Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to unauthenticated personal signature by defendant without counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the defendant without authentication by a registered defense attorney. The defendant argued for personal submission, but the court noted that post-August 2017, legislation requires all appeals to be signed by qualified counsel under penalty of inadmissibility. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. a); Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused without a registered defense attorney's signature are inadmissible.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Ignazio Pardo - Presidente - Sent. n. sez. 2150/25 Michele Calvisi Massimo Perrotti Alessandro Leopizzi -Relatore- CC – 28/11/2025 R.G.N. 37238/2025 Fabio Mostarda ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DE SANTIS Teodoro, nato a Bari il 03/08/1964, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 30/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti.
Ricorso trattato con procedura de plano, secondo quanto prevede l’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39801/2025 Roma, lì, 10/12/2025 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ha dichiarato inammissibile l’appello, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l’atto inviato alla Corte a quo, con firma neppure autenticata dal difensore. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Ignazio Pardo