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Ordinanza — n. 37966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Penzo Marco nato a CHIOGGIA il 29/07/1999 avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 14/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; 1.Con sentenza del 14/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il GIP del Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Penzo Marco la pena di mesi 4 reclusione ed € 200 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. e 75, comma 1, D. Lgs 159/11, quale aumento per la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del GIP del Tribunale di Venezia del 25/02/2025. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere il Penzo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti).

Parole chiave

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ritiro della querela penale riscossione di pene pecuniarie pene e misure minaccia nel diritto penale remissione della pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Con sentenza del 14/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

re - ORDINANZA Penzo Marco nato a CHIOGGIA il 29/07/1999 avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 14/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 14/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il GIP del Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Penzo Marco la pena di mesi 4 reclusione ed € 200 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. e 75, comma 1, D. Lgs 159/11, quale aumento per la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del GIP del Tribunale di Venezia del 25/02/2025. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere il Penzo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti.

Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. 4.La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dal ricorrente esula dunque completamente dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita (cfr Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate;

Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am