Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper ground regarding waived acquittal conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted under the current procedural framework. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence, arguing the lower court failed to consider immediate grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments were waived by the appellant's choice to appeal solely on the formation of the settlement's will in the second instance, rendering the new complaint inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against sentences issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals regarding the waiver of acquittal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA LEONI GUALTIERO DANIELE nato a Milano il 02/10/1956 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE di APPELLO DI MILANO; visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi del 11/05/2022, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Leoni Gualtiero Daniele per i delitti ascritti in rubrica . 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Leoni Gualtiero Daniele con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla omessa considerazione in ordine alla ricorrenza di immediate cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito.
Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/10/2