Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38180/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and unfounded regarding sentencing reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38180/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's sentencing, arguing the first instance judge failed to recognize mitigating circumstances and provided illogical reasoning. The court ruled that since the defense's complaint was inherently generic at the outset, it cannot be examined on the merits, citing established precedent that generic grounds remain inadmissible regardless of the lower court's specific justification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: A cassation appeal based on a generic and manifestly unfounded ground is inadmissible, as such grounds are inherently defective and cannot be examined on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal ground inadmissible cassation sentencing reasoning mitigating circumstances Italian criminal procedure violazione di domicilio contravvenzione per violazione edilizia infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 635 c.p
Hammami Housem Sidali ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Genova ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 635 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022
Va ribadito che il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Hammami Housem Sidali nato in Tunisia 20/03/1993 avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 28/04/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Hammami Housem Sidali ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Genova ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 635 c.p. (capo b) e ridotto la pena ad mesi otto di reclusione ed euro 70,00 di multa per il residuo reato ( più grave) di cui all’art. 633, 639 bis c.p. ( capo 1.1. Deduce con un unico motivo l’omessa ed illogica motivazione della sentenza di appello in punto di pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo proposto, generico oltre che manifestamente infondato.

2. Il giudice di appello ha valutato la doglianza difensiva con la quale si contestava l’entità della pena e si denunciava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) evidenziando, da un lato, che l’imputato aveva precedenti penali da valutare negativamente, dall’altro che l’imputato non aveva addotto circostanze suscettibili di positiva valutazione pertanto la decisione di primo grado appariva corretta e la deduzione difensiva ab origine generica ( il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di gravame, aveva giustificato la misura della pena (lievemente superiore al minimo edittale) avuto riguardo “all’elemento soggettivo particolarmente intenso”), con la conseguenza che il motivo di ricorso si profila oggi parimenti generico.

Va ribadito che il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec