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Sentenza — n. 37834/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against third-party objection to seized assets due to lack of illicit activity connection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37834/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a lower court's decision allowing a third party to claim seized assets. The court found the third party acted in good faith and lacked any connection to the alleged crimes. Consequently, the appeal was rejected for failing to prove the creditor's involvement in the illicit activities.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 6 e 9, d.lgs. n. 159 del 2011; A third party's claim against seized assets is admissible only if the creditor's activity is proven instrumental to the crime, otherwise the court must assess good faith based on contract terms and timing.

Parole chiave

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third party objection asset seizure good faith assessment instrumentality of crime confiscated property trust contract criminal procedure fiduciaria

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011
39680 del 10/09/2024, ha accolto l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6, del d.
Art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011
39680 del 10/09/2024, ha accolto l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6, del d.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti
Sez. 1, n. 34039 del 27/02/2014, Ferrari
Sez. 6, n. 7136 del 03/12/2015, Italfondiario s.p.a.
Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis S.p.a.
Sez. 6, n. 30611 del 24/06/2025, Guber Banca S.p.a.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI NAPOLIavverso l'ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale di Nola; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 15/05/2025, pronunciato a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 39680 del 10/09/2024, ha accolto l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011 da Hera Fiduciaria S.p.a., in qualità di terza interessata nel procedimento n. 48015/208 RGNR DDA Napoli e n. 532/23 RIMC (Tribunale di Napoli) a carico di Adiletta Concetta ed altri avverso l’ordinanza messa in data 31 marzo 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delegato per la procedura relativa alla amministrazione giudiziaria dei beni confiscati nel predetto procedimento.

Conseguentemente, è stata accolta la domanda di accertamento del credito vantato dalla Società Hera Fiduciaria S.p.a., con ammissione al passivo della procedura in relazione alle commissioni dovute alla medesima da L P Trustees S.r.l. quale trustee del Trust Agility, per l‘attività di amministrazione effettuata tra il 2014 e il 2021 in virtù del contratto di mandato fiduciario n. 1581 sottoscritto il 10/01/2011. 2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere il Tribunale definito, con motivazione sostanzialmente apparente in violazione del disposto dell’art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, terza estranea, rispetto alle attività riconducibili alla famiglia Ragosta-Iovine, Hera Fiduciaria S.p.a., senza avere considerato ed approfondito la natura del contratto ricorrente tra L P Trustees S.r.l. e la Hera fiduciaria S.p.a., chiaramente indicativo della volontà di occultare la proprietà sostanziale dei beni e delle quote societarie (riferibili al Ragosta, quale fiduciante) e proprietà formale, invece intestata alla società fiduciaria.

Dall’insieme degli elementi acquisiti era riscontrabile, in modo del tutto chiaro e logico, la strumentalità del trust e le complessive operazioni attuate per concludere attività a carattere elusivo, anche attesa la imputazione elevata ai sensi degli artt. 416-bis, 110 e 648–ter cod. pen. Il ricorrente ha evidenziato come il fiduciario utilizza e dispone del bene in conformità alle istruzioni del fiduciante e la complessiva ricostruzione fornita dal Tribunale non aveva tenuto conto dell’esito complessivo delle indagini, dalle quali era emerso che il Ragosta aveva investito i proventi del Clan Fabbrocino nelle proprie attività, tra le quali quelle del settore siderurgico.

Dall’insieme degli atti acquisiti era, inoltre, emerso che, dopo la confluenza delle sue quote nel Trust Agility, la Imi Sud (società riferibile al fiduciante Ragosta) aveva smesso di corrispondere le imposte allo Stato, con debito per circa cento milioni di euro. L’operazione era complessivamente significativa della volontà di spostare ingenti somme di denaro che, mediante il meccanismo del trust, creato a tal fine,portavano un diretto beneficio per gli interessi della famiglia Ragostaper il tramite della gestione della L P Trustee S.r.l.

Il ricorrente ha allegato a supporto una serie di ulteriori elementi documentali quanto al procedimento in corso, del tutto trascurati dal Tribunale, dai quali emergeva senza alcun dubbio come la Hera Fiduciaria S.p.a. non potesse in alcun modo considerarsi terza estranea (ordinanza del Gip di Napoli n. 175 del 13/03/2012 quanto al sequestro preventivo delle quote possedute dalla società Argos S.p.a, in seguito divenuta Hera Fiduciaria S.p.a.; la richiesta del 31/03/2015 della Argos S.p.a. quale socia di Imi Sud s.r.l. di essere convocata per l’assemblea dei soci, evidenziando la successione societaria tra Sintesi Global Asset Management S.p.a, poi denominata Argos e successivamente Hera Fiduciaria). 2.2.Vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede dell’opponente, requisito necessario in relazione alla disciplina applicabile al caso di specie,per come evidenziato dalla sentenza della Corte di cassazione, atteso che in modo del tutto apodittico era stato affermatoche le richieste dell’amministratore giudiziario avessero valoredi adesione al contratto fiduciario; il ricorrente ha sottolineato come dagli atti di indagine e dalle considerazioni dello stesso giudice del sequestro, rese con provvedimento del 19/05/2015, era emersa la artificiosità della realizzazione del trust, con evidente volontà di sottrarre attivo ai possibili sequestri mediante la creazione di diverse società fiduciarie. 2.3.Vizio della motivazione perché omessa in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei compensi alla società Hera Fiduciaria S.p.a., considerate le conclusioni degli amministratori giudiziari che evidenziavano il mancato assolvimento delle prestazioni contrattuali (attualizzazione della iscrizione al registro delle imprese, regolare attività di custodia e amministrazione, comunicazioni di rito agli amministratori asseritamente subentrati nella titolarità del contratto). 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa di Hera Fiduciaria ha depositato note scritte e conclusioni in data 25 settembre 2025, con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Il ricorrente con i tre motivi proposti - che possono essere trattati congiuntamente perché centrati su diverse considerazioni e prospettive interpretative tutte convergenti verso la valutazione della posizione della Hera Fiduciaria S.p.a. nel procedimento attivato per l’ammissione del proprio credito relativamente ai compensi vantati in relazione alla amministrazione delle quote sociali della Imi Sud s.r.l. (art. 59 del d.lgs. 159 del 2011) - ha sostenuto la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, MPS leasing factoring S.p.a., Rv. 284106-01); il ricorrente ha richiamato una serie di elementi ed ha sostenuto - quanto alla posizione della Hera Fiduciaria S.p.a., quale terza estranea in situazione di buona fede, nell’ambito del procedimento conseguente al sequestro disposto ai sensi dell’art. 12-quinquies d.lgs. n. 159 del 2011 finalizzato alla confisca per sproporzione - l’erroneità della valutazione del Tribunale di Nola. 2.Le censure non sono ammissibili, essendosi le stesse risolte in una lettura alternativa nel merito delle considerazioni del Tribunale, che ha affrontato i temi devoluti a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale di questa Corte mantenendosi all’interno del perimetro delibativo devoluto, con una motivazione che non si presta a censure in questa sede.

In tal senso, si deve considerare che la sentenza di annullamento della Sesta Sezione penale di questa Corte aveva ritenuto fondati i rilievi della difesa della Hera Fiduciaria S.p.a. in ordine al non corretto inquadramento del contratto di mandato e della intervenuta sospensione dello stesso a seguito della ordinanza di sequestro, devolvendo al giudice di merito una nuova valutazione quanto alla portata probatoria delle richieste formulate dalla parte in ordine alla perdurante efficacia del contratto di mandato fiduciario, identificando puntualmente la disciplina applicabile (erroneamente identificata dal Tribunale nel provvedimento impugnato dalla difesa) e il canone valutativo di riferimento, a seguito di una complessiva ricostruzione delle attività che avevano interessato in sede di indagine il nucleo familiare Ragosta-Iovine mediante la costruzione di un trust e delle relazioni e rapporti di detto Trust (Agility) con le diverse realtà societarie oggetto di indagine.

Il Tribunale, in adempimento delle coordinate ermeneutiche della sentenza di annullamento, ha ampiamente ricostruito: - il contesto in relazione al quale veniva avviata la richiesta di accertamento del credito (pag. 2 e seg.); - le caratteristiche dei soggetti coinvolti quanto alla pretesa azionata (pag. 5 e seg.); - il ruolo della Hera Fiduciaria S.p.a.; - la validità del contratto di mandato n. 5181 del 2011 (pag.

10) in relazione all’oggetto dello stesso ed alla disciplina di riferimento da applicare (come identificata dalla sentenza di annullamento); - le caratteristiche del credito azionato, sorto precedentemente al provvedimento di sequestro, anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa e non compiutamente valutata in precedenza secondo la decisione di annullamento; - la non riferibilità della gestione dei beni agli imputati attesa la presenza di un rapporto di gestione intercorrente tra Hera Fiduciaria S.p.a. e soggetto terzo (L P Trustees S.r.l.); - la mancanza di strumentalità del credito alle attività degli indagati.

Nell’ambito di tale complessiva e articolata valutazione, il Tribunale ha ritenuto, con giudizio di merito, sulla base degli atti allegati dalle parti, come la portata delle attività di cui al contratto di mandato fiduciario si dovessero ritenere indicative della buona fede della Hera Fiduciaria S.p.a. avendo la stessa contribuito ad evitare un sanzioni conseguenti alla omissione di attività in tema di dichiarazioni dei redditi o di mancato rispetto delle disposizioni antiriciclaggio. Il Tribunale ha, dunque, escluso la strumentalità del credito (che sarà in seguito valutato quanto alla sua concreta estensione davanti all’organo a ciò deputato) all’attività illecita imputata o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, attesa la assenza di qualsiasi prova ed elemento a supporto quanto ad un eventuale vantaggio che la Hera avrebbe tratto dalla commissione dei reati oggetto di imputazione che portavano alla apposizione del vincolo di sequestro (Sez.

U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511- 01). A fronte di tale considerazione in fatto il ricorrente ha articolato censure di puro merito non condividendo la soluzione del Tribunale, ricadendo anche nel vizio di aspecificità e genericità del motivo di ricorso quanto alla evocata violazione di legge, avendo omesso di evidenziare un diretto collegamento tra la posizione del terzo istante e la commissione del fatto reato (Sez. 1, n. 34039 del 27/2/2014, Ferrari, Rv. 261192-01; Sez. 6, n. 7136 del 3/12/2015, dep. 2016, Italfondiario s.p.a., Rv. 266102-01), mentre il Tribunale ha dato conto delle condizioni delle parti e del tipo di attività svolta dal creditore, evidenziando, proprio in considerazione dell’oggetto del contratto e della data della sua sottoscrizione, l’estraneità alle condotte imputate nel procedimento principale, in assenza di prova, “allo stato”, quanto alla strumentalità del credito all’attività illecita (Sez.6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis S.p.a., Rv. 285079-01).

Si è in tal senso precisato, quanto al tema della buona fede, che la relativa valutazione, correlata alla considerazione di una eventuale strumentalità del credito all’attività illecita deve sussistere all’epoca della costituzione del credito (in fattispecie diversa Sez. 6, n. 30611 del 24/06/2025, Guber Banca S.p.a., n.m. allo stato) valutazione questa che è stata effettivamente realizzata dal Tribunale richiamando l’epoca di conclusione del contratto di mandato fiduciario e la conseguente data alla quale riferire l’insorgenza del credito azionato, non essendo stata ritenuta nell’ambito dei poteri officiosi di verifica spettanti al Tribunale la precostituzione di creditori di comodo