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Sentenza — n. 39403/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39403/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39403/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 14/03/2025 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da Cristian Ventimiglia avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza del 06/10/2017, trasmesso a mezzo posta. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 583 cod. proc. pen., per non avere considerato, ai fini della tempestività dell'appello, la data di spedizione della raccomandata postale; si deduce altresì il travisamento di un fatto processuale risultante documentalmente dagli atti del fascicolo. 2.1 In particolare, il difensore evidenzia quanto segue: la Corte territoriale, dopo avere correttamente affermato che il termine per la proposizione dell'atto di appello "spirava il 19 Febbraio 2018", ha rilevato che "l'atto di appello risulta depositato in data 21 Febbraio 2018, quindi tardivamente"; ai sensi dell'abrogato art. 583 cod. proc pen., la spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo raccomandata o telegramma si considera proposta "nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma", mentre il giudice di merito ha considerato che la data di proposizione del ricorso fosse quella di arrivo del plico presso la cancelleria; viene richiamata documentazione comprovante quanto dedotto, evidenziando, in particolare, che sulla busta indirizzata al Tribunale di Piacenza risulta che la spedizione è avvenuta in data 17 febbraio 2018 e quindi in epoca anteriore alla scadenza del termine del 19 Febbraio 2018, mentre l'atto è materialmente pervenuto alla cancelleria del tribunale in data 21 febbraio 2018. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 583 cod. proc. pen, art. 583, comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39403/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ma vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione) legittimava le parti ed i rispettivi difensori a proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1, cod. proc. pen. (del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si .,...,,, considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato violazione del principio di celerità osservanza dei termini istanza tardiva di restituzione dei termini carenza di urgenza

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. proc. pen
L'art. 583 cod. proc. pen.
art. 583, comma 2 cod. proc. pen
In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si .,...,,, considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA Cristian, nato a Piacenza il 03/03/1977; rappresentato ed assistito dall' avv. Alberto Lenti - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 14/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14/03/2025 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da Cristian Ventimiglia avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza del 06/10/2017, trasmesso a mezzo posta.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 583 cod. proc. pen., per non avere considerato, ai fini della tempestività dell'appello, la data di spedizione della raccomandata postale; si deduce altresì il travisamento di un fatto processuale risultante documentalmente dagli atti del fascicolo. 2.1 In particolare, il difensore evidenzia quanto segue: la Corte territoriale, dopo avere correttamente affermato che il termine per la proposizione dell'atto di appello "spirava il 19 Febbraio 2018", ha rilevato che "l'atto di appello risulta depositato in data 21 Febbraio 2018, quindi tardivamente"; ai sensi dell'abrogato art. 583 cod. proc pen., la spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo raccomandata o telegramma si considera proposta "nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma", mentre il giudice di merito ha considerato che la data di proposizione del ricorso fosse quella di arrivo del plico presso la cancelleria; viene richiamata documentazione comprovante quanto dedotto, evidenziando, in particolare, che sulla busta indirizzata al Tribunale di Piacenza risulta che la spedizione è avvenuta in data 17 febbraio 2018 e quindi in epoca anteriore alla scadenza del termine del 19 Febbraio 2018, mentre l'atto è materialmente pervenuto alla cancelleria del tribunale in data 21 febbraio 2018. 2.2.

La difesa deduce che, in ogni caso, il reato risulterebbe prescritto e che la Corte territoriale, di conseguenza, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ma vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione) legittimava le parti ed i rispettivi difensori a proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1, cod. proc. pen. (del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si .,...,,, considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.).

Ebbene, la sentenza impugnata era stata emessa il 6 ottobre 2017 e depositata il 3 gennaio 2018, con indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; cosicché, il termine per proporre impugnazione (di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen.) scadeva il 21 febbraio 2018.L'appello risulta spedito al Tribunale di Piacenza il 17 febbraio 2018, a mezzo raccomandata e, quindi, entro il termine indicato, per cui l'impugnazione doveva essere ritenuta tempestiva.

Ha dunque errato la Corte d'Appello di Bologna ad avere dichiarato l'appello inammissibile per tardività, considerando la data di ricezione e pervenimento della raccomandata alla cancelleria del giudice piuttosto che - come avrebbe dovuto - quella di spedizione a mezzo postale.

3. Da quanto sopra, consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio per l'ulteriore corso alla Corte di appello di Bologna, che dovrà valutare anche l'eventuale sopravvenienza di cause di proscioglimento nonché la loro ricaduta in ordine alla posizione della costituita parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 Il Consigli