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Sentenza — n. 39958/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against preventive seizure of phones due to lack of proportionality arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals against the preventive seizure of mobile phones inadmissible. The defense argued the seizure was disproportionate and lacked specific selection criteria for the data, while the prosecution maintained the seizure was necessary to prevent contact with illegal trade networks. The court found the seizure justified by the context of illegal e-cigarette trafficking and ruled that the proportionality issue could not be raised for the first time in this review stage.

Regesto Legislator

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Art. 270 c.p.p.; Art. 273 c.p.p.: The preventive seizure of mobile phones is lawful if motivated by the need to prevent contact with illegal trade networks, and arguments regarding proportionality and data selection criteria cannot be raised for the first time in a cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure proportionality principle mobile phones illegal trade cassation appeal data selection criteria procedural admissibility sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 270 c.p.p.
Art. 273 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Consegue ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa per le ammende, della somma di euro tremila ciascuno che si ritiene equo comminare in ragione dei profili di inammissibilità evidenziati.
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Testo completo

la seguente Curcio Pasquale nato il 27/10/1958 Barracano Gennaro nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 14/04/2007 Curcio Pia nata a NAPOLI il 11/04/2007 La Camera Raffaella nata a CERCOLA il 13/08/1983 Dong Chenjian nato a (CINA) il 01/03/1988 Formisano Ciscognetti Assunta nata a ISCHIA il 21/08/1985 Signorelli Jennifer nato a NAPOLI il 01/03/2004 Lu Binbin nato a (CINA) il 02/06/1991 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; sentite le conclusioni del Sostituto P.G. Gaspare Sturzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore: l’Avv. Carmine Di Marzo insiste per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Curcio Pasquale, Barracano Gennaro, Curcio Pia, La Camera Raffaella, Dong Chenjan, Formisano Ciscognetti Assunta, Signorelli Jennifer e Lu Binbinricorrono, a mezzo del difensore di fiducia,avverso l’ordinanza del 15 /0 7 /2025 del Tribunale di Napoli che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in sede di convalida dal Gip del Tribunale di Napoli di somme di denaro, cellulari, dispositivi informatici, documentazione contabile e amministrativa, merce contraffatta, armi proprie e improprie (un taser e un coltello a scatto), in ordine ai reati di cui agli artt. 474, 648, 648-bis cod. pen., 84, comma 1, d.lgs. n. 141/24 e 4 l. n. 110/75.

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui denuncia l’omessa motivazione in merito al mantenimento del sequestro sui dispositivi cellulari. Premessa l’assenza di motivazione nel provvedimento genetico, avendo il Gip ritento “quasi superflua ogni motivazione in ordine al sequestro di tutti i telefoni cellulari”, si censura l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale del riesame a conferma del mantenimento del vincolo cautelare, essendosi fatto riferimento alla circostanza che i telefoni cellulari rinvenuti nell’abitazione, quali strumenti di comunicazione, si prestassero a consentire ai ricorrenti di “mantenere i contatti con i fornitori dei beni illecitamente destinati al commercio e con gli acquirenti degli stessi”.

Si trattava di motivi del tutto carenti a dare conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi al cospetto di una indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione degli stessi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione. Né si era corredato il provvedimento della giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e dei tempi in cui verrà effettuata tale selezione, con restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Con conseguente non consentita natura esplorativa del sequestro.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Gaspare Sturzo, con requisitoria del 10 novembre 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto ritiene il Collegio che il motivo dedotto, seppur riferito nella titolazione al vizio di motivazione, è comunque scrutinabile in quanto denuncia l’apparenza della motivazione che il Gip in prima battuta e il Tribunale del riesame poi avrebbero reso a giustificazione del mantenimento del vincolo reale dei telefoni cellulari sequestrati agli indagati. Tanto premesso, va evidenziato che dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il sequestro preventivo sia stato disposto per finalità impeditive. Con particolare riguardo ai telefoni cellulari, il Tribunale ne ha richiamato il pericolo di utilizzo che a tali strumenti di comunicazione può ricondursi nel consentire ai ricorrenti di mantenere i contatti con i fornitori dei beni illecitamente destinati al commercio e con gli acquirenti degli stessi.

Si tratta di una motivazione che, se rapportata alla situazione di fatto descritta dai verbalizzanti e riprodotta nell’ordinanza impugnata, non si espone a rilievi di apparenza, in quanto la polizia giudiziaria, lungi dal mero e isolato rinvenimento di un compendio contraffatto, si è trovata al cospetto di un’attività illegale di commercio di sigarette elettroniche di provenienza illecita. Ciò è stato logicamente ricavato non solo dall’elevato numero delle res rinvenute, ma dalla presenza di modalità di occultamento e dalle caratteristiche del compendio (occultato all’interno di una cassaforte ad armadio, di marche diverse tutte extra europee e prive dei sigilli del Monopolio) che, unitamente ad ulteriori indici (elevate somme di denaro in contanti, strumentazione per il conteggio banconote, fogli manoscritti con indicazione di cifre di denaro e riferimenti a società riconducibili a terzi, compresenza degli indagati al momento dell’accesso), danno ragionevolmente conto, sul piano indiziario, dell’esistenza di un’attività di commercio illegale che genera profitti illeciti.

E tanto se si considerano anche gli ulteriori elementi, caratterizzati da analoga valenza indiziante, relativi all’accertata movimentazione di denaro da parte di uno degli indagati (v. pag. 3), collimante con le ipotesi accusatorie allo stato formulate. Quanto, poi, alla denunciata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del sequestro in ragione del contenuto dei telefoni cellulari rinvenuti – di cui tre risultano disconosciuti dai presenti – va sottolineato comedalla lettura dell’ordinanza impugnata e del verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale per il riesame la questione non pare essere stata posta al Tribunale del riesame, censurandosi specificamente che il sequestro avesse riguardato per intero dispositivi elettronici, contenenti plurimi dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione.

Con la conseguenza che non può arricchirsi in questa sede la catena devolutiva, eventualmente dovendo formare oggetto la questione di apposita istanza di dissequestro.

3. In conclusione, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. Consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa per le ammende, della somma di euro tremila ciascuno che si ritiene equo comminare in ragione dei profili di inammissibilità evidenziati. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc