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Sentenza — n. 39741/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39741/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato, concedendo alle ricorrenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminando conseguentemente la pena, la sentenza del Tribunale di Teramo che le aveva condannate per il reato di danneggiamento di una vettura.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39741/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato, concedendo alle ricorrenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminando conseguentemente la pena, la sentenza del Tribunale di Teramo che le aveva condannate per il reato di danneggiamento di una vettura.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale restituzione e risarcimento risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno restituzione del termine danneggiamento
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Testo completo

o la seguente Sui ricorsi proposti da: FANINI SERENA nato a ASCOLI PICENO il 28/01/1979 RICCI FABIANA nato a NERETO il 28/08/1985 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio; lette le conclusioni dell’Avv. GABRIELE RAPALI, difensore di SERENA FANINI e di FABIANA RICCI, che ha insistito per la declaratoria di estinzione del reato contestato alle prevenute per intervenuta remissione ed accettazione della querela e, quindi, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato, concedendo alle ricorrenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminando conseguentemente la pena, la sentenza del Tribunale di Teramo che le aveva condannate per il reato di danneggiamento di una vettura.

2. Presentato il ricorso, la difesa delle imputate faceva pervenire dichiarazione di remissione della querela da parte della persona offesa, nonché atto di accettazione della stessa.

3. Preso atto dell’intervenuta remissione della querela a favore delle due imputate, con conseguente estinzione del reato loro ascritto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili e condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 I