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Sentenza — n. 39947/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39947/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Burunsus Ivanpropone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025,confermativa di quella emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11/11/2020 che aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di rapina impropria. L ’unico motivo di ricorso proposto contesta l ’ affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen.,evidenziando come l’azione di “alzare il braccio” non solo fosse materialmente impraticabile , per avere il Burunsus le mani impegnate dal televisore appena trafugato, ma non presentasse nemmeno gli estremi della minaccia s icchè il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto.La censura è reiterativa di doglianza già avanz at a in appello ed ivi disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili atteso che il gesto di alzare il braccio non solo era stato ritenuto p raticabile per il dinamismo dell’azione (cfr. pag. 1 della s e ntenza impugnat a ) , ma presentava una chiara valenza intimidatoria come riferito dalla persona offesa “lui ha alzato la mano destra in un gesto di minaccia” per farla desistere da ll’ostacolare la fuga intrapresa.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Sentenza — n. 39947/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L ’unico motivo di ricorso proposto contesta l ’ affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen.,evidenziando come l’azione di “alzare il braccio” non solo fosse materialmente impraticabile , per avere il Burunsus le mani impegnate dal televisore appena trafugato, ma non presentasse nemmeno gli estremi della minaccia s icchè il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto.La censura è reiterativa di doglianza già avanz at a in appello ed ivi disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili atteso che il gesto di alzare il braccio non solo era stato ritenuto p raticabile per il dinamismo dell’azione (cfr. pag. 1 della s e ntenza impugnat a ) , ma presentava una chiara valenza intimidatoria come riferito dalla persona offesa “lui ha alzato la mano destra in un gesto di minaccia” per farla desistere da ll’ostacolare la fuga intrapresa.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio decisione di non sollevare obiezioni impugnazione di decisioni amministrative domanda di ricusazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
L ’unico motivo di ricorso proposto contesta l ’ affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Burunsus Ivan nato in Moldavia il 18/01/1988 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiestol’inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 13/10/2025 con la quale l’avv. Rosa Apadula difensore di Burunus Ivan ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Burunsus Ivanpropone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025,confermativa di quella emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11/11/2020 che aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di rapina impropria.

2. L ’unico motivo di ricorso proposto contesta l ’ affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen.,evidenziando come l’azione di “alzare il braccio” non solo fosse materialmente impraticabile , per avere il Burunsus le mani impegnate dal televisore appena trafugato, ma non presentasse nemmeno gli estremi della minaccia s icchè il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto.La censura è reiterativa di doglianza già avanz at a in appello ed ivi disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili atteso che il gesto di alzare il braccio non solo era stato ritenuto p raticabile per il dinamismo dell’azione (cfr. pag. 1 della s e ntenza impugnat a ) , ma presentava una chiara valenza intimidatoria come riferito dalla persona offesa “lui ha alzato la mano destra in un gesto di minaccia” per farla desistere da ll’ostacolare la fuga intrapresa.

Sul punto va ribadito che l a minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R . , Rv. 277783 – 01; Sez. 7, Ord . n. 35619 del 12/07/2006, Varoncelli, Rv. 234869 –01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così decisoil 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Lucia Aielli Andrea Pellegrino