno patrimoniale relativamente al reato di danneggiamento di cui al capo 2): 1.3 violazione dell’art. 190 cod. proc. pen.; nullità derivante dal rigetto immotivato della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai fini dell’escussione del teste Luca Botta: la Corte di appello aveva ritenuto “superflua” la testimonianza di Botta senza fornire alcuna argomentazione idonea a giustificare tale giudizio di irrilevanza; la difesa aveva articolato istanza istruttoria volta a dimostrare, attraverso la deposizione di Botta, la reale provenienza dell’assegno di € 20.000,00 quale pagamento pattuito in esecuzione di un contratto di compravendita sottoscritto dalle parti; 1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.: la Corte di appello aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche motivando esclusivamente sulla “gravità del fatto” e sull’assenza di elementi positivi della personalità dell’imputata, con motivazione generica e stereotipata e senza considerare l’assenza di precedenti penali, la condotta successiva alle contestazioni e l’assenza di pregiudizi effettivi alla persona offesa; 1.5 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 599-bis, 125 comma 3 cod. proc. pen.; illegittimità della richiesta di concordato in appello depositata in data 18 febbraio 2025 a mezzo portale PDP, su cui non vi era stato alcun provvedimento da parte della Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Premesso che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già sostenuto nell’atto di appello, relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse la ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, il detto motivo non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato come l’assegno circolare inviato in foto tramite whatsapp a tale Fabio è stato incassato da una persona allo sportello bancario che ha esibito il documento di identità della Silvano; inoltre, la sentenza di primo grado aveva anche precisato che Fabio, che avrebbe dovuto vendere l’autovettura a Gioiosa per il prezzo di 20.000 euro, aveva detto a Gioiosa che “la vettura era intestata alla moglie Silvano Lucia” (pag.5 sentenza di primo grado), elementi su cui il motivo di ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: come si evince dal capo di imputazione, parte offesa della truffa non è Gioiosa, ma la banca che ha dovuto rimborsare Gioiosa con conseguente danno patrimoniale; del tutto eccentrico è quindi sostenere che Gioiosa ha subito un danno esiguo, non essendo egli persona offesa. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli elementi già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259;

Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258758). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito con la motivazione contenuta alle pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, osservando che Botta non era mai stato citato in dibattimento e che non era indicato il numero seriale dell’assegno che egli avrebbe consegnato alla Silvano, con conseguente irrilevanza della testimonianza. 1.4 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 275509 – 03) 1.5 Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, posto che l’art. 599- bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di concordato in appello debba essere presentata “nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza”; pertanto, la richiesta di concordato presentata il giorno prima dell’udienza era da considerarsi tardiva, e nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la