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Sentenza — n. 39175/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39175/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 16 gennaio 2025 la Corte d'Appello di Venezia applicava all'imputato Truglio Vito, esclusa la contestata recidiva, la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso il 23 settembre 2016 e a quello di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in epoca successiva e prossima al 19 dicembre 2013.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 640 cod. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 39175/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli art. 157 e 161, comma 2, cod. pen. Assumeva in particolare che i reati contestati si erano entrambi estinti per prescrizione prima dell'emissione della sentenza di appello, avendo la Corte territoriale escluso la contestata recidiva e non essendo intervenuti, nel corso del processo, periodi di sospensione della prescrizione.

Parole chiave

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accuse di truffa recidiva nell'infrazione licenziamento immediato per truffa contravvenzione reato continuato restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
in data 16 gennaio 2025 la Corte d'Appello di Venezia applicava all'imputato Truglio Vito, esclusa la contestata recidiva, la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso il 23 settembre 2016 e a quello di cui all'art.
art. 648 cod. pen
pen., commesso il 23 settembre 2016 e a quello di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in epoca successiva e prossima al 19 dicembre 2013.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRUGLIO VITO (CUI 00Y1'01G) nato a CASTELVETRANO il 20/11/1959 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 16 gennaio 2025 la Corte d'Appello di Venezia applicava all'imputato Truglio Vito, esclusa la contestata recidiva, la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso il 23 settembre 2016 e a quello di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in epoca successiva e prossima al 19 dicembre 2013.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli art. 157 e 161, comma 2, cod. pen. Assumeva in particolare che i reati contestati si erano entrambi estinti per prescrizione prima dell'emissione della sentenza di appello, avendo la Corte territoriale escluso la contestata recidiva e non essendo intervenuti, nel corso del processo, periodi di sospensione della prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Si deve premettere che la Corte di legittimità, nella composizione più autorevole, ha avuto modo di esprimere il principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo il quale nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01). Applicando il ricordato principio al caso di specie, osserva il C011egio che, essendo stata esclusa dalla Corte territoriale la contestata recidiva e non risultando periodi di sospensione dei termini di prescrizione, il reato di truffa di cui al capo A) dell'imputazione, commesso il 23 settembre 2016 risulta estinto per prescrizione in data 23 marzo 2024 (essendo il termine di prescrizione prorogato pari a sette anni e sei mesi), e quello di ricettazione di cui al capo B) risulta estinto per prescrizione in data 19 dicembre 2023 (essendo il termine di prescrizione prorogato pari a dieci anni).

Entrambi i reati, dunque, risultano estinti per prescrizione in data anteriore alla pronuncia resa all'esito di concordato in appello.

2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. O C gn rn

P.Q.M.

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