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Sentenza — n. 38178/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38178/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38178/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Papa Dia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’1.4.2025 che, in parziale accoglimento dell’appello, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di tentata estorsione, eccependo: 1.1 violazione dell’art. 56 cod. pen.: la Corte di appello aveva accolto il motivo di gravame relativo alla diminuzione ex art. 56 cod. pen., da quantificare nel massimo previsto ma, partendo dalla pena di anni 5 di reclusione ed € 1.800,00 di multa, era giunta alla pena di anni uno mesi nove di reclusione mentre, applicando la diminuzione di 2/3, la pena doveva essere quantificata in anni uno e mesi otto di reclusione; l’errore matematico aveva provocato inevitabili conseguenze sul successivo calcolo delle riduzioni di pena; 1.2 mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di appello, riguardante la richiesta della mancata riduzione massima della pena prevista per l’attenuante di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.120/23.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen; Sentenza — n. 38178/2025 — snpen · Corte di Cassazione: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo…”), e così è stata concessa nel caso in esame. Pertanto, potendo questa Corte procedere alla correzione della quantificazione della pena ai sensi dell’art. 620 lett.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena riduzione della pena proporzionalità della pena errore di calcolo modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
Il difensore di Papa Dia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’1.4.2025 che, in parziale accoglimento dell’appello, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di tentata estorsione, eccependo: 1.1 violazione dell’art. 56 cod.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: DIA PAPA nato il 08/06/1984 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. SIMONE BILOTTA, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Papa Dia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’1.4.2025 che, in parziale accoglimento dell’appello, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di tentata estorsione, eccependo: 1.1 violazione dell’art. 56 cod. pen.: la Corte di appello aveva accolto il motivo di gravame relativo alla diminuzione ex art. 56 cod. pen., da quantificare nel massimo previsto ma, partendo dalla pena di anni 5 di reclusione ed € 1.800,00 di multa, era giunta alla pena di anni uno mesi nove di reclusione mentre, applicando la diminuzione di 2/3, la pena doveva essere quantificata in anni uno e mesi otto di reclusione; l’errore matematico aveva provocato inevitabili conseguenze sul successivo calcolo delle riduzioni di pena; 1.2 mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di appello, riguardante la richiesta della mancata riduzione massima della pena prevista per l’attenuante di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.120/23.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1.1 Vi è infatti un evidente errore di calcolo nella quantificazione della riduzione della pena nella misura di 2/3 ai sensi dell’art. 56 cod. pen., posto che i 2/3 di mesi 60 (anni 5) di reclusione sono pari a mesi 40, per cui sottraendo 40 da 60 si giunge al risultato di mesi 20, cioè un anno e otto mesi, e non un anno e nove mesi Conseguentemente, riducendo di 1/3 per l’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/23la pena di un anno e otto mesi (pari a 600 giorni)si giunge al risultato di giorni 400 (mesi 13 e giorni 10) e con la riduzione per il rito si arriva a giorni 266, pari a mesi 8 e giorni 26 di reclusione. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che la diminuente del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023 può essere concessa fino a un terzo (così il dispositivo:

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo…”), e così è stata concessa nel caso in esame. Pertanto, potendo questa Corte procedere alla correzione della quantificazione della pena ai sensi dell’art. 620 lett.

l) cod. proc. pen. la pena finale alla quale deve essere condannato il ricorrente è di mesi 8 e giorni 26 di reclusione (ferma restando la pena pecuniaria di € 267,00 di multa). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che ridetermina in mesi 8 e gg 26 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricors