Sentenza — n. 39179/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 18 gennaio 2023, che aveva condannato il ricorrente in relazione al reato di truffa. Ricorre per cassazione Bidoli Alessandro chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la persona offesa Mellini Raffaella, in data successiva all'emissione della sentenza impugnata, ha rimesso la querela in allora sporta nei confronti del ricorrente, corredata dall'accettazione di quest'ultimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 39179/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Bidoli Alessandro chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la persona offesa Mellini Raffaella, in data successiva all'emissione della sentenza impugnata, ha rimesso la querela in allora sporta nei confronti del ricorrente, corredata dall'accettazione di quest'ultimo.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIDOLI ALESSANDRO nato a PORDENONE il 22/09/1991 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 18 gennaio 2023, che aveva condannato il ricorrente in relazione al reato di truffa.
2. Ricorre per cassazione Bidoli Alessandro chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la persona offesa Mellini Raffaella, in data successiva all'emissione della sentenza impugnata, ha rimesso la querela in allora sporta nei confronti del ricorrente, corredata dall'accettazione di quest'ultimo.
3. Il Collegio, verificata agli atti, con esito positivo, la circostanza dedotta, rileva che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01). Ne consegue che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato, procedibile a querela di parte, è estinto per remissione della querela, con consequenziale revoca delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, così espressamente prevedendosi nell'atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso