Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding statutory review conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant raised grounds not permitted under the relevant procedural code. The appellant argued that the appellate court failed to review conditions for acquittal as required by Article 129, but the court noted this review applies only to plea bargains, not to sentences upon party request. Consequently, the court ruled that no cassation grounds exist for this specific type of sentencing and ordered the appellant to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a sentence pronounced upon party request is inadmissible for grounds concerning the review of acquittal conditions under Art. 129 c.p.p., as such review is limited to plea bargain proceedings.
Parole chiave
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re - ORDINANZA ARROUCH LOUBNA nata in MAROCCO il 15/08/1988 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l’imputata ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen. per mancato vaglio delle condizioni previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito. Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". Si tratta di pronuncia resa con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio. Per giurisprudenza costante, va esclusa la simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non essendovi, in quest’ultima ipotesi, previsioni analoghe al patteggiamento; difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano sicché la doglianza proposta non ha fondamento nella parte in cui allude a principi – necessaria revisione ex art. 129 cod. proc. pen. - che operano solo nel caso di patteggiamento (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati. Del resto, deve ancora essere rammentato che la giurisprudenza precedente all'abrogazione del primo concordato in appello aveva già stabilito che in tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599 bis cod. proc. pen.) non fosse tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.