Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding omitted defense memorandum evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by the Foundation Orchestra Sinfonica Siciliana inadmissible against the second-instance acquittal of Angelo Cumbo. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate a specific defense memorandum submitted on December 18, 2024, claiming this omission violated procedural requirements. The court rejected this claim because the appellant did not demonstrate how the omitted arguments would have altered the logical-legal correctness of the acquittal, noting that the lower court correctly applied the law regarding the flexibility of care permits under Law 104/1992.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 598-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An omitted evaluation of a defense memorandum does not constitute a ground for cassation unless the appellant specifically demonstrates the concrete suitability of the omitted arguments to undermine the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: dalla parte civile FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA nel procedimento a carico di:CUMBO ANGELO nato a PALERMO il 30/03/1963 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte ricorrente, Avv. SERGIO MONACO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con condanna di Cumbo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio; letta la memoria del difensore di CUMBO ANGELO, Avv. CRISTIANO BEVILACQUA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 gennaio 2025, assolveva Angelo Cumbo dal reato di truffa ai danni della Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilianaperché il fatto non sussiste; in base al capo di imputazione, Cumbo aveva usufruito di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2017 al fine di assistere la madre, ma aveva poi svolto incombenze diverse da quelle per le quali il permesso era stato concesso; avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, eccependo: 1.1 mancanza di motivazione sulla memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen. e sulla comparsa conclusionale, entrambe del 18 dicembre 2024; erroneamente era stato ritenuto che il difensore della parte civile non avesse concluso, come scritto nel verbale di udienza, per cui era evidente che la Corte di appello non aveva esaminato, e quindi valutato, le argomentazioni della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve essere infatti ribadita la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, qualora non abbia influito sulla congruità e correttezza logico-giuridica del provvedimento (vedi Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220) Inoltre, “in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.(Sez.5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766)”; non avendo la ricorrente precisato quali argomentazioni contenuti nella memoria avrebbero permesso di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata dalla Corte di appello, il motivo di ricorso è inammissibile.
Infine, la Corte di appello è giunta alla conclusione dell’assoluzione dell’imputato osservando che chi usufruisca di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 non è tenuto ad assicurare una presenza costante alla cura del familiare,e che comunque era possibile che Cumbo si fosse recato a casa della madre in orari in cui non vi era stata la sorveglianza dell’ investigatore incaricato dalla parte civile o poteva essere entrato da un secondo ingresso rispetto a quello sorvegliato. 2.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della