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Sentenza — n. 37829/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing lack of procedural grounds and merit review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal against a detention order inadmissible, rejecting arguments regarding the prosecutor's appeal and the adequacy of home detention. The court found the lower tribunal's assessment of the defendant's role in extortion and the necessity of maximum security measures to be a matter of substantive merit, not procedural error. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 275 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against detention orders are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the evidentiary weight or the appropriateness of the custodial measure, as such assessments constitute matters of substantive merit reserved for the trial court.

Parole chiave

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procedural inadmissibility detention order appeal substantive merit review custodial measure adequacy prosecutor appeal grounds procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Art. 275 c.p.p.
violazione di legge (art. 275 cod.
Art. 416-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 275 cod. proc. pen
violazione di legge(art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stato considerato che lo stesso Tribunale, in sede di riesame , aveva ritenuto che la misura cautelare degli arresti domiciliari fosse proporzionata alla gravità dei fatti ed idonea ad impedire il pericolo di recidiva.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Torres Carmelo nato a Palermo il 03/07/1987 avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del Tribunaledi Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’Avv. Giuseppina Candiotta , con note scritte , ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo, accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza che aveva applicato a Carmelo Torres la misura degli arresti domiciliari in seguito alla rilevazionedella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 - bis .1 cod. pen. , ed applicava allo stessola massima misura cautelare.

2. Contro tale ordinanza ricorreva il difensore del Torres che deduceva: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero: il pubblico ministero si sarebbe limitato a fare richiamo alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 del codice di rito senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per ritenere l’adeguatezza degli arresti domiciliari. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale rilevava che il pubblico ministero nell'atto di impugnazione aveva puntualmente specificato le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad applicare la custodia in carcere, evidenziando la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo cautelare e rilevando che gli elementi emersi indicavano che l'indagato era stato il primo ad azionare l’estorsione andando a comunicare ai correi l'intenzione dei Bellomonte di cedere l'esercizio commerciale (notizia indispensabile per attivare l’azione estorsiva) e, successivamente, prestandosi a veicolare la pretesa mafiosa; emergeva pertanto che il ricorrente non aveva agito per un interesse personale o per per costrizione, ma al fine di alimentare la presenza mafiosa sul territorio (pag. 2 dell’ordinanza impugnata); 2.2. violazione di legge(art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stato considerato che lo stesso Tribunale, in sede di riesame , aveva ritenuto che la misura cautelare degli arresti domiciliari fosse proporzionata alla gravità dei fatti ed idonea ad impedire il pericolo di recidiva. 2.2.1.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto, in sede di riesame, il Tribunale non aveva valutato l'impugnazione del pubblico ministero, ma solo l’impugnazioneproposta dalla difesa del Torres. Dunque, in quella sede , il Tribunale non aveva alcun potere di modifica del presidio cautelare.La idoneità degli arresti domiciliari, piuttosto che della custodia in carcere a contenere il pericolo rilevato sono stati sottoposti all'attenzione del Collegio di merito solo con l'appello del pubblico ministero che , legittimamente, è stato ritenuto fondato, con conseguente aggravamento della misura; 2.3. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'impugnata ordinanza non avrebbe valutato gli elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ovvero l’incensuratezza del Torres, la mancanza di elementi che indicassero la sussistenza di significativi rapporti con gli altri indagati e le concrete modalità dell'azionecriminosa contestata. 2.3.1.

La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno della decisione cautelare in ordine all’idoneità della massima misura custodiale a contenere il pericolo rilevato. Contrariamente a quanto dedotto, il T ribunale , con motivazione logica e coerente con gli elementi di prova raccolti,riteneva che il Torres non fosse una vittima del sistema criminale nel quale era maturata l’estorsione, ma un protagonista dello stesso, in quanto era stato lui a farsi promotore dell'azione estorsiva, agendo in sinergia con il D’Amico ed il Di Cara, sicché lo stesso non era affatto estraneo alle dinamiche del sodalizio.

Tale coinvolgimento si evinceva chiaramente dalla conversazione del 10 agosto 2022,registrata al progr. n. 248, che confermava la piena adesione del ricorrente alle regole che governavano l’attività estorsiva gestita dalla associazione mafiosa (pag. 9 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di valutazione di merito non rivalutabile in questa sede in quanto esente da vizi logici ed aderente alle emergenze procedimentali.

3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 8 ottobre 202