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Sentenza — n. 38660/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's rejection of arrest validation, ruling private citizen arrest in quasi-flagrancy is valid under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed the Rome Tribunal's refusal to validate an arrest made by a private citizen, arguing the lower court misapplied the quasi-flagrancy doctrine. The court found that the victim, aided by off-duty Guardia di Finanza officers, immediately pursued and detained the suspect after a robbery, creating a situation of quasi-flagrancy. Consequently, the Court of Cassation annulled the lower decision, holding that the arrest was legally justified despite the arrestee not being directly perceived by the police at the moment of detention.

Regesto Legislator

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Art. 382, Art. 383 cod. proc. pen.: The arrest in quasi-flagrancy by a private individual is valid when the suspect is pursued immediately after the crime, regardless of whether the arresting party is the same as the pursuer, provided the arrest is promptly handed over to judicial authorities.

Parole chiave

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arrest in quasi-flagrancy private citizen arrest Criminal Procedure Code validation of arrest immediate pursuit Guardia di Finanza Cassation annulment diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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Art. 382 cod. proc. pen.
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di convalida dell’arresto di Mechlaoui Kabil, sottoposto a misura precautelare il 14/8/2025 in Roma per il delitto di rapina aggravata in concorso, ritenendo insussistente ilrequisito di cui all’art. 382 cod.proc.pen.
Art. 383 cod. proc. pen.
L’art. 383 cod.proc.pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
art. 382 cod.proc.pen
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di convalida dell’arresto di Mechlaoui Kabil, sottoposto a misura precautelare il 14/8/2025 in Roma per il delitto di rapina aggravata in concorso, ritenendo insussistente ilrequisito di cui all’art. 382 cod.proc.pen.
art. 383 cod.proc.pen
L’art. 383 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33469 del 29/5/2024
Sez. 4, n. 48986 del 21/09/2017
Detta facoltà si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere (Sez. 4, n. 48986 del 21/09/2017, Curteanu, Rv.
Sez. 5, n. 48332 del 20/09/2018
Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020
Sez. 5, n. 12767 del 17/01/2020
Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012
Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015
252872–01; sul punto anche Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep.
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Testo completo

orso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Stefano Tocci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria a firma del difensore,che ha insistito per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di convalida dell’arresto di Mechlaoui Kabil, sottoposto a misura precautelare il 14/8/2025 in Roma per il delitto di rapina aggravata in concorso, ritenendo insussistente ilrequisito di cui all’art. 382 cod.proc.pen. in quanto l’arrestato era stato inseguito e fermato dalla p.o. e la P.g. nelle more sopraggiunta non aveva avuto diretta cognizione dell’inseguimento né erano state rinvenute sulla persona dell’indagato cose o tracce pertinenti al reato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo l’erronea applicazione degli artt. 382 e 383 cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma ha negato la convalida dell’arresto sulla base del richiamo ad una pronuncia giurisprudenziale relativa all’ipotesi di arresto nella quasi flagranza del reato mentre nel caso di specie,alla stregua della ricostruzione dei fatti che emerge dal verbale d’arresto,si verte in ipotesi di arresto in flagranza ad opera del privato, ovvero della p.o.che a seguito della patita rapina aveva inseguito l’indagato fermandolo e consegnandolo alla P.g. intervenuta sul posto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Alla stregua della ricostruzione dei fatti riferita dalla p.o. in sede di denunzia e delle risultanze del verbale d’arresto consta che,subito dopo la mezzanotte del 14 agosto 202 5 , due militari della Guardia di Finanza,liberi dal servizio, erano intervenuti in ausilio di due turisti di nazionalità canadese rimasti vittime di una rapina. In particolare l’atto predatorio era stato consumato da due soggetti che,sopraggiunti su un monopattino elettrico condotto dall’indagato, avevano speronato l’analogo mezzo su cui viaggiavano i turisti, facendo cadere a terra il guidatore Todish Jordan che subito dopo subiva lo strappo violento della collana che indossava.

I responsabili del fatto sidavano alla fuga inseguiti dalla vittima, che riusciva a raggiungere e trattenere il solo Mechlaoui, poi consegnato alla P.g. allertata dai finanzieri. 1.1 La sentenza Sez. 5,n. 33469 del 29/5/2024, Gattach, n.m. , richiamata dall’ordinanza impugnata, fa corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesidi arresto operato da un privato in flagranza di reatoperseguibile d’ufficio e il passaggio estrapolato dalla motivazione e citato dai giudici della convalidarisulta fuorviante e avulso dal contesto della fattispecie esaminata.

L’art. 383 cod.proc.pen. riconosce e disciplina l'arresto in flagranza di reato da parte del privato,consentito nei casi in cui l’adozione della misura precautelare è obbligatoria ai sensi dell’art. 380 codice di rito. Detta facoltà si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere (Sez. 4, n. 48986 del 21/09/2017, Curteanu, Rv. 271156 - 01),con consegna dell'arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, non essendo prevista alcuna possibilità di trattenimento da parte dei privati oltre il tempo strettamente necessario, al fine di evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato (Sez. 5, n. 48332 del 20/09/2018, R., Rv. 274140 -01).

Quanto alla nozione di quasi flagranza, i cui effetti sono equiparat i alla flagranza, l’art. 382 cod.proc.pen. testualmente prevede che versain detta situazione chi “subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla p. o. oda altre persone, ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima”. 1.2 Contrariamente a quanto assume l’ordinanza impugnata,l’inseguimento effettuato dalla p.o. del reato rileva autonomamente e non solo quando cada sotto la percezione della P.G.Questa Corte ha reiteratamente chiarito che la c.d. "quasi flagranza" presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto (Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, Rv. 280247 –01; n. 12767 del 17/01/2020, Rv. 279023 - 01) .

La quasi flagranza che legittima l'arresto presuppone, dunque, una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza(Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872–01; sul punto anche Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.m. in proc.

Ventrice, Rv. 267591 -01).

2. Di detti principi il Tribunale non ha fatto corretta applicazione in presenza di un titolo di reato che prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1,cod.pen), dell’inseguimento di uno degli autori, odierno indagato, da parte della vittima dell’illecito che riusciva a bloccarlo e trattenerlo con l’ausilio di due appartenenti alla Guardia di Finanza fuori servizio, consegnandolo subito dopo alle Forze dell’ordine, versandosi, dunque , in una situazione di quasi flagranza che legittimava l’arresto anche ad opera del privato e che integrava i requisiti richiesti per la successiva convalida. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Angelo Caputo