Sentenza — n. 38928/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl G.u.p. presso il Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 Marzo 2025, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Farid Zouhair la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, 582,585, 576, 6, n.2 cod. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 20-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38928/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.u.p. presso il Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 Marzo 2025, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Farid Zouhair la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, 582,585, 576, 6, n.2 cod. pen.).
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO CAPUTO - Presidente - Sent. n. sez. 2016/2025 MARIA DANIELA BORSELLINO CC - 14/11/2025 SIMONETTA COLELLA R.G.N. 26603/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - Motivazione Semplificata DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARID ZOUHAIR (CUI 04OSTIV) nato in MAROCCO il 07/05/1995 avverso la sentenza del 11/03/2025 del GIP presso il TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO DI MATTEO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria difensiva.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il G.u.p. presso il Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 Marzo 2025, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Farid Zouhair la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, 582,585, 576, 6, n.2 cod. pen.).
2. Avverso la predetta sentenza Farid Zouhair ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38928/2025 Roma, lì, 02/12/2025 2.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali, oltre che vizio della motivazione perché omessa, atteso che, sebbene nella parte motiva il giudice abbia ritenuto che la pena detentiva applicata potesse essere sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, pur tuttavia nel dispositivo ha omesso di sostituire la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria; ricorre una erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell’art. 20-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. La difesa ha ribadito con memoria le proprie conclusioni.
5. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, difatti, non solo non richiama in alcun modo l’accordo intercorso tra le parti al fine di evidenziarne la violazione da parte del giudice nella propria decisione, così ricadendo in una evidente aspecificità della deduzione, ma si limita a sostenere la ricorrenza di violazione di legge quanto alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria senza confrontarsi con la relativa disciplina, non applicabile nel caso di specie in mancanza dei presupposti legittimanti, attesa la misura della pena applicata al ricorrente. Inoltre, si deve ribadire che in caso di applicazione di pena concordata tra le parti la pena sostitutiva non può essere inflitta d’ufficio dal giudice, pena la violazione dell’accordo raggiunto dalle medesime (art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., Sez. 5, n. 1926 del 4/2/2025, Sammarco, Rv 288013-01; Sez. 6, n. 30767 del 28/4/2023, Lombardo, Rv 284978-01).
6. È, dunque, all’evidenza presente una discrasia tra motivazione e dispositivo, consistente in un mero errore materiale da refuso nella redazione del testo, presente nella motivazione, chiaramente riscontrabile anche tenuto conto della portata dell’accordo intervenuto tra le parti ed espressamente formalizzato, in assenza di qualsiasi riferimento all’art. 20-bis cod. pen., sicché nel caso di specie si deve dare prevalenza al dispositivo (Sez. 2, n. 31119 del 29/03/2025, Cava, Rv. 288580-02).
7. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 La Cons. est. Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR ANGELO CAPUTO