Cassation court dismisses appeal against home detention order citing lack of specific aggravating circumstances and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of home detention for Annamaria Sicali. The appellant argued that the trial court erred in applying drug trafficking laws and failed to provide sufficient motivation regarding her alleged role in an association to deal. The court rejected these claims, noting the lower court correctly identified the defendant's role as a money receiver and found ample motivation for the bail measures based on statutory presumptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The court upheld the bail measure where the lower court provided sufficient motivation regarding the defendant's role and did not contest the statutory presumption of aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: SICALI ANNAMARIA nato a CATANIA il 23/04/1987 avverso l'ordinanza del 04/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4 aprile 2025, il Tribunale del riesame di Messina confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che aveva applicato ad Annamaria Sicali la misura degli arresti domiciliari relativamente ai reati di cui ai capi di incolpazione 14, 38, 39 e 45 della rubrica; avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Sicali, chiedendone l’annullamento. Al riguardo, deduce: 1.1 in relazione ai capi 38 e 39 omessa ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 74 del D.P.R. n. 309/90, nonché carenza ed omissione della motivazione: quanto al capo 38, il tribunale aveva richiamato l’episodio del 4.4.2020, in cui la Sicali, limitandosi a interfacciarsi telefonicamente con la coindagata Mirabile, senza che fosse comprensibile l'oggetto della telefonata, avrebbe mediato i contatti tra Pedicone Riccardo e Russo Nicola, al fine di garantire l'effettuazione di una cessione di sostanza stupefacente; era stata quindi ancorata la base indiziaria ad un presunto unico isolato episodio, inidoneo a far ritenere sussistente la contestata gravità indiziaria in ordine al delitto associativo contestato, con un evidente salto logico; analoghi vizi affliggevano la gravata ordinanza in ordine alle argomentazioni relative al capo 39, non solo quanto alla esistenza e operatività dell’associazione a delinquere, quanto al più concreto e specifico coinvolgimento della Sicali, non comprendendosi quale sarebbe stato il suo ruolo, tutt’al più concorrente in un solo episodio di spaccio.
Si era già evidenziato che la l’affermazione che la Sicali fosse l’alter ego di Pedicone necessitava di una adeguata motivazione, visto il rapporto di convivenza tra i due: pertanto, l’intenzione dei coindagati di consegnare denaro alla Sicali non era dovuta al suo presunto ruolo di associata, ma più semplicemente al fatto che lei conviveva con Pedicone, sicché consegnare il denaro a lei equivaleva a consegnarlo al convivente di fatto; 1.2 erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione: relativamente al capo 14, non era stato identificato alcun concreto apporto che la Sicali avrebbe prestato per agevolare la condotta pota in essere dai correi, visto che la Sicali era presente in una macchina non condotta da lei insieme all’amica Rosalinda, per cui era presente solo a titolo di amiciziae non perché inserita in una dinamica illecita.
Quanto al capo 45, la Sicali avrebbe fatto da intermediaria per la ricezione del denaro, a tutto concedere, solo dopo che la presunta dazione di stupefacente aveva già avuto luogo, per cui il suo intervento non poteva qualificarsi come concorso nel reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, ma al più come favoreggiamento reale in favore di Pedicone. 1.3. carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari; non era accettabile l'affermazione del tribunale secondo cui la difesa aveva mancato di allegare circostanze che escludevano le stesse; inoltre, da un lato si tratteggiava il ruolo della Sicali quale supplente del compagno Pedicone, mentre dall'altro si temeva una ricaduta nel delitto anche a seguito dell'arresto di quest'ultimo; la ricorrente, dal momento in cui Pedicone era stato arrestato a settembre 2022, non presentava più alcun elemento indiziante proprio carico nonostante il fatto che gli altri coindagati fossero rimasti in libertà, a conferma che il suo coinvolgimento si era limitato al più a un episodico supporto materiale a Pedicone, in virtù del rapporto affettivo e di coabitazione che legava i due coindagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez.
U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202001-01). Ciò premesso, quanto al reato di cui al capo 38) l’ordinanza impugnata ha evidenziato innanzitutto l’episodio del 4 aprile 2020 (pagg.6 e 7) e ricavato il ruolo della Sicali di alter ego di Pedicone dall’affermazione del coindagato D’Angelo relativa al fatto che, essendo lo stesso impedito a gestire il traffico di sostanza stupefacente, ci si doveva rivolgere alla Sicali (pag.10); la motivazione relativa al capo 38) è contenuta a pag.14 dell’ordinanza; quella sul capo 14 alle pagg. 7 e 8; quella sul capo 45 alle pagg. 11 e 12.
Relativamente a quest’ultimo reato, come efficacemente spiegato in Sez.3, n.s14747 del 22/01/2020, Rv. 278906i deve richiamarsi il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062, riferita al reato di favoreggiamento personale, ma estensibile anche al favoreggiamento reale), secondo cui, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta negli art. 378 e 379 cod. pen., il delitto di favoreggiamento, sia personale che reale, presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto, il che, con specifico riferimento ai rapporti con il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, impone di inquadrare in tale fattispecie la condotta di chi riceva il denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga, a nulla rilevando che la ricezione del denaro sia antecedente, contestuale o successiva alla consegna della droga.
Ciò che rileva, infatti, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato previsto dal citato art. 73, è il contributo coscientemente arrecato dall'agente alla diffusione della sostanza stupefacente, in una delle fasi della trattativa illecita, potendosi ravvisare il favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell'agente non presenti legami con alcuna delle attività finalizzate allo spaccio Peraltro, vi era una piena consapevolezza da parte della Sicali della correlazione tra la ricezione del denaro quale contropartita della consegna della sostanza stupefacente, non spiegandosi altrimenti a che titolo quelle somme venivano incamerate 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, premessa la doppia presunzione prevista dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in caso di reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la mancata contestazione specifica del ricorrente in sede di riesame atta a superare la suddetta presunzione, vi è ampia motivazione alle pagine 16 e 17 dell’ordinanza impugnata.
2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il