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Ordinanza — n. 39954/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction as inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the length of a supplementary penalty, a ground not permitted in cassation. The defense argued for a reduction of the permanent ban from public offices, but the court noted that only specific grounds regarding the settlement agreement are admissible at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in cassation against supplementary penalties are inadmissible unless they concern the validity of the settlement agreement or the prosecutor's consent, excluding disputes over the duration of the penalty itself.

Parole chiave

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cassation appeal supplementary penalty inadmissible grounds settlement agreement public office ban court costs procedural limitation ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
DamziSajmir, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 11/09/2025, con cui la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 29 cod. pen.
Donde si è provveduto ad eliminare l’errore che rende le disposizione rese in sentenza pienamente conformi all’accordo raggiunto tra le parti, alla proposta di concordato fatta propria dalla Corte d’appello e alla previsione legale di cui all’art. 29 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Quanto alla pena principale, va ribadito che in tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 29 cod. pen
Donde si è provveduto ad eliminare l’errore che rende le disposizione rese in sentenza pienamente conformi all’accordo raggiunto tra le parti, alla proposta di concordato fatta propria dalla Corte d’appello e alla previsione legale di cui all’art. 29 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

ONE ORDINANZA sul ricorso proposto da: DamziSajmir (cui 04usirh) nato a (ALBANIA) il 23/07/1991 inoltre: Rendon Mendez Glenda Guadalupe avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. Francesca Mavilla; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DamziSajmir, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 11/09/2025, con cui la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena principale e accessoria inflitta all’imputato in ordine ai reati rispettivamente ascritti di cui alla rubrica.

2. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità. Quanto alla pena principale, va ribadito che in tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.

4. Quanto alla pena accessoria, con ordinanza del 15/09/2025 – resa e comunicata alle parti prima della proposizione dell’odierno ricorso - la Corte d’appello ha disposto la correzione dell’errore materiale laddove “prima dell’espressione conferma nel resto l’impugnata sentenza”, deve leggersi “sostituisce la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per la durata di cinque anni”. Donde si è provveduto ad eliminare l’errore che rende le disposizione rese in sentenza pienamente conformi all’accordo raggiunto tra le parti, alla proposta di concordato fatta propria dalla Corte d’appello e alla previsione legale di cui all’art. 29 cod. pen., con conseguente carenza di interesse all’impugnazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend