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Sentenza — n. 39740/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39740/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia per la ricettazione di un assegno rubato. Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge per la mancata notifica della citazione d’appello al difensore di fiducia, essendo stata notificata ad altro difensore.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39740/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge per la mancata notifica della citazione d’appello al difensore di fiducia, essendo stata notificata ad altro difensore.

Parole chiave

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procedure di ricorso diritto a un difensore diritto a un ricorso effettivo allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura censure procedurali
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: DELLE CAVE IRENE nato a CICCIANO il 26/03/1959 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia per la ricettazione di un assegno rubato.

2. Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge per la mancata notifica della citazione d’appello al difensore di fiducia, essendo stata notificata ad altro difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’esame degli atti processuali (consentito in questo caso, per la natura procedurale dell’eccezione formulata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di verificare la correttezza della prospettazione difensiva, considerato che, effettivamente, il decreto di citazione per il giudizio di appello indicava erroneamente, quale difensore dell’imputata, l’Avv. Bosso, cui venne notificata la citazione; la circostanza che anche i verbali dell’udienza non partecipata recassero l’indicazione errata conferma la violazione procedurale, con conseguente nullità ex artt. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen. per la mancata partecipazione dell’imputata al processo.

2. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 22/10/2025