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Sentenza — n. 38162/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against home detention replacement, citing generic health arguments and procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellant's health conditions made home detention insufficient, but the appellate court had already assessed these claims and found no clinical incompatibility. The Supreme Court rejected the appeal because the new arguments were generic and merely repeated issues already decided by the lower court without specific new evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The mere passage of time has neutral value for substituting home detention unless accompanied by circumstances affecting the needs to be safeguarded, and generic health arguments without specific clinical data are insufficient to overturn established measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention substitution health condition defense procedural inadmissibility Cassation appeal precautionary measures

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Il Consigliere estensore GIUSEPPE COSCIONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE GIOVANNA VERGA Sent. n. sez. 1802/2025 CC - 15/10/2025 R.G.N. 23093/2025 - Relatore - FABIO MOSTARDA SENTENZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a OSIMO il 25/08/1955 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentito il difensore del ricorrente, Avv. GIANFRANCO DI MARCELLO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; 1.Il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso l'ordinanza del 3 luglio 2025 con la quale il Tribunale di L’Aquila ha rigettato l'appello da lui proposto nei confronti del provvedimento della Corte di appello di l’Aquila, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari applicata all’imputato; avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di XXXXXXXX, eccependo:

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Occorre, innanzitutto, chiarire che ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro, a meno che non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare; nel caso in esame, le censure proposte con il presente ricorso sono tutte state già valutate dalla Corte di appello, che ha rilevato, quanto allo stato di salute dell’imputato, che l’attuale misura degli arresti domiciliari non appare pregiudizievole, e che comunque negli scritti difensivinon veniva evidenziato un quadro clinico incompatibile con l’attuale regime cautelare; il motivo di ricorso sul punto è generico, essendosi la difesa limitata a sostenere che le condizioni di salute del ricorrente non gli permettono di camminare bene, senza null’altro specificare.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore GIUSEPPE COSCIONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.