Cassation court dismisses appeal against conviction for theft and conspiracy, citing insufficient clarification on accomplice liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment confirming a conviction for theft and conspiracy. The appellant argued that the lower courts failed to clarify why liability was not extended to his partner sharing the room where stolen goods were found, and that the low value of seized items warranted mitigating circumstances. The court rejected these arguments, holding that the specific nature and variety of the stolen objects justified the conviction for moral complicity regardless of the partner's potential involvement, and that the defense's claims regarding mitigating factors were unsupported by the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 648, 62, 648, quarto comma cod. pen.: The court may convict for moral complicity in theft based on the specific nature and variety of stolen goods, even if the value is low and the co-defendant's liability remains unproven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE GIOVANNA VERGA Sent. n. sez. 1874/2025 CC - 28/10/2025 - Relatore - FRANCESCA SBRANA DANIELA CARDAMONE SENTENZA Pjetri Dorjan, nato in Albania il 28/11/1992 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 23 maggio 2023, nei confronti di Dorjian Pjetri in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. 2.1. Quanto all’affermazione di responsabilità, in primo luogo, il Tribunale aveva assolto il coimputato Kenado Pjetri, sul presupposto che i beni era stati rinvenuti solo nella camera in uso a Dorjian Pjetri, ma i giudici di appello non hanno chiarito perché la contestazione non dovesse essere estesa anche alla compagna del ricorrente, che condivideva con lui quella medesima stanza. 2.3.
Lo scarso valore dei beni sequestrati avrebbe imposto l’applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62, n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen., ma nella sentenza impugnata non ci si confronta con le deduzioni difensive sul punto. 3.1. La sentenza impugnata ha correttamente chiarito come, date le modalità di conservazione e la quantità e varietà di oggetti di valore custoditi accanto al uso letto, l’odierno ricorrente risponderebbe comunque di concorso (quantomeno a titolo morale), ammessa – in ipotesi e per mera comodità di ragionamento – una qualche responsabilità della convivente. 3.3.
Analogamente, risulta intangibile in questa sede di legittimità l’argomentazione che ha escluso le circostanze attenuanti speciale e comune sollecitate dalla difesa, ribadendo il numero e la tipologia degli orologi e dei gioielli, incompatibili con una modesta rilevanza patrimoniale dell’offesa e del profitto (p