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Ordinanza — n. 38236/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for omitting immediate cause of crime extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted by law. The appellant argued the lower court failed to consider immediate causes of crime extinction, but the appeal focused on the sentencing determination rather than the legality of the settlement itself. The court ruled that such arguments regarding penalty calculation are excluded from review when the appeal concerns the formation of the settlement agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on settlements, cassation grounds regarding omitted immediate causes of crime extinction or sentencing errors are inadmissible as they fall outside the scope of permissible review limited to the agreement's validity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement review immediate cause extinction penalty determination limits Italian criminal procedure concordato stragiudiziale concorso di motivi di sospensione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli del 14/06/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Pisani Carlo per i delitti ascritti in rubrica (artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli del 14/06/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Pisani Carlo per i delitti ascritti in rubrica (artt.
art. 616 cod. proc. pen
4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA PISANI CARLO nato a Napoli il 23/03/1993 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli del 14/06/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Pisani Carlo per i delitti ascritti in rubrica (artt. 416, comma primo e secondo, 110,628, comma primo e terzo, n.1 e 4, 61 n.7 cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Pisani Carlo con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla omessa considerazione in ordine alla ricorrenza di immediate cause di estinzione del reato, con conseguente vizio della motivazione. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito.

Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/10/