Cassation court dismisses appeal against preventive seizure revocation due to lack of periculum in mora and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Grimani s.r.l. inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to revoke a preventive seizure of jewelry. The appellant argued that the trial court failed to assess periculum in mora and ignored evidence of ownership, but the court found the lower court's reasoning sufficient to reject these claims. Consequently, the appeal was dismissed without oral debate, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 325 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal against a decision refusing the revocation of a preventive seizure is inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses the alleged lack of periculum in mora and the evidence of ownership.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIMANI S.r.l., in persona del legale rappresentante Andrea Santaniello, terzo interessato; rappresentato ed assistito dall'avv. Carlo Pietribiasi - di fiducia; avverso l'ordinanza emessa il 31.10.2024 dal Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso; vista la memoria di replica depositata in data 30/08/2025 dal difensore avv.
Pietribiasi;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vicenza in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza in data 25/06/2024 di rigetto dell'istanza, avanzata dal legale rappresentante della Grimani s.r.I., quale soggetto terzo interessato, di revoca del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente operato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. in data 14/03/2024 e convalidato in data 16/03/2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Il sequestro si colloca nell'ambito di un'articolata attività di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano-Direzione distrettuale antimafia, nei confronti, tra gli altri, di Roberto Mandato, legale rappresentante della Nadir Gold Italia s.r.l. (società operante nel commercio di metalli preziosi), per il reato di riciclaggio di ingenti somme di denaro provenienti dal narcotraffico ed ha per oggetto diversi quantitativi di oro, monili e metalli preziosi rivenuti presso i locali della Nadir Gold Italia s.r.I., dei quali la Grimani s.r.l. rivendica la proprietà, quale terzo estraneo al reato ipotizzato nei confronti del Mandato.
2. Avverso la predetta ordinanza di rigetto, propone ricorso per Cassazione il difensore del terzo interessato, Grimani s.r.I., in persona del legale rappresentato Andrea Santinello, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al periculum in mora nel rigettare l'appello avverso la richiesta di revoca del sequestro del campionario di gioielli, asseritannente di proprietà della Grimani s.r.l. sequestrato presso la Nadir Gold Italia s.r.I..
In particolare, la difesa lamenta che sia il G.i.p. sia il Tribunale del riesame di Vicenza hanno omesso di valutare la sussistenza del periculum in mora, limitandosi a negare "sulla scorta di mere congetture" (p.3 del ricorso) la prova della titolarità in capo alla Grimani s.r.l. dei gioielli sequestrati e dell'esistenza di un collegamento tra i beni sequestrati presso la Nadir Gold talia s.r.l. e l'attività delittuosa da parte del suo amministratore, l'indagato Roberto Mandato. La difesa richiama giurisprudenza di legittimità (p.2 del ricorso) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, secondo la quale, in tali casi, il giudice è tenuto a verificare non solo l'effettiva disponibilità del bene in capo all'indagato, ma anche la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il quale si procede o il suo collegamento con le attività delittuose dello stesso (Cass. pen. 47007/15, 2887/2007). 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla titolarità in capo alla Grimaldi s.r.l. dei beni oggetto di richiesta di dissequestro. In particolare, si deduce che la ricorrente Grimani s.r.I., mediante la documentazione prodotta (p.5 del ricorso), avrebbe dimostrato la propria titolarità dei beni sequestrati presso la Nadir Gold s.r.I., dando prova di essere creditore di quest'ultima di un quantitativo di oro da identificarsi con i gioielli oggetto di sequestro, asseritamente costituenti il campionario con il quale la Nadir Gold Italia s.r.l. avrebbe commercializzato i gioielli della Grimani s.r.I., mentre sia il G.i.p sia il tribunale del riesame si sarebbero limitati "con una pseudomotivazione" (p.5 del ricorso) a contestare le prove dedotte dal terzo a dimostrazione della titolarità del bene sequestrato (documenti di trasporto, testimonianze scritte, email di richiesta di restituzione con allegate fotografie di gioielli, fatture di vendita, ricevute di pagamento di biglietti aerei a favore del legale rappresentante della Nadir Gold Italia s.r.l. per la partecipazione alle fiere orafe); anche sul punto, la difesa richiama il principio, sopra citato, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato (in cui è onere del pubblico ministero provare la fittizietà della titolarità in capo al terzo), sostenendo che il medesimo principio varrebbe anche in caso di terzo inteso come proprietario del bene, pur non titolare formale, pena la disparità di trattamento rispetto al terzo proprietario del bene, ma non formalmente intestatario dello stesso, come nel caso di specie. 2.3.
Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. per assenza di motivazione in relazione all'omessa analisi di temi di prova decisivi indicati nei motivi di appello e degli elementi di fatto costituenti indizi della disponibilità del bene oggetto di sequestro in capo all'indagato. In particolare, la difesa censura - quale "pseudomotivazione" e quindi motivazione omessa - l'affermazione del tribunale del riesame secondo la quale non è verosimile la consegna dei gioielli "in conto visione" dalla Grimani s.r.l. alla Nadir Italia Gold s.r.l. del Mandato, non essendovi traccia della consegna a titolo non traslativo della proprietà (come per es. inventari o annotazioni contabili di sorta), non ritenendo utili a tal fine i documenti allegati relativi ai dedotti rapporti commerciali tra le due società e contestando anche i dedotti tempi e modalità con cui si sarebbe costituito nel corso del tempo il "conto visione" costituito dai gioielli in sequestro. 2.4.
Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla natura dei rapporti commerciali tra le due società e sull'esistenza di un contratto di agenzia tra le stesse. La difesa lamenta che il rigetto della richiesta di restituzione sarebbe fondato su motivazione meramente apparente - e limitata a confutare gli argomenti difensivi - in relazione alla copiosa documentazione (comprese le dichiarazioni testimoniali del dipendente della Grimani sul riconoscimento dei gioielli e del figlio del Mandato sulla comunicazione da parte sua alla Grimani dell'avvenuto sequestro dei gioielli), sulla natura dei rapporti commerciali intercorsi negli anni tra la Grimani s.r.l. e la Nadir Gold Italia s.r.l. e sull'esistenza di un contratto di agenzia, prodotta in sede di appello al tribunale del riesame, a fronte del contenuto del provvedimento di rigetto del G.i.p. che evidenziava la totale carenza di prova circa l'asserita esistenza di rapporti commerciali tra le due società.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è inammissibile perché deduce, sotto forma di violazione di legge, vizi di motivazione, per i quali il ricorso in Cassazione contro le ordinanze pronunciate a norma dell'art. 322 bis cod. proc. pen. non è consentito.
2. E' d'uopo infatti rammentare, in via preliminare, che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. è consentito solo per "violazione di legge", in tale nozione dovendosi comprendere, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex multis: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), sia gli "errores in ludicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con la evidente conseguenza che non possono essere ritenuti ammissibili motivi di ricorso presentati come "violazione di legge", ma di fatto consistenti in diverse prospettazioni o letture del materiale probatorio se non, addirittura, di diverse valutazioni di merito del materiale stesso.
3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato appare sorretto da logica e congrua motivazione, dunque per nulla apparente, e i motivi di ricorso, che vengono trattati congiuntamene a ragione delle reciproche interazioni, sono manifestamente infondati. La Grimani s.r.I., mediante la richiesta di revoca del sequestro preventivo e, poi, l'appello al tribunale del riesame, il cui rigetto è qui impugnato, pretende la restituzione dei gioielli oggetto del provvedimento cautelare, asserendo di esserne proprietaria e di averli consegnati alla Nadir Gold Italia s.r.l. (società dell'indagato Mandato) come campionario da fare visionare nelle fiere orafe, per lo svolgimento di attività di procacciamento di clientela, sulla base di un rapporto commerciale di collaborazione/agenzia tra le due società.
Del tutto inconferente è la giurisprudenza di legittimità invocata nel ricorso (pp.2-3) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato - e che si assumono in realtà di titolarità dell'indagato o comunque nella sua disponibilità - secondo la quale, allorché il bene in sequestro appartenga a soggetto terzo estraneo al reato, il giudice è tenuto a verificare non solo l'effettiva disponibilità del bene in capo all'indagato, ma anche la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il quale si procede o il suo collegamento con le attività delittuose dello stesso (Cass. pen. sez. 2, n. 47007/16, 2887/2007).
Si tratta, invero, del caso diverso, e contrario, del bene intestato a terzo nella disponibilità dell'indagato, nel quale, "se è vero che l'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è di per sé elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, è però vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (Cass. n. 11287 del 2010) Rv. 246358;
N. 2296 del 1992„ N. 156 del 1993„ N. 1565 del 1997 Rv. 208463, N. 4496 del 1999 Rv. 214033, N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 1246 del 2003 Rv. 228224, N. 38728 del 2004 Rv. 229610, N. 37033 del 2006 Rv. 235283, N. 2887 del 2008 Rv. 238592)". Nel caso specie, al contrario, i beni sono stati rinvenuti, e sequestrati, nella disponibilità della società rappresentata dall'indagato Mandato (Nadir Gold Italia s.r.I.), in assenza di elementi da cui dedurre che fossero di proprietà di terzi estranei al reato ed è la ricorrente Grimani s.r.l. che asserisce di esserne titolare, allegando, sia in sede di richiesta di dissequestro al giudice per le indagini preliminari sia in sede di appello al tribunale del riesame, documentazione che i due giudici, con motivazione approfondita, logica e non apparente, hanno ritenuto non in grado di dimostrare la dichiarata titolarità. 3.2.
Il provvedimento impugnato, in particolare, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Grimani s.r.I., ritenendo che non siano provate né l'esistenza di un formale e documentato rapporto di collaborazione/agenzia tra la società istante e la Nadir Gold S.r.l., né la possibilità di identificare con certezza i beni asseritamente di proprietà dell'istante che sarebbero stati consegnati in conto visione alla società presso la quale è stato eseguito il sequestro. E nel fare ciò, il tribunale del riesame ha esaminato documentazione nuova che non era stata posta a base della richiesta di dissequestro e che, non sottoposta a cognizione del giudice a quo, non avrebbe potuto essere introdotta nel giudizio cautelare di appello, dovendo, invece, formare oggetto di una nuova istanza al giudice delle indagini preliminari.
Si deve invero rammentare che, in tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza (sez. 4, n. 576 del 18/12/2024 Cc. dep. 08/01/2025, Rv. 287322-01; sez. 2, n. 5697 del 11/01/2024 Cc., dep. 14/02/2024, Rv. 285931 - 01); la cognizione del tribunale, in sede di appello, del rigetto di una istanza di revoca non può, quindi, estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, né è ammissibile l'introduzione di documenti nuovi, che non erano stati posti a base della richiesta di dissequestro e che, non sottoposti a cognizione del giudice a quo, non avrebbero potuto essere introdotti nel giudizio cautelare di appello, allargando il perimetro di cognizione del giudice cautelare di appello.
Ad ogni buon conto, il tribunale del riesame ha compiutamente analizzato tutti i documenti allegati, ritenendo fondatamene che non vi sia la prova né del rapporto di agenzia tra le due società né della titolarità dei beni in sequestro in capo alla terza interessata, sulla base di una valutazione di merito che non è certamente censurabile nella presente sede, nella quale, come si è detto, si può eccepire soltanto vizio di legittimità e non di motivazione, se non in caso di motivazione del tutto assente o apparente; cosa che certamente non ricorre nel caso di specie. 3.2.1.
L'ordinanza impugnata si caratterizza per una specifica e completa motivazione con riferimento alla valutazione della reale portata dei rapporti esistenti tra le due società, oltre che della sovrapponibilità tra i beni dei quali si chiede la restituzione e i beni oggetto di sequestro, analizzando analiticamente la documentazione allegata, anche a seguito dei rilievi contenuti nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari (fattura emessa dalla Nadir Gorld Italia s.r.l. per provvigioni per la prestazione di servizi commerciali; e-mail inviata da Mandato Nicolò, figlio dell'indagato, al legale rappresentante della Grimani s.r.l. con la quale viene informato Santaniello dell'avvenuto sequestro dei beni; indagini difensive consistenti nelle dichiarazioni con le quali il dipendente della Grimani s.r.l.
Baudellini Boris, afferma di riconoscere i gioielli ritratti in un catalogo fotografico della Grimani s.r.l. come effettivamente prodotti da tale società e come costituenti il campionario di gioielli consegnati quasi esclusivamente alla Nadir Gold s.r.l. per la raccolta degli ordini all'estero; carnet ATA utilizzato dal Mandato durante i viaggi all'estero in cui si legge che trasportava "420 pezzi di Oreficeria varia ed argenteria varia del valore di euro 183.599,95", dal quale non si evince che tali campioni commerciali fossero costituiti da gioielli di proprietà della Grimani s.r.l. consegnati a Mandato in conto visione, né, in ogni caso, la corrispondenza dei campioni indicati nel carnet con i beni sequestrati).
In ordine, in particolare, alla prova del rapporto commerciale tra la Nadir Gold s.r.l. e Grimali s.r.I., lo stesso tribunale rileva "il maldestro tentativo dell'appellante di correggere il tiro sulla scorta dei rilievi evidenziati nell'ordinanza di rigetto" (pp. 10-11 ordinanza impugnata), atteso che nell'originaria istanza era stata tratteggiata l'esistenza di un "sostanziale rapporto di agenzia" a giustificazione della detenzione da parte della istante di un campionario costituito da monili della Grimani s.r.l. consegnati in conto visione al solo fine di pubblicizzare all'estero i prodotti portati in visione, senza alcuna attività di vendita e raccolta ordini; invece, in sede di appello veniva prodotto un contratto di "collaborazione commerciale", per di più relativo al solo anno 2022, con il quale, contrariamente a quanto originariamente sostenuto, si prevedeva che la Nadir Gold Italia s.r.l. avrebbe effettivamente operato come agente della Grimani s.r.l. per la "promozione e la vendita dei prodotti", senza che di tale contratto fosse fatta menzione nella precedente istanza di revoca del sequestro.
Analogamente, l'ordinanza impugnata spiega in modo esaustivo e logico, come non sia in alcun modo possibile sostenere una corrispondenza univoca tra i gioielli sequestrati e quelli asseritamente di proprietà della Grimani s.r.l. sulla base della documentazione allegata (dalla quale si evincerebbe la consegna in sei occasioni, tra il settembre 2019 e il maggio 2022 "in conto visione", di "argenteria e oreficeria varia" dalla Grimani s.r.l. alla Nadir Gold Italia s.r.I.) contenente una descrizione sommaria e generica del materiale consegnato (di cui è indicato solo il peso), privo di qualsivoglia riferimento a specifici articoli (rendendo impossibile affermare che i monili sequestrati - a marzo 2024 - corrispondano all'oggetto delle consegne avvenute tra il 2019 e il 2022), non potendo, anzi, escludere che gli stessi facessero parte dei prodotti che la stessa Nadir Gold Italia s.r.l. acquistava dalla Grimani s.r.l. per poi rivenderli a terzi, considerato quanto rappresentato dallo stesso appellante in ordine all'atteggiarsi in tal senso dei rapporti commerciali, asseritamente esistenti tra le due società (pp.12-13 ordinanza). k In conclusione, nessuna violazione di legge è ravvisabile nel provvedimento impugnato e la motivazione non può certo essere considerata né mancante né apparente, unici vizi che sarebbero deducibili ex art. 325, cod. proc. pen. per legittimare il ricorso per cassazione. .
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ( conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento