Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38226/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to violation of the 40-day appearance term in the summons decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Second Section of Salerno's appeal judgment without remittal due to a procedural violation. The appellant argued that the summons decree was invalid because it scheduled the hearing only 40 days after notification, violating the new 40-day appearance term introduced by recent legislation. The court held that while the new term applies to appeals filed after July 10, 2024, the failure to record the defense's timely objection in the court minutes rendered the violation fatal, necessitating the annulment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The new 40-day appearance term applies to appeals filed after July 10, 2024, but a violation of this term renders the judgment null if the defense's timely objection was not recorded in the court minutes.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of summons decree 40-day appearance term appeal procedure violation recorded objection requirement annulment without remittal rinvio del dibattimento termini processuali licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
287096), che hanno affermato il principio secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024.
art. 646 cod. pen
Con quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’ art. 646 cod. pen.
art. 601 cod. proc. pen
La questione della nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, per violazione del nuovo termine di 40 giorni previsto dal novellato art. 601 cod. proc. pen., oggetto di contrasto, è stata risolta dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 42124 del 27/6/2024, Nafi
pen., oggetto di contrasto, è stata risolta dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 42124 del 27/6/2024, Nafi, Rv.
sent. n. 42125 del 27/6/2024, Cirelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sergio Beltrani Presidente Sent. n. 1402 sez. Luciano Imperiali Consigliere UP – 24/10/2025 Massimo Perrotti Simonetta Colella Consigliere Consigliere rel. R.G.N. 23798/2025 Marzia Minutillo Turtur Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Arcaro Marco, nato in Brasile il 30/12/1990; avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 13 ottobre 2025, dal difensore del ricorrente, avv.

Angelo Di Perna, che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata, richiamando i motivi n. 1, 3 e 4 del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38226/2025 Roma, lì, 25/11/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata all'esito dell’udienza camerale non partecipata del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 29 maggio 2024, assolveva l’imputato appellante dal reato ascritto al capo A e rideterminava la pena per il reato di truffa descritto al capo B, confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. Marco Arcaro, a ministero del difensore officiato, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 601, comma 3, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte rigettato, sia pur implicitamente, l’eccezione (tempestivamente proposta a mezzo p.e.c. in data 3 aprile 2025 dal difensore dell’appellante) con la quale si evidenziava il mancato rispetto del termine libero di 40 giorni a comparire in udienza camerale di appello, previsto dal novellato articolo 601, comma 3, cod. proc. pen.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello (instaurato a seguito della impugnazione proposta con atto in data 26 settembre 2024) all’udienza del 15 aprile 2025 era stato infatti notificato all’imputato in data 12 marzo 2025, senza il rispetto del termine libero di 40 giorni, tra la data di notificazione della citazione e la data dell’udienza. Consegue la nullità derivata del giudizio e della sentenza impugnata. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali stabilite dall’art. 601, comma 1, cod. proc. pen., per il mancato avviso di deposito della requisitoria del Procuratore generale. 2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancata valutazione delle doglianze difensive afferenti ad un’ipotesi alternativa nell’accertamento della responsabilità di un terzo. 2.

4. Con quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’ art. 646 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, gli altri restano assorbiti dalla decisione di annullamento per vizio processuale. 1.1. La questione della nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, per violazione del nuovo termine di 40 giorni previsto dal novellato art. 601 cod. proc. pen., oggetto di contrasto, è stata risolta dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 42124 del 27/6/2024, Nafi, Rv. 287095, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096), che hanno affermato il principio secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024.

Nella fattispecie l'appello dell'imputato è stato proposto in data 26 settembre 2024. L’eccezione, tempestivamente portata all’attenzione della Corte di appello di Salerno con p.e.c. in data 3 aprile 2025, è stata tenuta in assoluto non cale, non avendone la Corte territoriale neppure dato atto nel verbale di udienza camerale non partecipata. La pronta e tempestiva eccezione proposta sul punto dalla difesa dell’imputato rende superflua la qualificazione della patologia (a regime intermedio, Sez. u, Nafi, cit. Rv. 287096-02), è comunque stata tempestivamente rilevata dalla parte e, inutilmente, posta all’attenzione della Corte.

2. Consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata, emessa in violazione delle regole poste dalla legge processuale sul contraddittorio.

3. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale; con l’unica puntualizzazione che la motivazione addotta dalla Corte territoriale alla pag. 3 (quinto capoverso) della sentenza impugnata (carenza di interesse alla diversa qualificazione del fatto descritto come truffa al capo B) non tiene conto della pena (reclusione fino a tre anni e multa fino ad euro 1.032,00) prevista dal legislatore per il delitto di appropriazione indebita all’epoca (20 giugno 2018) del commesso reato. 3.1. Attesa la rilevanza del vizio processuale, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti alla medesima Corte, per l’ulteriore corso del giudizio di appello. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Sergio Beltrani