Cassation court dismisses appeal regarding theft sentencing below statutory minimum due to constitutional invalidity of old law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a first-instance conviction for theft, arguing the sentence was below the statutory minimum. The court rejected this claim by noting that the original statute defining the minimum penalty was declared unconstitutional by the Constitutional Court in 2024. Consequently, the lower court's sentence, which was slightly above the new constitutional minimum, was deemed legally correct and the appeal was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 3, Art. 27 Cost.: The court holds that when a statutory minimum penalty is declared unconstitutional, the lower court's sentence must be evaluated against the new constitutional minimum, rendering an appeal claiming the sentence is too low inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
oposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: Celletti Paride nato a Ravenna il 30/07/1953 avverso la sentenza del 10/03/2025 del Tribunale di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreRaffaele Gargiulo che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza limitatamente alla pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 10/03/2025 dal Tribunale di Catania in composizione monocratica, Paride Celletti veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 646 cod. pen. contestato e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza delTribunale di Cat ania propon e ricorso il P rocuratore Generale pressola Corte di appello di Catania, con unico motivo deducendo errore di diritto, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al calcolo della pena, determinata al di sotto del minimo edittale. Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettatosiccome infondato. Con sentenza della Corte cost. n. 46 del 2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, letterau), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».
A tale riguardo, la Corte costituzionale ha rilevato che l’innalzamento del limite edittale minimo dell’appropriazione indebita, che porta il trattamento sanzionatorio ad essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi qualitertium comparationis , e l’«assenza di qualsiasi plausibile giustificazione […]di un così rilevante inasprimento della pena per tutti i fatti di appropriazione indebita» portano alla dichiarazione di illegittimità della disciplina censurata, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.Nella specie, il primo giudice ha ritenuto di determinare la pena in misura “di poco superiore al minimo edittale”,affermazione che ben può essere riferita alla cornice edittale prevista dall’art.646 cod. pen. per come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità.
P.Q.M Rigetta il ricorso. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCA SBRANA ANGELO CAPUTO