Cassation appeal dismissed for absolute lack of specificity regarding the challenged appellate decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute lack of specificity in the grounds raised against the appellate court's order. The appellant's arguments were deemed generic and referred to a different procedural issue rather than the specific decision under review. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; The appeal must specifically cite the errors in the contested decision and refute the reasons given by the lower court; generic complaints or arguments unrelated to the specific decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sergio Beltrani - Presidente - Luciano Imperiali Massimo Perrotti - Relatore – Simonetta Colella Marzia Minutillo Turtur Sent. n. 1861 sez. CC - 24/10/2025 R.G.N. 24858/2025 MOTIVAZIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: TCHIKABERIDZE IA, nata in Georgia il 07/10/1977, avverso l’ordinanza del 6 maggio 2025 della Corte di appello di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38228/2025 Roma, lì, 25/11/2025
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso l’ordinanza indicata in intestazione, con il quale se ne censura la illegittimità per ritenuta omessa valutazione, da parte della Corte di merito, degli argomenti processuali e sostanziali, proposti con i motivi di gravame, va dichiarato inammissibile per l’assoluta aspecificità dei motivi addotti; che appaiono, invero, riferibili a diversa fattispecie processuale.
2. La Corte d'appello di Reggio Calabria, nel legittimo esercizio del potere di verifica del rispetto della previsione normativa di cui all’art. 581 comma 1 lett.
d) cod. proc. pen., ha fatto applicazione del principio - più volte ribadito da questa Corte - secondo cui risulta generico il motivo d’appello che si limiti ad una illustrazione della doglianza (peraltro centrata esclusivamente sul provvedimento di correzione dell’errore materiale e non sulla decisione di primo grado e sulle argomentazioni di quella decisione) senza esplicitare in modo chiaro le censure mosse alla sentenza impugnata e che non illustri le ragioni della doglianza (Sez. U., n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, che ha anticipato la novella del 2017).
A tal proposito, può dirsi che l'obbligo di specificità dei motivi si traduce in un dovere di «adeguata confutazione» delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione presa. Da ciò la inammissibilità dell'atto in cui risultano prospettate - come nella presente fattispecie– doglianze del tutto estranee alle ragioni della decisione impugnata. I motivi di ricorso, che avrebbero dovuto censurare la decisione di inammissibilità del gravame, per eventuale ritenuta violazione della legge processuale che disciplina la materia della inammissibilità della impugnazione, non colgono viceversa il significato processuale della decisione, ma sembrano, come già poco sopra detto, riferirsi a diversa fattispecie processuale, avendo il ricorrente valorizzato aspetti di illegittimità della decisione impugnata del tutto eccentrici rispetto al testo della stessa.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. 3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consigliano di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Sergio Beltrani