Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38769/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to substantiate substitute penalty request with specific arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific arguments supporting a request for a substitute penalty. The lower court rejected the request due to a lack of special authorization and insufficient documentation, which the appellant did not adequately address in the appeal. The Court held that the appellant bore the burden of supporting the request with concrete deductions regarding the criteria of Article 133 of the Penal Code, rather than relying on generic references to previous grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 58 l. 689/1981: The burden of substantiating a request for a substitute penalty lies with the defense through specific arguments and evidence, and a generic formulation renders the request inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitute penalty request inadmissibility of appeal burden of proof defense Article 133 Penal Code specific arguments required Article 606 c.p.p. Article 58 law 689 truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 58 l. 689/1981
Si deduce che, come previsto dall’art. 58 della legge n.
Art. 133 c.p.
pen., va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Art. 591, comma 4 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 642 cod. pen
art. 131-bis c.p
in relazione all’art. 131-bis c.p.
artt. 20-bis cod. pen
in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod.
articolo 545-bis cod. proc. pen
Inoltre, si deduce che il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva non poteva essere motivato sulla base della non ottemperanza da parte dell’imputato ad un onere di produzione documentale, in quanto, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop
276716; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv.
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce
286031; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 13114 del 26/03/2025, Petrillo
Il sistema delle pene sostitutive, invero, pur non imponendo all’imputato un obbligo di produrre documentazione (Sez. 2, Sentenza n. 13114 del 26/03/2025, Petrillo, Rv.
Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti
Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv.
Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye
287321; Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye, Rv.
Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, D.
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv.
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri
280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Fabozzi Ulderico, nato a Napoli il giorno 20/09/1970 rappresentato ed assistito dall’avv. Stefano Vaiano - di fiducia avverso la sentenza in data 18/03/2025 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18 marzo 2025 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 4 aprile 2024 di condanna di Ulderico Fabozzi, in concorso con Antonio Ronga, alla pena di mesi nove di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. commesso in Torino in data 17 gennaio 2018.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello acquisito le fotografie ritraenti l’autovettura, per il cui danneggiamento era stata avanzata la richiesta risarcitoria, le quali avrebbero consentito di dimostrare che il sinistro si era realmente verificato e delle quali l’imputato avrebbe scoperto l’esistenza in epoca successiva al giudizio di primo grado. 2.2.

Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di appello respinto la richiesta di declaratoria di non punibilità per speciale tenuità del fatto nonostante l’occasionalità dell’azione, la grossolanità della truffa, l’assenza di conseguenze rilevanti per la persona offesa, che non aveva patito alcun danno. 2.3. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 58 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, avendo la Corte di appello rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva con la seguente motivazione:

«l’imputato non ha rilasciato alcuna procura speciale al difensore per richiedere la pena sostitutiva. Inoltre, non è stato indicato un domicilio certo e non è stata fornita alcuna documentazione a sostegno della richiesta, né alcun dato che indicasse che si possa formulare una prognosi di rispetto delle prescrizioni conseguenti all'applicazione di una pena sostitutiva, neppure individuata» (pag. 6 della sentenza impugnata). Si deduce che, come previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, la procura speciale o il consenso personale dell'imputato sono richiesti soltanto per le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, mentre non sono richiesti per la pena pecuniaria sostitutiva, in astratto applicabile nel caso di specie, essendo stata la pena contenuta nel limite di un anno di reclusione, come previsto dall’art. 53 della legge n. 689/1981.

Inoltre, si deduce che il rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva non può essere ritenuto correttamente motivato sulla base dell'asserita violazione di un ipotetico onere di produzione documentale in capo all'imputato, essendo previsto che il giudice, qualora non possa decidere immediatamente dopo la lettura del dispositivo, dovendo procedere agli accertamenti indicati dal secondo comma dell'articolo 545-bis cod. proc. pen., fissa un'apposita udienza non oltre i sessanta giorni, durante i quali il processo è sospeso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce un vizio della sentenza impugnata per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello, che era stata richiesta ai fini della acquisizione di una prova ritenuta decisiva, consistente nelle fotografie ritraenti l’autovettura per il cui danneggiamento era stata avanzata richiesta di risarcimento del danno, delle quali l’imputato avrebbe scoperto l’esistenza in epoca successiva al giudizio di primo grado. Sul punto, va premesso che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Ciò posto, l'argomentazione espressa dalla Corte di appello in relazione alla negazione della acquisizione della prova è sufficiente e congrua, quanto alla non necessità della richiesta integrazione. La Corte di appello, in termini precisi e concludenti, ha indicato i motivi per i quali detta produzione documentale non era decisiva ai fini della decisione, non avendo le fotografie data certa e non essendovi alcuna certezza circa la loro provenienza (pagg. 3-4 della sentenza impugnata), con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Considerato che, ai sensi dell'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell'articolo 133, primo comma, cod. pen., l'offesa è di particolare tenuità, risulta conforme alla legge la motivazione della Corte di appello che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della sua rilevante gravità, del fatto che la condotta è dimostrativa di intensa pericolosità, della complessità della truffa organizzata con modalità “sofisticata” e tenuto conto che il danno alla persona offesa è stato rilevante, avendo dovuto svolgere indagini complesse e dispendiose (pag. 5 della sentenza impugnata).

4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la illegittimità del diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall'art. 20-bis cod. pen., in quanto, essendo stata applicata una pena di mesi nove di reclusione, era in astratto applicabile la pena pecuniaria sostitutiva, per la quale non è richiesto il consenso personale dell’imputato o la procura speciale. Inoltre, si deduce che il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva non poteva essere motivato sulla base della non ottemperanza da parte dell’imputato ad un onere di produzione documentale, in quanto, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudice può acquisire le necessarie informazioni dalla polizia giudiziaria o dall’ufficio di esecuzione penale esterna.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva non solo sulla base della mancanza di una procura speciale al difensore, ma anche per la genericità della stessa poiché «non è stato indicato un domicilio certo e non è stata fornita alcuna documentazione a sostegno della richiesta, né alcun dato che indichi che si possa formulare una prognosi di rispetto delle prescrizioni conseguente all'applicazione di una pena sostitutiva, neppure individuata» (pag. 6 della sentenza impugnata), reiterando il diniego già espresso dal giudice di primo grado.

Il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (in motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta) (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820;

Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460). È stato chiarito che, anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150, che non hanno comunque alterato la natura sostanziale dell'istituto, deve ritenersi valido il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125) secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni (oggi pene) sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto dalla decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce un’eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le Sezioni Unite Punzo affermano, in proposito che, a diversamente ritenere, quest'ultimo giudice sarebbe onerato, in presenza di una mera generica sollecitazione, ma in assenza di qualunque allegazione da parte dell'interessato, di una serie di verifiche, valutazioni e prognosi, anche discrezionali, necessitate dall'esigenza di verificare l'esistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi, di valutare discrezionalmente la soluzione più «idonea al reinserimento sociale del condannato», di formulare una prognosi circa il futuro rispetto delle prescrizioni, di «specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata» (art. 58 legge n. 689 del 1981), di determinare l'ammontare della pena pecuniaria entro ampi limiti di discrezionalità tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare (art. 53, secondo comma, stessa legge).

Inoltre, questa Corte ha chiarito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art. 53 della l. n. 689 del 1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2319, Ahmetovic, Rv. 276716; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300;

Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558), è valido anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01). Il sistema delle pene sostitutive, invero, pur non imponendo all’imputato un obbligo di produrre documentazione (Sez. 2, Sentenza n. 13114 del 26/03/2025, Petrillo, Rv. 287803;

Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv. 287321; Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye, Rv. 286130), valorizza l'apporto delle parti, ed in modo particolare della difesa, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost. e, quindi, a motivare la richiesta in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l'applicazione, mediante specifiche deduzioni (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 286137). Alla luce di questi principi, l'appellante aveva l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti al caso di cui si tratta; nell'atto di appello si era limitato, invece, a sostenere genericamente la «ricorrenza delle condizioni soggettive» e «l’assenza di condizioni oggettive ostative», richiamando, per quanto riguarda i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. a quanto «già evidenziato nei precedenti motivi di gravame».

Il mancato assolvimento dell’onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni comporta la inammissibilità originaria della richiesta avanzata alla Corte di appello, in ragione della sua generica formulazione. L’inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630;

Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359).

5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento d