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Sentenza — n. 38770/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentence for lack of motivation and evidentiary violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants inadmissible regarding challenges to their criminal sentence. The defendants argued that the lower court violated procedural rules by skipping a vulnerable victim's testimony and misinterpreted surveillance evidence, while also claiming unjust denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the appellate judges' evaluation of evidentiary superfluitiness and their factual reconstruction regarding the surveillance footage were logical and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the lower court's decision on evidentiary superfluitiness is not illogical, or when the denial of general mitigating circumstances is based on a factual judgment that is not subject to review in the absence of logical or legal defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidentiary superfluitiness manifest illogicality of reasoning general mitigating circumstances procedural violation claim testimone a carico circostanza attenuante altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con due atti distinti formulati in termini di pressoché palmare sovrapponibilità, deducendo i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Mancanza della motivazione, per quanto attiene alla revoca da parte del primo giudice dell’esame della persona offesa, sul presupposto della sua condizione di fragilità (escutendo in sua vece la madre, con conseguente violazione dell’art. 195, comma 3, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, per quel che concerne il diniego delle attenuanti generiche, nonostante la mitigazione della pena di primo grado fosse basata sui medesimi criteri di cui all’art.
Art. 133 cod. pen.
e correlati vizi di motivazione, per quel che concerne il diniego delle attenuanti generiche, nonostante la mitigazione della pena di primo grado fosse basata sui medesimi criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
La decisione del giudice di revocare l’ordinanza con la quale era stata disposta di ufficio, ex art. 441, comma 5, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNA VERGA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con due atti distinti formulati in termini di pressoché palmare sovrapponibilità, deducendo i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45858 del 18/10/2022, Barnaba
pen., l’escussione di un teste (e l’assunzione di un altro), rientra tra i poteri spettantigli in ordine alla valutazione di superfluità di una prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio (Sez. 6, n. 45858 del 18/10/2022, Barnaba, non mass.; Sez.
Sez. 7, ord. n. 17977 del 28/01/2021
45858 del 18/10/2022, Barnaba, non mass.; Sez. 7, ord. n. 17977 del 28/01/2021, Tanghetti, non mass.;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri
271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

o la seguente sui ricorsi proposti nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXX il XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXil XXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che i ricorso vengano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 9 febbraio 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, ha rideterminato la pena inflitta a XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, per i reati di concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate e minaccia aggravata, con sostituzione per entrambi dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con due atti distinti formulati in termini di pressoché palmare sovrapponibilità, deducendo i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza della motivazione, per quanto attiene alla revoca da parte del primo giudice dell’esame della persona offesa, sul presupposto della sua condizione di fragilità (escutendo in sua vece la madre, con conseguente violazione dell’art. 195, comma 3, cod. proc. pen.), e alla successiva valutazione di obiettiva superfluità del suddetto incombente istruttorio da parte della Corte di appello, nonostante plurimi rilievi difensivi stigmatizzassero il contenuto delle dichiarazioni di entrambi i oggetti suindicati. 2.2.

Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova, con riferimento ai dati emergenti dalle registrazioni di videosorveglianza, che rileverebbero il transito di una sola persona in un orario prossimo ai fatti, e dai tabulati telefonici, che non consentirebbero di collocare XXXXXXXXXXXXXXXX sul luogo del delitto. 2.3. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, per quel che concerne il diniego delle attenuanti generiche, nonostante la mitigazione della pena di primo grado fosse basata sui medesimi criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo articolato in entrambi i ricorsi è manifestamente infondato. La decisione del giudice di revocare l’ordinanza con la quale era stata disposta di ufficio, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l’escussione di un teste (e l’assunzione di un altro), rientra tra i poteri spettantigli in ordine alla valutazione di superfluità di una prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio (Sez. 6, n. 45858 del 18/10/2022, Barnaba, non mass.; Sez. 7, ord. n. 17977 del 28/01/2021, Tanghetti, non mass.;

Sez. 6, Sentenza n. 2807 del 20/11/2006, Margaritondo, non mass.; Sez. 3, n. 15943 del 27/01/2006, Zeno, Rv. 234317-01. Peraltro, poiché il giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, l’originaria scelta abdicativa degli imputati precluderebbe loro, comunque, la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità non “patologica” di un atto; cfr. Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246-01; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01;

Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 2012, Inzitari, Rv. 252580-01). I giudici di appello hanno poi motivatamente condiviso – pp. 7-10, ove si disattendono espressamente le deduzioni difensive – la valutazione di superfluità della testimonianza, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria (istituto fisiologicamente eccezionale ex art.603 cod. proc. pen.; cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01).

3. Il secondo motivo non è consentito, siccome diretto a sollecitare un’impossibile nuova ponderazione delle emergenze processuali, mediante una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse risultanze istruttorie o evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di un singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia – al contrario che nel caso di specie – inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza).

Con motivazione non illogica, i giudici di merito hanno ritenuto che – ferma restando l’attendibilità del racconto della persona offesae l’identificazione da parte sua degli odierni imputati, confortata da riscontri esterni – il passaggio di un solo ciclista registrato dalle telecamere potesse agevolmente spiegarsi con percorsi parzialmente differenti dei due imputati (tenuto conto anche delle diverse residenze) e che l’aggancio di una cella in un’altra località poco distante non fosse incompatibile con il successivo spostamento sul luogo dei fatti (pp. 7-10).

4. Quanto alle doglianze in tema di circostanze attenuanti generiche, le richieste sul punto degli imputati sono state rigettate, sottolineando la gravità del fatto, commesso in danno di persona indifesa e in condizioni di debolezza (pp. 7 e 10). La statuizione è stata, quindi, motivata congruamente, esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici. D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri – peraltro non allegati dai ricorrenti – da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Il motivo non è, quindi, deducibile, in quanto meramente rivalutativo.

5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNA VERGA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.