Ordinanza — n. 37964/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Magna Francesco impugna la sentenza della Corte di appello di Catania con la quale ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, è stata rideterminata la pena a lui inflitta per i delitti ascritti, in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. L’imputato censura la decisione di appello deducendo carenza ed illogicità della motivazione (art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, è stata rideterminata la pena a lui inflitta per i delitti ascritti, in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. L’imputato censura la decisione di appello deducendo carenza ed illogicità della motivazione (art. 606 lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DA ORDINANZA La Magna Francesco nato a Catania il 31/05/1948 avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 14/02/2025 udita la relazione del consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
La Magna Francesco impugna la sentenza della Corte di appello di Catania con la quale ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, è stata rideterminata la pena a lui inflitta per i delitti ascritti, in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. L’imputato censura la decisione di appello deducendo carenza ed illogicità della motivazione (art. 606 lett.
e) c.p.p.), in relazione al trattamento sanzionatorio posto che con il gravame era stata evidenziata la lacuna motivazionale in cui era incorso il giudice di primo grado che non aveva esplicitato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche e della determinazione della la pena e la Corte di merito non ha dato seguito alla censura difensiva omettendo, a sua volta, ogni spiegazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n.19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Rv. 288577).
Devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, circostanza questa non ricorrente nel caso in esame (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 15