Cassation appeal dismissed as appealable; mixed facts and law grounds require conversion to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal because it contained mixed grounds of fact and law, rendering it procedurally inadmissible for direct review. The appellant argued for the non-punishment of her acts under Article 131-bis of the Penal Code and challenged the trial court's refusal to hear a specific witness. The Court ruled that such appeals must be converted into appeals to the territorial court, as they cannot be heard directly by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5; Art. 569, comma 3 c.p.p.: A cassation appeal containing mixed grounds of fact and law, or challenging the admissibility of evidence, must be converted into an appeal to the territorial court and cannot be heard directly by the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IZZI ORDINANZA Chen Xiuzhen nata a Zhejiang (Cina il 27/12/1977 avverso la sentenza del 29/01/2025 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Donatella Ianelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Xiuzhen Chen, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 gennaio 2025 con la quale il Tribunale di Pescara, l’ha assolta dai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 2.La ricorrente, con l’unico di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 468 e 190 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva. Il Tribunale, all’udienza del 29 gennaio 2025, ha revocato l’ordinanza ammissiva dell’unico teste indicato dalla difesa (Xia Xiaoquing), limitandosi ad affermare l’esaustività dell’istruttoria dibattimentale con conseguente lesione del principio del giusto processo e del diritto dell’imputato di difendersi provando.
La menzionata ordinanza di revoca sarebbe, pertanto, affetta da nullità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto adottata in violazione del diritto della difesa e con motivazione intrinsecamente contraddittoria. Invero, il Tribunale, dopo aver reputato superflua la deposizione del teste Xia Xiaoquing, ha nondimeno ritenuto necessario acquisire la fattura prodotta dalla difesa, documento in relazione al quale si sarebbe dovuta concentrare la testimonianza del teste di difesa. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, infine, del tutto carente in ordine all’indicazione dei motivi che hanno indotto il Tribunale a revocare l’ordinanza ammissiva del teste Xia Xiaoquing, deposizione che, a giudizio della difesa, avrebbe, invece, dimostrato l’estraneità ai fatti della ricorrente, quantomeno sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo.
3. Il difensore della parte civile, in data 24 settembre 2025, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che sia logicamente preliminare stabilire se la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia ascrivibile al novero delle sentenze appellabili. Secondo questa Corte, infatti, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi- nel valutare l’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, a verificare, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.
U. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez.6, n. 38253 del 05/06/2018 Rv. 273738 – 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 – 02; Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02). 2.Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., viene dichiarata la non punibilità del fatto per la particolare tenuità del fatto, rientra tra i provvedimenti impugnabili mediante appello, ai sensi dell’art. 593, comma secondo, cod. proc. pen. (vedi Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 – 01;Sez. 3, n. 49789 del 22/05/2018, Solivetti, non massimata;
Sez. 3, n. 10095 del 2020 del 28/01/2020, non massimata). Deve essere, in proposito, ribaditoche l’annotazione di tale pronuncia nel certificato del casellario giudiziale prevista dall’art. 3, comma 1, lett. F-bis) del d.P.R. 313 del 2002, nonché la sua idoneità a spiegare effetti preclusivi e definitivi, potenzialmente pregiudizievoli per il soggetto interessato nei giudizi civili e amministrativi nei quali si discuta della risarcibilità del danno, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., costituiscono elementi di sicuro rilievo ai fini dell’affermazione della sussistenza di un concreto interesse ad appellare in capo al destinatario della decisione.
È, peraltro, evidente che l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non comporta un’assoluzione nel merito dell’imputato, poiché la formula assolutoria rappresenta l’esito tipico di un giudizio di non colpevolezza, derivante dall’insussistenza dell’elemento soggettivo o oggettivo del reato. Diversamente, l’art. 131-bis cod. pen. trova applicazione nei casi in cui il fatto, pur integrando in tutte le sue componenti oggettive e soggettive gli estremi del reato -tanto che la relativa pronuncia produce effetti contra reum nei giudizi di danno- risulti connotato da una particolare tenuità dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato, tale da non giustificare una risposta punitiva da parte dello Stato.
Ne consegue che non si è in presenza di un’assoluzione in senso tecnico, bensì di una mera declaratoria di non punibilità, la quale, a differenza della prima, lascia inalterata la sussistenza dell’illecito penale nella sua dimensione storica e giuridica (Sez. 7, n. 41330 del 03/07/2017, P.G. c. Sapienza, Rv. 271016-01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 24151 del 04/03/2025, Giandolfi, non massimata).
3. Ciò detto, deve essere rimarcato che il ricorso, in ragione del suo contenuto che rimanda ad una specifica censura ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, non può essere qualificato come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. In particolare, il ricorso non era proponibile per saltum in quanto la Chen ha dedotto, non solo il vizio di violazione di legge in relazione artt. 468 e 190 cod. proc. pen., ma anche la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva.
Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione operante nel vigente ordinamento non consentiva, pertanto, l'esperimento della impugnazione dinnanzi a questa Corte di legittimità omisso medio e imponeva alla parte impugnante di adire la Corte territoriale. Il Collegio, in proposito, intende ribadire il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett.
e) cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860-01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834 – 01; da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 18062 del 02/04/2025, Paone, non massimata e Sez. 6, ordinanza n. 23955 del 14/05/2025, Iaconisi, non massimata). Ne deriva che il ricorso dell’imputata, in quanto proposto avverso sentenza appellabile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di L’Aquila per il giudizio. P.Q.M Convert