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Sentenza — n. 38754/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding technical expert evidence and appeal notification defects in abbreviated criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to order technical expert evidence and reject the defense's procedural complaints. The defense argued that the expert consultation violated procedural rules and that the prosecutor's appeal lacked necessary attachments, but the court found no violation of the right to contradiction as the expert was examined in open session. Consequently, the court ruled that the integration of evidence was lawful and the lack of notification did not cause prejudice to the acquitted defendant.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 584 cod. proc. pen.: The renewal of investigation in appeal is exceptional and requires contradiction; failure to attach documents to the appeal act does not render it inadmissible if no prejudice is caused.

Parole chiave

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criminal procedure technical expert evidence right to contradiction inadmissible appeal notification defects abbreviated proceedings procedural nullity abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di Alessandro Del Duca che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 603 cod.
Art. 584 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 584 cod.
Art. 591 cod. proc. pen.
pen., non produce nè l'inammissibilità dell'appello, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod.proc.
Art. 178 cod. proc. pen.
pen., n é la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 603 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di Alessandro Del Duca che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 603 cod.
art. 584 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 584 cod.
art. 591 cod.proc. pen
pen., non produce nè l'inammissibilità dell'appello, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod.proc. pen., n é la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art.
art. 178 cod. proc. pen
pen., n é la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003
Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003, Boiocchi, Rv.
Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999
227008 – 01 ; Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999, Parathoner, Rv.
Sez. 6, n. 4088 del 03/03/1998
215111 – 01 ; Sez. 6, n. 4088 del 03/03/1998 Accrdino , Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Del Duca Alessandro nato a Napoliil 03/01/1990 avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, concludeva, con requisitoria scritta tempestivamente depositata,per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, accoglieva l'appello del pubblico ministero contro l’assoluzione di Alessandro Del Duca per le truffe allo stesso contestate. La Corte accoglieva, altresì,la richiesta del pubblico ministero di acquisire, ai sensi dell'art . 603 cod. proc. pen., la consulenza tecnicasui dati dei dispositivi in sequestro. All’esito dell’integrazione istruttoria riformava integralmente la sentenza di assoluzione e condannava Alessandro D el D uca per le truffe contestate in relazione alle quali,in primo grado, era stato assolto “ per non avere commesso il fatto”.

2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di Alessandro Del Duca che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.): la consulenza tecnica allegata dal pubblico ministero non avrebbe potuto essere acquisita dato che, al più, avrebbe dovuto essere esperi ta una perizia; si allegava , inoltre , che la consulenza sarebbe stata effettuata nell'ambito di un procedimento diverso d a quello per il quale si procede ed in un momento successivo al l'emissione della sentenza di primo grado; 2.2. violazione di legge (art. 584 cod. proc. pen.) : l'atto d'appello del pubblico ministero sarebbe stato notificato senza gli allegati e, segnatamente , senza la consulenza tecnica poi acquisita nel corso del giudizio di appello; tale omissione, segnalata nell’appello incidentale,non sarebbe stata considerata dalla Corte d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il Collegio riafferma che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 -01). Nel caso in esame il pubblico ministero che ha impugnato la sentenza di assoluzione riteneva necessaria una integrazione probatoria per analizzare i dati contenuti nei dispositivi telefonici in sequestroe chiedeva alla Corte di appello, in alternativa,di acquisire la consulenza tecnica allegata all’atto di impugnazione o di disporre una perizia.

La Corte riteneva necessaria la rinnovazione del dibattimento attraverso l’esame del tecnico Luca Cadonici e, solo all’esito dell’audizione, avvenuta in contraddittorio, acquisiva la relazione da questi redatta. La rinnovazione della prova avveniva in contraddittorio attraverso l’esame del tecnico che, nel corso del suo esame, veniva “esposto” anche alle domande della difesa. Di contro la difesa, nell’esercizio delle suefacoltà, non ha ritenuto di chiedere l’esame di un tecnico di parte, ma di limitarsi al controesame del tecnico indicato dalla Procura.

Si ritiene, dunque, che l’integrazione istruttoria sia avvenuta nel rispetto dell’art. 603 cod. p r o c. pen. e del diritto al contraddittorio ; n on si ravvis a , invece, nessun vizio nella scelta di integrare l’istruttoria attraverso l’esame del tecnico, che risulta essere stata effettuata nel rispetto dei limiti indicati dall’art.603 cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Non esiste infatti alcun obbligo di notificare gli “allegati” all’atto di appello; tale affermazione risulta confortata dalla giurisprudenza secondo cui anche l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private lo stesso atto di impugnazione, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce nè l'inammissibilità dell'appello, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod.proc. pen., n é la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'appello del pubblico ministero all'imputato non avesse determinato alcun concreto pregiudizio, risolvendosi in una irritualità priva di effetti, in quanto l'imputato, assolto in primo grado ai sensi dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen., non aveva interesse ad impugnare, non essendo comunque modificabile la conclusiva statuizione assolutoria:

Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003, Boiocchi, Rv. 227008 – 01 ; Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999, Parathoner, Rv. 215111 – 01 ; Sez. 6, n. 4088 del 03/03/1998 Accrdino , Rv. 210220 -01).

2. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere e