Cassation Court partially allows appeal against criminal conviction for misappropriation, annulling excessive fine due to retroactive favorable law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Antonio Cancilla's appeal against his conviction for misappropriation, annulling the sentence regarding the monetary penalty. While the Court rejected arguments about missing procedural renewals and the subjective intent of the crime, it found the fine of €800 illegal because it exceeded the maximum statutory limit of €1,032 applicable at the time of the offense. Consequently, the judgment was annulled on this specific point with a remand for a new trial to recalculate the fine based on the more favorable legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 2 cod. pen.: When a statutory provision becomes more favorable after the commission of the crime, the principle of favoring the accused requires the court to apply the lower maximum penalty, and any sentence exceeding this limit must be annulled with remand for recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Cancilla Antonio nato a Palermo l’8/7/2025 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 28/01/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni con le quali l’avv. Filippo Liberto, difensore di Cancilla Antonio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Cancilla Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, confermativa di quella del Tribunale di Termini Imerese che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di delitto di appropriazione indebita, deducendo:
1) violazione di legge per la mancata rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., consistente nell’acquisizione del decreto ingiuntivo con attestazione di esecutorietà, ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita in ragione della (dimostrata) persistenza dello stato di morosità di Lumia Mario al momento della mancata restituzione della somma di denaro ricevuta dal Cancilla a titolo di garanzia;
2) la violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita;
3) violazione di legge in relazione alla pena pecuniaria (euro 800) determinata in relazione ad un massimo edittale (euro 1.200) più grave di quello previsto dalla legge al momento del fatto ( 29/05/2018).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha correttamente motivato sulla insussistenza dei presupposti per procedere alla rinnovazione istruttoria (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), risultando dagli atti che Cancilla aveva posto all’incasso l’assegno consegnato da Lumia a titolo di garanzia per il pagamento dei canoni di locazione, nonostante non vi fossero morosità, posto che il Lumia aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto (cfr. pag. 6 della sentenza di appello in cui si sottolinea che fu proprio il Cancilla a riferire che il Lumia gli aveva dato l’assegno “a garanzia degli affitti” e che egli aveva provveduto a versarlo in banca per recuperare somme asseritamente dovute per presunti danni arrecati all’immbile dal conduttore) ; sicchè correttamente la Corte di appello ha anche ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 646 cod. pen.(cfr. pag. 5 della sentenza di appello). 3.Il terzo motivo è fondato.
Con riferimento al delitto di appropriazione indebita la Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 22 marzo 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevede la pena detentiva da due a cinque anni, anziché “fino a tre anni”; quanto alla pena pecuniaria, invece, la previsione di una sanzione da 1.000,00 a 3.000,00 euro di multa, come stabilito dalla L. n. 3 del 9/1/2019, è rimasta invariata. In precedenza, tuttavia, la norma prevedeva quale pena pecuniaria la multa di euro 1.032,00 sicchè il giudice del merito, considerata la data del commesso reato: 29/05/2018, avrebbe dovuto tenere conto di tale cornice edittale trattandosi di norma più favorevole applicabile al caso di specie ex art. 2 cod. pen.
La pena pecuniaria di euro 800,00 irrogata all’imputato, nel caso di specie, è stata dunque determinata in relazione ad una pena base di euro 1.200,00 che esorbita dalla cornice edittale stabilita dall’art. 646 cod. pen. ( “fino ad euro 1.032”) vigente al momento del fatto e, dunque, vertendosi in ipotesi di pena illegale, occorre procedere alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio, relativamente alla pena pecuniaria, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, essendo necessari nuovi accertamenti di fatto (Sez. 1, n. 20878 del 21/03/2023, Rv. 284715;
Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Rv. 276520; Sez. 4, n. 33252 del 18/04/2019, Rv. 276798). Al riguardo deve infatti considerarsi che “il giudice, nel determinare la pena, normalmente valuta, con riferimento alla congruità in concreto della sanzione irrogata, sia il limite minimo che quello massimo, avendo come riferimento, per la commisurazione, la pena in astratto stabilita, con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve inderogabilmente esercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. anche perché l'irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena” (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv.255153).
P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel rest