Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38651/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming unequal confiscation rules for active corruption versus bribery under Art. 322 ter. The court rejects the argument that mandatory confiscation of bribes violates constitutional principles. The decision upholds the distinct legal regimes for corruptors and public officials. The ruling clarifies that no double jeopardy occurs in confiscation proceedings. The court affirms the statutory calculation method for equivalent confiscation. The judgment maintains the current legislative framework for corruption penalties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Di Fraia's appeal inadmissible regarding the mandatory confiscation of profits under Article 322 ter of the Criminal Procedure Code. Di Fraia argued that the automatic confiscation of bribe amounts for active corruption, without requiring restitution for plea bargaining, violated constitutional principles compared to the rules for public officials. The court rejected this claim, stating that the two distinct confiscation bases—the bribe received and the corruptor's benefit—are not duplicative and do not infringe on the principle of ne bis in idem.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 322 ter comma 2 cod. proc. pen.; Art. 444 comma 1 ter cod. proc. pen.; The mandatory confiscation of the bribe amount as a minimum for equivalent confiscation when the corruptor's profit is indeterminate does not violate constitutional principles or the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

Generato dall'IA
active corruption mandatory confiscation equivalent confiscation ne bis in idem plea bargaining Criminal Procedure Code constitutional principles confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322 ter comma 2 cod. proc. pen.
, nella parte in cui aveva omesso di disporre la confisca del profitto nei confronti dell’imputato,ha provveduto al riguardo; in particolare haordinato la confisca diretta o per equivalente della somma di euro 14.300, determinata ai sensi dell’art. 322 ter comma 2 cod.proc.pen.
Art. 444 comma 1 ter cod. proc. pen.
per violazione de ll’art.3 della Costituzione i n quantol'art. 444 comma 1 ter stabilisce che nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione,tra cui quelli previsti da gli artt.
Art. 321 cod. pen.
, l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, mentre per il corruttore privato di cui all’art. 321 cod. pen. tale condizione di ammissibilità del patteggiamento non sussiste;va però considerato che l'art.
Art. 319 cod. pen.
e quindi anche per la corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. la confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto o del prezzo della corruzionee, solo per il delitto ex art.
Art. 3 of the Constitution
C on l ’ordinanza impugnata il T ribunale , deciden d o su rinvio della Corte di Cassazione,che aveva annullato la sentenza di applicazione della pena nei confronti di Di Fraia per il reato di corruzioneattiva, ex art. 321 cod.pen.
art. 321 cod.pen
C on l ’ordinanza impugnata il T ribunale , deciden d o su rinvio della Corte di Cassazione,che aveva annullato la sentenza di applicazione della pena nei confronti di Di Fraia per il reato di corruzioneattiva, ex art. 321 cod.pen.
art. 322 ter comma 2 cod.proc.pen
, nella parte in cui aveva omesso di disporre la confisca del profitto nei confronti dell’imputato,ha provveduto al riguardo; in particolare haordinato la confisca diretta o per equivalente della somma di euro 14.300, determinata ai sensi dell’art. 322 ter comma 2 cod.proc.pen.
art. 322 ter comma 2 cod.pen
2.1.Illegittimità costituzionale dell’art. 322 ter comma 2 cod.pen.
art. 322 ter cod. pen
tale condizione di ammissibilità del patteggiamento non sussiste;va però considerato che l'art. 322 ter cod. pen.
art. 319 cod. pen
e quindi anche per la corruzione di cui all’art. 319 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 9929 del 13/2/2014, Giancone
Sentenza n. 194 del 2022, Corte Costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da DI FRAIA GIUSEPPE nato a Casaluce il 7/4/1967 avversola sentenza resa il 17 marzo 2025 dalla Corte di appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. C on l ’ordinanza impugnata il T ribunale , deciden d o su rinvio della Corte di Cassazione,che aveva annullato la sentenza di applicazione della pena nei confronti di Di Fraia per il reato di corruzioneattiva, ex art. 321 cod.pen. , nella parte in cui aveva omesso di disporre la confisca del profitto nei confronti dell’imputato,ha provveduto al riguardo; in particolare haordinato la confisca diretta o per equivalente della somma di euro 14.300, determinata ai sensi dell’art. 322 ter comma 2 cod.proc.pen. e cioè in misura pari agli importi versati dal corruttore in favore del pubblico ufficiale. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato , de ducendo quanto segue. 2.1.Illegittimità costituzionale dell’art. 322 ter comma 2 cod.pen. in relazione all’art.444 comma 1 ter cod. proc. pen. per violazione de ll’art.3 della Costituzione i n quantol'art. 444 comma 1 ter stabilisce che nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione,tra cui quelli previsti da gli artt. 31 4, 317,318,319 ,319 ter , 319 quater e 322 bis cod.pen. , l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, mentre per il corruttore privato di cui all’art. 321 cod. pen. tale condizione di ammissibilità del patteggiamento non sussiste;va però considerato che l'art. 322 ter cod. pen. impone , in caso di condanna o patteggiamento per i reati indicati dagli articoli da 314 a 320 cod. pen. e quindi anche per la corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. la confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto o del prezzo della corruzionee, solo per il delitto ex art. 321 cod.pen., la confisca obbligatoria del profitto.

Tale diversa previsione comporta che mentre il soggetto corrotto allorché acceda al patteggiamento ha un quadro chiaro delle conseguenze sanzionatorie che derivano dalla propria scelta processuale , in quanto a pena d’inammissibilità del patteggiamento deve avere restituito il prezzo o il profitto del reato, non altrettanto avviene per il soggetto corruttore,che si vedrà applicata in via automatica la sanzione obbligatoria della confisca obbligatoria del prezzo del profitto. La Corte costituzionale,chiamata a valutare questa questione, con la sentenza n.194 del 2022 non l'ha ritenuta infondata ma inammissibile,poiché non strumentale e pregiudizialerispetto alla decisione del giudice a quo , mentre nel caso di specie la vicenda ha una sua incidenza. 2.2 Violazione dell’art. 322 ter comma 2 cod.pen. in quanto nel caso di specie la somma è già stata oggetto di confisca nei confronti del soggetto corrotto e in questo modo si determinerebbe una duplicazione della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.La questione di legittimità costituzionale, già dedotta con il primo ricorso per cassazione, èinammissibile perché manifestamente infondata e carente di interesse. In sostanza,secondo il ricorrente, il fatto che l'art. 444, comma 1 ter, cod. proc. pen.- che subordina l’ammissibilità del la richiesta di patteggiamento per alcun i reati e tra questi quelli di corruzione alla restituzione integrale del prezzo o del profitto-non si applichi al corruttore privato ex art. 321 cod. pen., sarebbe gravemente pregiudizievole per quest’ultimo e si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,in quanto il soggetto privato potrebbe "subire" una confisca non prevista ma applicata automaticamente dal giudice ex art. 322 ter cod. pen. .

Giova ricordare che con diverse pronunzie ed in ultimo con la sentenza n. 128 del 2025 la Corte Costituzionale ha ribadito che «in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (explurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007)» La sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2022, richiamata dal ricorrente, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 444 comma 1 ter cod.proc.pen. sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione perché questa norma pacificamente non si applica al corruttore attivo imputato del reato di cui all’art. 321 cod.pen.

Nel caso in esame , che presenta caratteristiche analoghe, si ipotizza la illegittimità dell’art. 322 tercomma 2 cod. pen. in quanto prevede anche per il privato corruttore la confisca obbligatoria del profitto per il corruttore, mentre l’art. 444 comma 1 ter cod.proc.pen. non prevede nei suoi confronti la integrale restituzione del prezzo o del profitto come condizione di inammissibilità del patteggiamento. A ben vedere il ricorrente si duole che una norma più grave,che impone una condizione all’accesso dei pubblici ufficiali corrotti al patteggiamento,non sia applicabile al privato corruttore e lamenta che a costui si applichi solo l’art. 322 ter comma 2 cod. pen., che impone la confisca obbligatoria del profitto del reato, norma analoga a quella prevista per il pubblico ufficiale.

Così facendo il ricorrente formula una questione non sostenuta da adeguato interesse poiché in effetti il regime previsto per il corruttore privato è più favorevole rispetto a quello del pubblico ufficiale corrotto, che non può avere accesso al patteggiamento se non ha provveduto all’integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato. La questione è comunque manifestamente infondata poiché è evidente che si tratta di una scelta precisa del legislatore che non ha voluto sottoporre ad una condizione onerosa, come la restituzione integrale del profitto e del prezzo, il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione,riservando un trattamento deteriore a chi è venuto meno ai suoi doveri di fedeltà nei confronti della funzione pubblica esercitata. 1.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 322 tercod.pen. al secondo comma stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 cod.proc.pen. per il delitto previsto dall'art.321 cod.pen. “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persone estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio”.

E’ evidente che la confisca de quasi riferisce al vantaggio ottenuto per effetto del reato dal privato corruttore e che , solo nel caso di impossibilità di determinar e l’importodel profitto in concreto conseguito, viene calcolata , per espressa previsione normativa, in misura non inferiore al vantaggio realizzatodal pubblico ufficiale corrotto, e cioè al prezzo della corruzione. Si tratta pertanto di due voci ben distinte del sinallagma che sta alla base del patto criminale, il prezzo della corruzione incassato dal pubblico ufficiale corrotto e il vantaggio ricavato dal corruttore, che consiste nella situazione più favorevole che è derivata al privato per effetto del comportamento illecito del pubblico ufficiale corrotto; solo in caso di impossibilità di determinazione specifica del vantaggio ricavato d a l corruttoreper effetto del reato, la norma prevede un criterio di calcolo che fissa il limite minimo della somma da confiscare nel valore del prezzo della corruzione e cioè nel valore dell’importo ricevuto dal pubblico ufficiale per venir meno ai suoi doveri di corretto ed imparziale esercizio della funzione.

Come è stato brillantemente osservato, l a clausola di salvezza contenuta nella parte finale del comma 2 dell'articolo 322 ter cod. proc. pen. ha la sola finalità di facilitare la individuazione del quantum da assoggettare a confisca per equivalente , laddove l'entità del profitto effettivamente esistente e conseguito dal corruttore non sia agevolmente determinabilee trova giustificazione nella logica economica di qualsivoglia fare corruttivo per cui è possibile ragionevolmente ritenere che ai fini della confisca il profitto,se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa comunque essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto. (Sez.6 n.9929 del 13/2/2014 , Giancone) E’ evidente,pertanto, che non si realizza alcuna duplicazione della confisca , con conseguente violazione del principio del ne bis in idem, poiché il legislatore prevede l’ablazione del vantaggioche ciascuno dei soggetti che aderiscono al patto illecito ha ricavato dal suo comportamento e che non è sovrapponibile , se non ai fini della determinazione del quantumda confiscare.

2. Per le ragioni sin qui esposte,si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella somma di euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 14novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria