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Sentenza — n. 38771/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; civil judgments removed due to victim's withdrawal of complaint extinguishing the crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remittal because the victim formally withdrew the criminal complaint, extinguishing the underlying offenses. The defense argued for the restoration of civil judgments based on the victim's absence during the appeal, but the Court held that the withdrawal overrides prior civil rulings. Consequently, all civil statuitions linked to the extinguished crimes were eliminated, and the appellant was ordered to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: The withdrawal of a private prosecution complaint extinguishes the crime, thereby invalidating any civil judgments rendered in connection with those extinguished offenses.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime civil judgments removal private prosecution Cassation annulment riparazione per persecuzione etnica risarcimento alle vittime di reati restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Non essendo stato convenuto diversamente, le spese processuali sono poste a carico dell’imputata a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per remissione di querela.
art 485 cod. pen
art. 82 cod. proc. pen
Con quinto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 82 cod. proc. pen., in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili sul presupposto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile per fatti concludenti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti
282301 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Schiavi Silvia nato a Milano il 07/07/1965; avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore, avv. Benedetto Ricciardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi non luogo a procedere per remissione di querela e revoca delle statuizioni civili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14/03/2025, la Corte di appello di Bologna, adita su impugnazione dell’imputata Silvia Schiavi, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 14/01/2017, assolveva l’imputata dal reato lei contestato al capo B) della rubrica (art 485 cod. pen.) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarava non doversi procedere nei confronti della medesima, in relazione agli ulteriori reati contestati ai capi A), C) e D), in quanto estinti per prescrizione. Revocava la provvisionale disposta in primo grado e confermava, invece, le restanti statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza dei giudici di appello, nella parte in cui confermava le statuizioni civili, proponeva ricorso l’avv. Benedetto Ricciardi, difensore di fiducia dell’imputata Schiavi, articolando vari motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, violazione dell’art.111 Cost., mancanza di motivazione o motivazione apparente, rilevando come la Corte di appello non abbia dato risposta alle deduzioni portate nell’atto di impugnazione. Al riguardo, richiamando Sez. U. n. 36208/2024, la ricorrente rileva come il giudice di appello, pur a fronte della causa estintiva del reato, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per un’assoluzione nel merito, di contro risultando portata in sentenza una motivazione meramente apparente, affidata a clausole di stile, senza un esame critico dei motivi di appello.

Tale vizio non sarebbe d’altro canto eluso, a parere della ricorrente, neppure dal richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, attese le specifiche censure ad essa portate con l’appello, sia con riguardo al mancato accoglimento delle istanze istruttorie, sia con riguardo alle statuizioni civili, di cui l’appellante contestava quantum e motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e nullità della perizia grafologica, per mancata osservanza dell’oggetto dell’incarico (da cui erano rimaste escluse, pur a fronte delle eccezioni della difesa, alcune scritture comparative). 2.3.

Con terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione del diritto di difesa, con riferimento alla mancata ammissione della perizia tecnico-contabile richiesta, di cui si rileva l‘importanza anche solo ai fini della valutazione della tempestività della denuncia, posto che tale accertamento avrebbe consentito di verificare la cronologia delle annotazioni delle operazioni relative alla gestione aziendale. 2.4. Con quarto motivo, viene dedotta erronea valutazione dei presupposti in diritto ed erroneità della motivazione, rilevandosi come la Corte di appello non si sia pronunciata in relazione alle censure mosse, con l’appello, alla motivazione del giudice di prime cure, ed in relazione a quegli elementi che sarebbero stati idonei ad integrare il ragionevole dubbio ostativo anche al riconoscimento delle pretese civilistiche. 2.5.

Con quinto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 82 cod. proc. pen., in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili sul presupposto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile per fatti concludenti. Al riguardo, rileva come la parte civile sia stata assente e silente nel giudizio di appello, nonostante il decreto di citazione in appello contenesse l’esplicito invito alla parte a formalizzare l’esistenza di un perdurante interesse e della volontà di chiedere la conferma delle statuizioni civili, con avviso che in difetto potesse ritenersi tacitamente revocata la costituzione. 2.6.

In data 16/10/2025 il difensore, avv. Benedetto Ricciardi, faceva pervenire verbale con cui, in data 13/10/2025, innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Monticelli D’Ongina, la persona offesa, Giuseppe Montani, provvedeva a rimettere la querela sporta in data 11/08/2011, ed integrata il 12/09/2011, nei confronti di Silvia Schiavi, dichiarando altresì di volere revocare la costituzione di parte civile, nonché successivamente, in data 21/10/2025, il verbale di accettazione della remissione di querela da parte dell’odierna ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, i reati di cui ai capi A), C) e D) dell'imputazione, procedibili a querela, risultano estinti per remissione di querela e la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio. Ne consegue anche l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989). Le superiori considerazioni risultano assorbenti. Non essendo stato convenuto diversamente, le spese processuali sono poste a carico dell’imputata a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per remissione di querela. Elimina le statuizioni c