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Sentenza — n. 37831/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls preventive seizure order due to total lack of periculum in mora motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37831/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic successfully appealed a Palermo court order that annulled a preventive seizure against Fedele Notaro. The lower court had restored the seizure because the original order lacked any motivation regarding periculum in mora, which is a fatal flaw. The Supreme Court agreed, ruling that such total absence of reasoning renders the order radically null and cannot be cured by the reviewing tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 309, comma 9; Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.; If the motivation for periculum in mora is totally missing in a preventive seizure order, the reviewing tribunal must annul it rather than integrate the reasoning.

Parole chiave

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preventive seizure periculum in mora radical nullity integration of motivation reviewing tribunal confiscation order procedural nullity restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata deve , pertanto , essere annullata con rinvi o per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo,competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.
Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 321 cod.
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 321 cod.
Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata deve , pertanto , essere annullata con rinvi o per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo,competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art.
art. 321 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.):contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale alla pagina 106 del decreto che disponeva il sequestro il Giudice per le indagini preliminari avrebbeespressamente rilevato la sussistenza del periculum in mora; 2.2.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso
Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, Emme
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermonei confronti di: Notaro Fedele,nato a Palermo il 14/09/1988 avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale di Palermo. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; sentito il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, cheha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Udito il difensore di Fedele Notaro, Avv. Claudio Guzzo, che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, richiamando quanto allegato nella memoria depositata per via telematica.

RITENUTO IN FATTO

1. Il T ribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo accoglieva l'impugnazione proposta da Fedele Notaro, indagato per i reati intestazione fittizia e riciclaggio, nei confronti del decreto di sequestro preventivo che vincolava i suoi beni ; il Tribunale rileva va che nl provvedimento genetico mancava “ del tutto ” la motivazione in ordine al periculum in mora, il che escludeva la legittimità di interventi integrativi e d imponeva la restituzione dei beni in sequestro,se non sottoposti ad altro vincolo.

2. Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.):contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale alla pagina 106 del decreto che disponeva il sequestro il Giudice per le indagini preliminari avrebbeespressamente rilevato la sussistenza del periculum in mora; 2.2. violazione di legge: si deduceva altresì che la sussistenza della motivazione in ordine al periculum in mora contenuta nel decreto di sequestro rendeva incongruente - e dunque apparente - la parte della motivazione del provvedimento impugnato che escludeva la sussistenza in capo al Tribunale del poteredi integra re la motivazione .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 1.1. Il Collegio riafferma cheanche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il Tribunale per il riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 -01).

Pertanto, non è consentito al T ribunale per il riesame di integrarela motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca , nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 -01). 1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo “impeditivo” disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, sia in relazione al sequestro preventivo “anticipatorio della confisca”disposto ai sensi dell'art. 321 , comma 2, cod . proc . pen.

La motivazione,che legittima l’attivazione dei poter i integrativi del T ribunale per il riesame si rinviene allapag.106 del provvedimento genetico dove il G iudice per le indagini preliminari ha rilevato (a) che gli indagati , nelle more della conclusione del processo, avrebbero potuto disperdere le risorse accumulate , il che, se non fosse stato disposto il vincolo,imponeva di effettuare una prognosi negativa in ordine alla proficua esecuzione del provvedimento di confisca ; (b) che, se non fosse stato disposto il sequestro, la possibilità di utilizzare le somme lucrate avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze dei reati per cui si procede.

Tali passaggi argomentativi , qualora fosse ro stat i ritenut i insufficient i , avrebbero comunque legittimato l’esercizio dei poteri integrativi assegnati al Tribunale per il riesame, contrariamente a quanto ritenuto n e l provvedimento impugnato. 1.3. L'ordinanza impugnata deve , pertanto , essere annullata con rinvi o per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo,competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il