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Sentenza — n. 38494/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prosecutor's appeal against search warrant annulment due to missing financial authority notice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by European prosecutors inadmissible regarding the annulment of a search and seizure warrant. The lower court annulled the warrant because the original financial authority notice from October 4 was not transmitted, arguing the December 4 summary note could not substitute the missing original document. The Court rejected the prosecutors' claim of excessive formalism, ruling that the summary note contained results from the search and could not be separated from the new evidence gathered, thus failing the legal requirements for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it ignores the substantive reasons for the annulment and relies on generic arguments that do not address the specific lack of transmitted documents required by law.

Parole chiave

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search warrant annulment financial authority notice procedural formalism inadmissible appeal substitution of documents public prosecutor appeal search and seizure procedura d'accertamento

Disposizioni normative citate

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Art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Va poi ricordato che il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere al tribunale gli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in forza dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 28/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01
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Testo completo

NTENZA Sulricorso propost o da l Procuratore Europeosede di Bologna nel procedimento a carico di BARBONI ENRICO nato aForlimpopoli l'1 Marzo 1965 avversol'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna il 19 dicembre 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. C on l 'ordinanza impugnata il T ribunale di Bologna , sezione impugnazioni cautelari penali, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emess o dalla Procura di Bologna l'8novembre 2024 nei confronti, tra gli altri , di B arboni Enrico . 2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i P rocuratori europei delegati dell'ufficio di Bologna deducendoviolazione di legge processuale, in particolare dell'art . 324,comma 3 , cod. proc. pen., poiché l'ordinanza ha annullato il provvedimento di perquisizione e sequestro per la mancata trasmissione della nota informativa della Guardia di F inanza del 4 ottobre 2024 , pure espressamente richiamata nel provvedimento; detta omissione, secondo il T ribunale , non può essere sopperita dalla trasmissione della nota della Guardia di Finanza del 4 dicembre 2024,nella quale, su espressa indicazione del P rocuratore europeo , erano state riportate soltanto parzialmente le emergenze investigative già compendiate nella nota del 4 ottobre 2024 e il contenuto della precedente informativa era stato richiamatoin forma riassuntiva e in parte rielaborato.

Il Tribunale afferma che la nota originaria del 4 ottobre 2024 avrebbe dovuto essere comunque trasmessa anche con eventuali omissis, perché so lo quella avrebbe consentito di valutare se,alla data di emissione del decretoimpugnato, fossero presenti i presupposti di leggeche lo rendevano legittimo. Il pubblico ministero,nel caso di specie, aveva invece delegato la Guardia di Finanza a predisporre un ’ informativa ad hoc , utilizzando quanto già relazionato e riportando gli specifici fatti riguardanti il singolo indagato. In altri termini,a giudizio del ricorrente, invece di operare complicati e disordinati omissis nella comunicazione notizia di reato , erano stati estrapolati gli elementi di indagine utili e rilevanti per la posizione dell'impugnante ; osserva il ricorrente che , interpretare l'art. 324 , comma 3 , cod. proc. pen. come i m positivo di un obbligo di produzione delle originarie annotazioni di polizia giudiziaria,nella stessa forma grafica, sia pure con omissis,e non considerare valido il riportare gli stessi elementi estrapolati dalla originaria informativa in una specifica nota è un formalismo eccessivo che non trova giustificazione nel tenore della legge.

L 'indicazione circa una pretesa rielaborazione da parte della Polizia contrasta con quanto emerge dagli atti, poiché il Tribunale avrebbe potuto chiedere l’integrazione e la produzione della nota originaria al fine di accertarsi in ordine aquesta non verificata rielaborazione. Il Tribunale,inoltre, non si sarebbe confronta to con le indicazioni del decreto di perquisizione e sequestro che contiene una precisa formulazione delle incolpazioni a carico del Barboni,da cui è agevolmente desumibile che gli elementi non potevano che essere contenuti nella pregressa comunicazione di reato e riportate anche nella successiva informativa del 4 dicembre 2024.

3. L ’ avv. Ermanno Cicognani ha presentato memoria datata 28/10/2025 nell’interesse del Barboni chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile . Va preliminarmente ricordato, prima di passare all'esame specifico delle censure dedotte con l'odierna impugnazione, che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge con la conseguenza cheil controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, ma solo alla verifica circa la sussistenza di situazioni nelle quali ci si trovi di fronte ad una motivazione inesistente o meramente apparente (cfr., Sez.

U, n. 12 del 28/05/2000, Jakani, Rv. 216260- 01 ); dette situazioni ricorrono quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va poi ricordato che il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere al tribunale gli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in forza dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

2. Ciò posto, il T ribunale ha annullato il provvedimento di perquisizione e sequestro poiché ha rilevato che la nota informativa della Guardia di F inanza del 4 ottobre 2024,pure espressamente richiamata nel provvedimento di sequestro, non era stata trasmessa insieme agli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato; ha osservato che la nota del 4 dicembre 2024 non poteva sopperire a tale carenza in quanto non solo perché il richiamo al contenuto della precedente informativa è stato operato in via riassuntiva,ma f acendo anche riferimento alle emergenze della documentazione acquisita a seguito dell'esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro, sicché questa rielaborazione non consentiva al Tribunale di valutare se alla data di emissione del decreto stesso sussistessero i presupposti di legge.

A ben vedere, il ricorso non si confronta con questa motivazione poiché la considera frutto di un eccessivo formalismo,sul rilievo che nella nota riassuntiva del 4 dicembre 2024 veni ssero esposti gli stessi elementi già raffigurati con la prima comunicazione notizia di reato e si trattassequindi di una mera elaborazione sintetica dei datigià esistenti alla data del 4 ottobre 2024 . Ma tale assunto non risponde alla realtà dei fatti, perché l’informativa del 4 dicembre 2024 è un seguito della nota dell’4 ottobre 2024 e riporta anche i risultati della perquisizione , senza distinguerli da gli elementi indiziari già presenti al momento della perquisizione.Nè può sostenersi che agevolmente il T ribunale avrebbe potuto estrapolare gli indizi preesistenti alla perquisizione e individuare il portato di quelli emersi all’esito delsequestro, poiché tale compito esula dalle competenze del collegio del riesame.

Così facendo, il ricorso incorre nel vizio di genericità poiché trascura di considerare le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato e formula argomentazioni eccentriche rispetto a quest’ultimo.

3. Per le ragioni sin qui evidenziate si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Andrea Pellegrino