Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39773/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39773/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

MELIDEI ANDREAnato a Ortona il 01 / 10 /19 8 3 2) MELIDEI GIOVANNI natoa Guardiagrele il 28 /0 7 / 1979 3) MELIDEI SIMONEnato a Ortona il 31/03/1988 4) INSOLIA PATRIZIAnata a Pescara il 13/10/1966 avverso lasentenza 1 8 / 0 3 /202 5 del la Corte di Appello di L’Aquila Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale,Marco Patarnello, che hachiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibil i tutti i ricors i proposti; lette le conclusioni dell’avv. Roberto Serino, difensore di Melidei Andrea, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 614 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39773/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell’interesse di Giovanni Melidei si eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine: alla qualificazione del fatto in termini di rapina aggravata per l’assenza del profitto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo di Andrea Melidei; al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; alla responsabilità concorsuale per la rapina, senza alcuna indagine sul contributo causalee sul dolo , circoscritt i all’aggressione fisica. 2.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione civile corrispondenza con il difensore difesa penale rapina difesa contro le pratiche commerciali illecite atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 614 cod. pen
pen., relativamente ai capi di imputazionesub 1 ( art. 614 cod. pen.) , 2 (artt.
articolo 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da:

1) MELIDEI ANDREAnato a Ortona il 01 / 10 /19 8 3 2) MELIDEI GIOVANNI natoa Guardiagrele il 28 /0 7 / 1979 3) MELIDEI SIMONEnato a Ortona il 31/03/1988 4) INSOLIA PATRIZIAnata a Pescara il 13/10/1966 avverso lasentenza 1 8 / 0 3 /202 5 del la Corte di Appello di L’Aquila Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale,Marco Patarnello, che hachiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibil i tutti i ricors i proposti; lette le conclusioni dell’avv. Roberto Serino, difensore di Melidei Andrea, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18marzo2025 la Corte di a ppello d e L’Aquila , in parziale riformadella sentenza del Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Chietidel 2 ottobre 202 4 , ha confermato l’affermazione di responsabilità degli imputati appellanti Andrea Melidei, Giovanni Melidei, Simone Melidei e Patrizia Insoliain ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti(varie ipotesi di violazione di domicilio, lesioni personali, rapina aggravata, porto in luogo pubblico di armi improprie),riducendo le pen e inflitte, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche), in regime di prevalenza sulle aggravanti; ha condannato altresì gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili per il grado di giudizio.

2. Avverso la sentenza propongonoricorso per cassazionei suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interessedi Andrea Melidei sono articolati tr e motivi di ricorso. Con il primo si eccepisce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione exart. 52 cod. pen., relativamente ai capi di imputazionesub 1 ( art. 614 cod. pen.) , 2 (artt. 56, 614 cod. pen.) e 3 (artt. 582 e 585 cod. pen), per essere state le condotte delittuose cagionate dal comportamento delle parti civili, le quali avevano reso dichiarazioni contraddittorie sulla dinamica dei fatti, non riscontrate dalle altre risultanze istruttorie;inoltre, le lesioni eranostate procurate a seguito di un’aggressione subita, con l’obiettivo di difesa immediata per evitare un’ulteriore compromissione della propria incolumità.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 4(art. 4, l. 110/1975), 5 (art. 614 cod. pen.) , 6 (artt. 582 e 585 cod. pen.) e 7 (art . 628, primo e terzo comma, cod. pen.) , escludendosi l’ipotesidel concorso anomalo, ritenuta dal tribunale, non avendo il ricorrentepartecipato all’azione delittuosa, in quanto sottoposto a primo soccorso su un’ambulanzae, quindi, altrove rispetto ai fatti in questione. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge per la mancata riqualificazione della rapina in violenza privata,nonostante la condotta aggressiva fosse finalizzata non già al conseguimento di un profitto – ossia di un’utilità economico patrimoniale – ma a d impedire che la persona offesa richiedesse l’intervento delle forze dell’ordine. 2.2.

Nell’interesse di Giovanni Melidei si eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine: alla qualificazione del fatto in termini di rapina aggravata per l’assenza del profitto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo di Andrea Melidei; al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; alla responsabilità concorsuale per la rapina, senza alcuna indagine sul contributo causalee sul dolo , circoscritt i all’aggressione fisica. 2.3.

Nell’interesse di Simone Melidei sono ugualmente articolati tre motivi di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica della rapina contestata al capo 7, alla mancata applicazione dell’attenuante costituzionale della lieve entità del fatto nonché all’accertamento dell’elemento soggettivo della rapina e della circostanza aggravante dell’uso dell’arma. 2.4. Anche il ricorso di Patrizia Insolia è articolato in tre motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in ordine al concorso morale nell’azione delittuosa, essendosi la ricorrente limitata ad accompagnare in auto Giovanni Melidei presso l’abitazione delle parti civili, al fine di difendere il fratello Andrea; alla qualificazione giuridica della rapina; al diniego dell’attenuante riconosciutadalla Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricors i sono inammissibil i perché presentat i per motivi privi della specificità necessaria exartt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Le impugnazioni propon gono sostanzialmente questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con i principi di diritto in materiadi rapina propria.

2. I motivi attengono in primo alla ricostruzione dell’azione aggressiva dei fratelli Melidei, realizzata con il contributo concorsuale della Insolia, compagna di Giovanni Melidei, nei confronti delle parti civili, appartenenti alla famiglia Del Colle, a causa di pretese di carattere economico. Va ribaditoal riguardo che , i n tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto lamigliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione ( Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01).

Ciò premesso, in una valutazione complessiva delle impugnazioni in esame, si ritiene che la C orte territoriale a bbia evidenziato le risultanze processuali ritenute decisive, riscontrando le alternative ricostruzioni in fatto degli imputati, ritenute congetturali e inverosimili, e abbia delineato la dinamica degli eventi con sviluppo argomentativo che si sottrae a censure di legittimità.

3. Hanno accertato i giudici di merito che Andrea Melidei si introdusse nella proprietà delle parti civili e, dopo essere stato ferito alla nuca, colpì Concetta Troiano con una pietra, cagionandole lesioni, a seguito di un’azione ritorsiva, non finalizzata a salvaguardare la propria incolumità; che egli chiese l’intervento del fratello Giovanni e che fu allertato anche l’altro germano Simone, sìche entrambi giunsero presso l’abitazionedei Del Colle, unitamente alla Insolia; che Giovanni portò con sé una mazza da baseballallo scopo di compiere una vera e propria azione punitivae non già di difendere il fratello da un’ulteriore aggressione; che tutti gli imputati, in concorso morale e materiale tra loro, si resero responsabili della rapina contestata al capo 7, sottraendo a Giuseppe Del Colle il cellulare,con la minaccia consistita nel puntargli alla gola un coltello a serramanico.

4. I ricorsi sono altres ì incentrati su profili di merito, insistendo i ricorrenti nella propria versione dei fatti, già scrutinata nei precedenti gradi di giudizio. 4.1. In particolare, Andrea Melidei assume di aver aggredito la vittima per legittima difesa (primo motivo), senza confrontarsi con le incongruenze a tal fine riscontrate dalla corte territoriale(pagine 8 e 9); si ritiene altresì estraneo ai reati di cui ai capi di imputazione sub 4, 5, 6 e 7 – commessi quando si trovava all’interno dell’ambulanza – non considerando le diverse argomentazioni della Corte di meritoed il ruolo delineato di istigatore dell’azione violenta e vendicativa nei confronti del nucleo familiare Del Colle(secondo motivo). 4.2.

L’affermazione di responsabilità concorsuale nel reato di rapina è contestata anche da Giovanni Melidei (terzo motivo) , Simone Melidei (terzo motivo) e Patrizia Insolia (primo motivo) ed i rilievi sul punto risultano non proponibili in sede di legittimità perché non devoluti in appello. Dal testo della sentenza impugnata e dall’esame dell’atto di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado si evince, infatti, che l’appello degli imputati aveva ad oggetto esclusivamente la riqualificazione del delitto di rapina in quello di violenza privata e la riduzione del trattamento sanzionatorio.

È principio consolidato che n on possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchénon devolute alla sua cognizione ( ex multis , Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

5. Tutti i ricorrenti reiterano la censura sulla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 7, lamentando che nel caso di specie la sottrazione del bene(un telefono cellulare), avvenuta costringendo la vittima con la minaccia di un’arma, non ebbe finalità di profitto ma di impedire alla persona offesa di ricorrere alle forze dell’ordine. 5.1. Non considerano, tuttavia, che – come puntualmente affermato dalla Corte di appello –nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (di recente, Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190 - 01 , che ha recepito il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01con riferimento al delitto di furto, secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore). 5.2. Il giudice di appello, infine, ha adeguatamente spiegato le ragioni ostative al riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di rapina, così qualificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, sottolineando, con valutazione discrezionaledel tutto insindacabile nella presente sede di legittimità, la gravità della condotta delittuosa, commessa da più persone riunite e con l’uso di armi.

6. Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsisegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna de i ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle