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Sentenza — n. 38155/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows appeal regarding omitted mitigation for minor property damage in extortion case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38155/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision solely on the ground that it failed to provide reasoning for applying a specific mitigation circumstance. The appellant argued for leniency due to the negligible financial loss of €10 caused by the extortion, while the appellate court omitted this justification despite the defense's request. Consequently, the judgment was remitted for a new trial to address this specific legal omission.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: When a defense request for a specific mitigating circumstance is explicitly raised, the court of first instance must provide specific reasoning for its application or non-application; failure to do so renders the decision partially voidable.

Parole chiave

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omitted reasoning mitigating circumstance extortion crime partial annulment remittal for retrial negligible damage impartiality requirement sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
l’omessa ed illogica motivazione (art. 606 lett.
Art. 606 lett. b) c.p.p.
l’omessa ed illogica motivazione (art. 606 lett.
Art. 62 n. 4 c.p.
pen.) in relazione alla deduzione difensiva con la quale si chiedeva l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.
Art. 393 c.p.
pen.) in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod.
Art. 530 c.p.p.
pen.), in relazione al motivo di appello con il quale la difesa invocava l’assoluzione ex art. 530 cod.
art. 530 cod. proc. pen
pen.), in relazione al motivo di appello con il quale la difesa invocava l’assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen.
art. 393 cod. pen
pen.) in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen.
art. 43 cod. pen
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LUCIA AIELLI GIOVANNA VERGA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022
Sez. 1, n. 507 del 07/12/1993
pen.), per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente (Sez. 1, n. 507 del 07/12/1993, Rv.
Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014
Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a Maglie il 25/05/1996 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 17/02/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha confermato quella del GUP del Tribunale di Genova in data 23/09/2024 con la quale, in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, bilanciata in regime di equivalenza con la ritenuta recidiva e ridotta la pena per il vizio parziale di mente, con la continuazione, XXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 3 e gg. 10 di reclusione, oltre alla multa per i delitti di estorsione consumata e tentata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXX deducendo: 2.1. l’omessa ed illogica motivazione (art. 606 lett.

e) cod. proc. pen.), in relazione al motivo di appello con il quale la difesa invocava l’assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, essendo l’imputato affetto da vizio parziale di mente. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett.

b) cod. proc. pen.) in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza ed illogicità della motivazione (art. 606 lett.

e) cod. proc. pen.) in relazione alla deduzione difensiva con la quale si chiedeva l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al terzo motivo proposto ed inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo è palesemente infondato. Il giudice di merito ha scrutinato correttamente il profilo della imputabilità e quello dell’elemento soggettivo del reato rilevando come l’imputabilità che riguarda la capacità di intendere e di volere e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente (Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, Rv. 284502).

Ciò significa che anche nei confronti di soggetto non imputabile, o parzialmente imputabile, dovrà comunque essere stabilito, alla stregua delle regole di comune esperienza, se l'evento prodotto sia stato "secondo l'intenzione", "contro l'intenzione" o "oltre l'intenzione" (giusta le varie ipotesi previste dall'art. 43 cod. pen.), per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente (Sez. 1, n. 507 del 07/12/1993, Rv. 196112). Ed è quanto è accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito, accertata la sussistenza del vizio parziale di mente, correttamente ha motivato in ordine allasussistenza del dolo generico dell’estorsione avendo riguardo alle emergenze processuali ( immagini delle videocamere e dichiarazioni della p.o.) ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 6 della sentenza di primo grado).

3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo (Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Rv. 259831; Sez. 2, n.52525 del 10/11/2016, Rv. 268764). Nel caso esaminato la Corte di appello alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata ha pertinentemente osservato come la pretesa di euro 10 avanzata da Mariano per comprare la benzina per fare ritorno a casa, dopo essere stato allontanato dal centro estetico, fosse del tutto arbitraria e non tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria.

4. Il terzo motivo, invece, è fondato. A fronte di una specifica richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione dell’irrisorietà del danno patrimoniale cagionato alla p.o. (euro 10), la Corte di merito ha omesso di motivare, dal che deriva l’annullamento con rinvio sul punto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LUCIA AIELLI GIOVANNA VERGA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.