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Sentenza — n. 38511/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38511/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 25/02/2025, la Corte di appello di Ancona, decidendo in sede di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in data 20/09/2021, appellata da Bessas Salah Eddine, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato anche in relazione al capo b) della rubrica per intervenuto decorso del termine di prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo a) in anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado (che aveva già dichiarato prescritto il reato sub capo d) contestato al Bessas).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38511/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con note di replica depositate in data 23/10/2025, il difensore di fiducia, avv. Giuliano Giordani, insiste nel ricorso, citando giurisprudenza e rilevando come la mancata richiesta di presenziare all’udienza del detenuto non potesse significare rinuncia a comparire.

Parole chiave

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riduzione della pena pena privativa della libertà capacità di subire la carcerazione remissione della pena revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bessas Salah Eddine,nato in Marocco il 26/06/1987; avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleFulvio Baldi, che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv.Giuliano Giordani, che, con memoria del 23.10.2025, ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendol’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 25/02/2025, la Corte di appello di Ancona, decidendo in sede di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in data 20/09/2021, appellata da Bessas Salah Eddine, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato anche in relazione al capo b) della rubrica per intervenuto decorso del termine di prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo a) in anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado (che aveva già dichiarato prescritto il reato sub capo d) contestato al Bessas).

2. Con ricorso presentato dal difensore di fiducia, avv. Giuliano Giordani, nell’interesse di Bessas Salah Eddine,con unico motivo , si deduce “Inosservanza ed erronea applicazione di legge-mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”. In particolare, il ricorrente censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili le deposizioni testimoniali di Haboubi Fawzi e Enzo Polini, assunte alla udienza 21marzo 2018, sulla considerazione che la relativa eccezione di inutilizzabilità fosse superata dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 19931 del 12/04/2024); rileva,di contro, il ricorrente come la Corte di cassazione avesse accolto il primo motivo di ricorso ma dichiaratoinammissi bile il secondo, incorrendo tuttavia in u n errore in fatto, ovvero ritenendo l’eccezione formulata con riferimento non già alla udienza del 21marzo 2018, bensì alle successive.

Deduce vieppiù il ricorrente come le dichiarazioni dei testi Haboub e Polini siano non solo determinanti,ma costituiscano anche le uniche prove su cui fonda l’assunto motivazionale in ordine all’affermazione di penale responsabilità del Bessas.Insta pertanto per l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Con note di replica depositate in data 23/10/2025, il difensore di fiducia, avv. Giuliano Giordani, insiste nel ricorso, citando giurisprudenza e rilevando come la mancata richiesta di presenziare all’udienza del detenuto non potesse significare rinuncia a comparire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso èfondato. 1.1. Deve rilevarsi che lasentenza di annullamento senza rinvio di una decisione di merito produce un effetto rescindente, che consiste nell'eliminazione dell'atto, ed un effetto rescissorio, che è limitato alla questione di diritto sottoposta all'esame della Corte di cassazionee la cui decisione ha efficacia di giudicato interno nel processo e non può essere riproposta al giudice del merito (Sez.3, n. 8780 del 26/11/2019, E., Rv. 278265 - 01). Inoltre, e in via generale, laddove l’annullamento sia stato dispost o da lla Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi edalle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile aquestioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito (Sez.2, n. 33560 del 09/06/2023 , Brunno, Rv. 285142 - 01 ). 1.2.

Ciò premesso, nella specie, la decisione di annullamento senza rinvio ha prodotto da un lato l'effetto rescindente, attraverso l’eliminazione dell’atto, ed un effetto rescissorio , limitato proprio alla questione di diritto sottoposta all'esame della Corte di cassazione, ovvero relativamente alla dedotta nullità derivante dalla mancata traduzione dell’imputato detenuto ed alla“avvenuta celebrazione del giudizio in asse nza al di fuori delle condizioni legittimanti ” (punto 1. del “Considerato in diritto”). Orbene, la Corte di appello, nel rigettare le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Polini alla udienza del 21 marzo 2018 , ritenendole “superate dalla pronuncia della Corte di cassazione” è incorsa in errore, poiché sul punto la pronuncia di legittimità ha fatto riferimento, ritenendomanifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, ad udienze diverse da quella sopra indicata (vds. punto 1.1. della pronuncia).

La motivazione della sentenza di appello risulta dunque apparente su questione (quella dellainutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte all’udienza del 21 marzo 2018, a cui il Bessas risultava assente non tradotto,benchè detenuto per altra causa - vedasi verbale di udienza indicata) già devoluta con l’appello e su cui, come visto, non risulta essersi formato alcungiudicato.

2. La sentenza deve,pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appelloviciniore di Perugia che, salvi i limiti derivanti dal giudicato interno, dovrà procedere a rivalutare l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite alla udienza del 21 marzo 2018, con pienezza di poteri, eventualmente anche istruttori al fine della rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa, laddove ritenuta inutilizzabile (Sez.6, n. 36766 del 28/04/2023 , Comberiati, Rv. 285 180 - 01 ). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perug