Italian Supreme Court annuls GIP sentence for omitting mandatory fine in extortion case, remanding for new sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed the GIP's sentence against Giancarlo Cofano, arguing the mandatory pecuniary penalty for extortion was omitted. The court found this omission constituted an irreparable error of law under Article 546 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the sentence was annulled regarding the fine, and the case was remanded to a differently composed Brindisi court for a new determination of the monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.: Omission of a mandatory statutory penalty constitutes an error of law requiring annulment and remand when correction is barred by the principle of reformatio in peius.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce avverso la sentenza delGip del Tribunale di Brindisi in data 18/02/2025; nel procedimento a carico di: Cofano Giancarlo nato a Cisternino il 16/08/1983 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’annullament o con rinvio al Tribunale di Brindisi della sentenza impugnata; letta la memoria con conclusioni dell’avv. Mario Guagliani, nell’interesse di Cofano Giancarlo, in data 09/10/2025. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce ha impugnato in cassazione la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 18/02/205, deducendo l’omessa irrogazione della pena pecuniaria nei confronti di Cofano Giancarlo condannato per più delitti di estorsione avvinti dal vincolo della continuazione.
2. Ilricorso è fondato avuto riguardo alla previsione di legge che contempla, per il delitto di estorsione, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.
3. Tale omissione dà luogo ad un errore di diritto, come tale nonrettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore non sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius" (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024,dep. 2025 , D’Angelo, Rv. 287510 – 01; v. ancheSez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Karis , Rv. 281453 – 01 ) .
4. Nella fattispecie si versa nell’ ipotesi di cui all’art. 569, co mma 4 , prima parte, cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere annullata dalla Corte di appello, con conseguente obbligo di rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio, limitatamente alla determinazione della misura della pena pecuniaria (rimanendo intangibile la misura della pena detentiva già irrogata, pari ad anni due e mesi sei di reclusione),al Tribunale di Brindisi, diversamente composto rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Lucia Aielli Andrea Pellegrino