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Ordinanza — n. 37833/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing for one defendant while remanding others for preliminary review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37833/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Giovanni Ivan inadmissible because it challenged the sentencing determination, a ground explicitly excluded from cassation in plea-bargain cases. While the appeals by Natalino, Omrani, and Alessandro were not manifestly unfounded, they were remanded for a new preliminary examination due to procedural formalities. The decision establishes that only specific defects regarding the formation of the plea or the prosecutor's consent can be raised in cassation against a plea-bargain sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Sez. 1, n. 944/2019: In appeals against plea-bargain sentences, cassation is limited to defects in the formation of the plea, prosecutor's consent, or divergent content, excluding challenges to the sentencing determination itself.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation admissibility sentencing determination procedural formalities inadmissible appeal gravi addebiti penali prove fabbricate partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il collegio ribadisce, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod.
art. 599 -bis cod. proc. pen
Il collegio ribadisce, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Piramide Natalino,nato a Chivasso il 04/03/1991 Piramide Giovanni Ivan,nato a Chivasso il 28/03/1987 Omrani Hamza,nato a Desio il 22/03/1994 Piramide Alessandro,nato a Chivasso il 29/12/1995 avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Milano. udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità di Piramide Natalino, Piramide Giovanni Ivan , applicava loro la pena concordata prevista dall'art.599- bis cod . pe n.

2. Nei confronti di tale sentenza ricorrevano tutti gli imputati. 2.1.Il C ollegio rileva , in via preliminare , che i ricorsi di P iramide Natalino , Omrani Hamza e P iramide Alessandro non possono essere definiti con la procedura de plano non apparendo manifestamente infondati ; pertanto , non potendosi procedere senza formalità, trasmette il fascicolo all' U fficio spoglio sezionale per un nuovo esame preliminare. 2.2. Per quanto riguarda invece la posizione di P iramide Giovanni Ivan il collegio rileva che con il ricorso per cassazione è stata contestata l a carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della penainflitta. 2.3.

Il motivo proposto non è consentito e, pertanto, il ricorso proposto nell’interesse di Alessandro Piramide deve essere dichiarato inammissibile. Il collegio ribadisce, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. quando con lo stesso si deduca no motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01).

Come anticipato, nel caso in esame con il ricorso sono stati propost e doglianze attinenti alla “determinazione della pena”che non sono consentit e . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di Piramide Giovanni I van e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ordina la separazione processuale della posizione degli altri tre ricorrenti, con formazione di autonomo fascicolo e trasmissione all'ufficio spoglio sezionale per nuovo esame preliminare, non potendosi procedere senza formalità.

Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il P resident