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Sentenza — n. 39948/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39948/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39948/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IlProcuratore generale di Bologna impugna la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Magnoni Giordano in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen., perché estinto per prescrizione , deducendo violazione di legge in relazione all’art. 159,comma 2 , c od. pen.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 544 cod. proc. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 39948/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen., perché estinto per prescrizione , deducendo violazione di legge in relazione all’art. 159,comma 2 , c od. pen.

Parole chiave

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restituzione del termine termine di revisione sospensione di pena riduzione della pena rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
Nel caso esaminato, il reato (art. 707 cod. pen.
art. 544 cod. proc. pen
103/20 1 7 che prevede che,per i reati commessi tra il 03/08/2017 ed il 31/12/2019, il corso della prescrizione rimane sospeso dal termine dall’art. 544 cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
288175 – 01 ) hanno affermato che : " La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 05/03/2025 nel proc. a carico di: Magnoni Giordano nato a Montefiorino il 04/06/1964 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. IlProcuratore generale di Bologna impugna la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Magnoni Giordano in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen., perché estinto per prescrizione , deducendo violazione di legge in relazione all’art. 159,comma 2 , c od. pen.

2. Rileva il P rocuratore generale ricorrente che la sentenza di appello ha omesso di considerare che il reato era stato commesso il 24/07/2019 e che pertanto ad esso andava applicato il termine prescrizionale previsto dall’art. 159, secondo comma, cod. pen., introdotto dall’art. 1, co mma 11 lett.

b) L. 103/20 1 7 che prevede che,per i reati commessi tra il 03/08/2017 ed il 31/12/2019, il corso della prescrizione rimane sospeso dal termine dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazionedella sentenza di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi. Le SezioniUnite (sent. n. 20989 del 12/12/2024 , dep. 2025 , Polichetti, Rv. 288175 – 01 ) hanno affermato che : " La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021";

Il Supremo consesso ha precisato che la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi,prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.

3. Nel caso esaminato, il reato (art. 707 cod. pen. ) è stato commesso il 24/07/2019 e, pertanto, ricade nell’ambito di applicazione della L. 103/2017 che prevede la sospensione ex legedella prescrizione per un tempo non superiore ad anni uno e mesi sei;la sentenza di primo grado è stata emessa il 25/09/2023 con termine per il deposito della motivazione,previsto ex lege, in g iorni 15 ; pertanto , considerato che al momento della scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. (10/10/2023), il termine di prescrizione (quinquennale) non era ancora scaduto, andava computato il periodo di sospensione pari ad anni uno, mesi quattroe giorni ventitre, decorrente dal 10 /10/2023 (data prevista per il deposito della sentenza di primo grado), sino alla pronuncia della sentenza di appello (05/03/2025), con la conseguenza che la prescrizione (fissata al 17/12/2025) non era ancora maturata e che , essendo intervenuta una decisione di condanna in secondo grado, si è attivata anche l’ulteriore sospensione del corso della prescrizione previstadall'art. 159 cod. pen., nel testo qui applicato, pari a mesi sei e giorni ventisei (dal 04/04/2025 al la data odierna del 30/10/2025) : da qui la sospensione complessiva temporale pari ad anni uno, mesi undici e giorni diciannove.Di conseguenza, il decorso del termine massimo di prescrizione andrà a scadere il giorno 13/07/2026.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Lucia Aielli Andrea Pellegrino