Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39953/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39953/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39953/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Haida Ibrahim, a mezzo dei difensori di fiducia, impugna per cassazione con due distinti ricorsi la sentenza in data 07/10/2025 della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena principale inflitta all’imputato in ordine al reatodi ricettazione di cui al capo 1) della rubrica, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 18/03/2019 del Tribunale di Milano, irrev. il 10/09/2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39953/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena principale inflitta all’imputato in ordine al reatodi ricettazione di cui al capo 1) della rubrica, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 18/03/2019 del Tribunale di Milano, irrev. il 10/09/2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritorno secondo la Convenzione dell'Aia riconsiderazione remissione della pena riesame della carcerazione preventiva controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Va ribadito che in tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Le difese affidano i ricorsi ai seguenti motivi: violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’art. 133 cod. pen.; violazione di legge in relazione all’art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE ORDINANZA sul ricorso proposto da: Haida Ibrahim nato a (MAROCCO) il 02/10/1991 avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e i ricorsi dell’Avv. Salvatore Arcadipane e dell’Avv. Niccolò Vechioni; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Haida Ibrahim, a mezzo dei difensori di fiducia, impugna per cassazione con due distinti ricorsi la sentenza in data 07/10/2025 della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena principale inflitta all’imputato in ordine al reatodi ricettazione di cui al capo 1) della rubrica, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 18/03/2019 del Tribunale di Milano, irrev. il 10/09/2021.

2. Le difese affidano i ricorsi ai seguenti motivi: violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’art. 133 cod. pen.; violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di proscioglimento.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili poiché non consentiti in sede di legittimità. Va ribadito che in tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3