Italian Court annuls acquittal for misappropriation of third-party funds held as deposit for vehicle purchase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate court's acquittal of two defendants regarding the misappropriation of funds. The defendants had received money from a buyer specifically designated as a deposit for a third-party vehicle, but failed to purchase the car and used the funds for other purposes. The court ruled that the appellate court erred by treating the money as the defendants' property, failing to recognize the specific destination imposed by the buyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; The failure to return funds designated as a deposit for a specific third-party asset constitutes misappropriation when the recipient violates the specific purpose of the funds rather than merely failing to return them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Corte di appello Ancona nel proc. a carico di: Silvestri Rossano nato a Macerata il 10/06/10976 Marinozzi Gionata nato a Corridonia il 25/05/1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 17/02/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni con le quali l’avv. Giordani Giuliano, difensore della parte civile Gironacci Fabrizio ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese; lette le conclusioni con le quali l’avv. Roberto Meriggi, difensore degli imputati non ricorrenti, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza del giudice di appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto Silvestri Rossano e Marinozzi Gionata dal delitto di appropriazione indebita, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione ( art. 606 lett.
b) ed e ) cod. proc. pen. ), per la omessa valutazione della circostanza che il denaro corrisposto dalla p.o. all’imputato, in quanto deposito cauzionale, aveva un vincolo di intangibilità sicchè la sua mancata restituzione consentiva la configurabilità del delitto di appropriazione indebita essendo destinato all’acquisto di un bene ( autovettura ) ben individuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di appello ha assolto gli imputati dal delitto di cui all’art. 646 cod. pen., ritenendo che il denaro corrisposto dalla p.o. agli imputati, nell’ambito della compravendita di un autoveicolo, quale “ acconto sul prezzo” , fosse entrato nel patrimonio dell’accipiens e, dunque, la sua mancata restituzione non potesse dar luogo al delitto di appropriazione indebita, ma costituisse un mero inadempimento civilistico.
3. Tale conclusione è errata in diritto. Al proposito, questa Corte ben conosce quell'orientamento secondo cui la mancata restituzione della caparra non configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 646 cod. pen. difettando il presupposto essenziale dell'impossessamento di cosa altrui, poiché la somma (o la cosa fungibile) data a tale titolo passa nel patrimonio dell'accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione (trattandosi di cose fungibili) di danaro o cose dello stesso genere in quantità doppia (Sez. 2, n. 5732 del 05/02/1982, Rv. 154152); tale impostazione è stata ribadita da altra affermazione secondo cui non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito (Sez. 2, n. 15815 del 08/03/2017, Rv. 269462).
In motivazione, quest'ultima pronuncia, ha precisato che a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'accipiens senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che, nel caso di in cui il contratto venga meno, tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica. Tuttavia, il caso in esame non pare rientrare nell'ipotesi di compravendita classica con consegna di anticipo in denaro e contestuale permuta di altra vettura ( Audi TT); vero è, infatti, che la vettura Mercedes non era nella proprietà degli imputati così che gli stessi avevano proceduto alla vendita di cose di terzi ricevendo contestualmente alla accettazione della proposta di acquisto, il versamento di euro 15.000,00 da Gironacci Fabrizio, somma specificamente vincolata all'acquisto di quella macchina dal concessionario presso la quale si trovava.
Nella vendita di cose di terzi, con contestuale ricezione dell'acconto sul prezzo, il venditore riceve dal compratore parte delle somme che vengono destinate all'acquisizione di quel determinato bene e non entrano nella proprietà dello stesso venditore che, pertanto, non può usufruirne liberamente dovendo destinarle al reperimento di quella cosa che ha posto in vendita pur non essendone ancora proprietario. La vendita di cose di terzi è, infatti, contratto con effetti obbligatori che, proprio per tale sua particolare natura, non cagiona il trasferimento immediato della proprietà del bene ma comporta per il venditore l'onere di reperire il bene e trasferirlo immediatamente all'acquirente.
Erra pertanto la Corte di appello nel ritenere inconfigurabile l’appropriazione indebita in quanto la vendita di cose di terzi, con contestuale ricezione di un acconto, onera il venditore a destinare le somme ricevute all'acquisto del bene dal terzo, con la necessaria conseguenza che il mancato reperimento del bene altrui posto in vendita e la destinazione delle somme ad altro e differente scopo integra proprio l'ipotesi di appropriazione indebita (Sez. 2 , n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465). Deve pertanto ribadirsi che ai fini della sussistenza del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092); e nel caso in esame gli imputati hanno violato la destinazione delle somme consegnate dalla p.o.all’evidenza vincolate, perché destinate all'acquisto della autovettura ancora di terzi.
Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio.
4. Nulla è dovuto per le spese sostenute dalla parte civile. Infatti, in applicazione del principio di diritto, costantemente enunciato dalla giurisprudenza in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti ( Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, non mass.). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con ri