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Sentenza — n. 37827/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's denial of non-prosecution for minor theft due to failure to assess post-crime compensation and new favorable law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37827/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against the Turin Court of Appeal's conviction for using an illicit credit card. The appellant argued the surveillance footage was improperly treated as digital evidence and that a subsequent compensation payment should have triggered a non-prosecution clause under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the evidence admissible but annulled the conviction because the lower court failed to apply the new, more favorable law regarding post-crime behavior and incorrectly refused the non-prosecution defense due to the multiple offenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 254-bis cod. proc. pen.: The court must evaluate post-crime conduct like compensation under new favorable laws to grant non-prosecution for minor offenses, and digital surveillance footage is admissible documentary evidence unless corruption is proven.

Parole chiave

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non-prosecution clause post-crime compensation favorable retroactivity digital evidence admissibility multiple offenses unity inutilizzabilità delle prove illecite mezzo di pagamento prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
La sentenza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Art. 254-bis cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 254-biscod.
Art. 2 cod. pen.
violazione di legge (art. 254-biscod.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
pen .: non sarebbe stata valutata la condotta susseguente al reato , ovvero il risarcimento effettuato con bonifico del 7 novembre 2024 ; tale condotta , inidonea a legittimare la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n .
Art. 493-ter cod. pen.
1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di Giovanni Marquez per il reato di cui all’art. 493-tercod.
art. 234 cod. proc. pen
1.1.Il Collegio riafferma che le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono inquadrabili come prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen.(Sez.
art. 189 cod. proc. pen
pen.; (b) che le videoregistrazioni quando soneseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, “ nell’ambito di un procedimento penale”, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen.
art. 131 -bis cod. pen
La Corte d'appello pur ritenendo sussistente un’unica violazione ha ritenuto di negare il riconoscimento della causadi non punibilità prevista dall ’ art. 131 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune
pen.(Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv.
Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi
279776 –01; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv.
Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida
279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv.
Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco
) o in luoghi dove è necessario comunque garantire la riservatezza, caso in cui è necessario un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv.
Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino
234269 – 01; Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv.
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marquez Giovanni nato a Torre Del Greco il 04/04/1972 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso Il Difensore Avv. Giovanni Anania ha concluso con note scritte per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di Giovanni Marquez per il reato di cui all’art. 493-tercod. pen. Si contestava al ricorrente di avere utilizzato una carta di credito di provenienza illecita che veniva utilizzata per effettuare tre transazioni dell'ammontare complessivo di euro 67,20; la Corte di appello non riteneva sussistenti le condizioni per riconoscere la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art.131-bis cod . pen .

2. Contro tale sentenza proponeva ricorso al difensore di Giovanni Marquez che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 254-biscod. proc. pen.) e vizio di motivazione : le videoriprese registrate dalle telecamere di sorveglianza privata sarebbero state illegittimamente considerate dalla Corte d'appello come “ documenti ”, trascurando la loro natura digitale; le stesse sarebberodocumenti informatici , dei quali sarebbe stato necessario garantire e l'autenticità e l’immodificabilità; l'acquisizione delle videoregistrazioni avrebbe pertanto dovuto pr evedere (a) l’estrazione della copia forense conforme, (b) un blocco di scrittura ed una validazione con ash code; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancat o riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod . pen .: non sarebbe stata valutata la condotta susseguente al reato , ovvero il risarcimento effettuato con bonifico del 7 novembre 2024 ; tale condotta , inidonea a legittimare la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n . 6 ) cod. pen., avrebbe dovuto essere considerata per il riconoscimento della causa di non punibilità come previsto dalla nuova –e più favorevole - versione dell'art . 131 biscod. pen .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo con il quale si contesta la natura documentale delle videoriprese effettuate con telecamere di sorveglianza privateè infondato. 1.1.Il Collegio riafferma che le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono inquadrabili come prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 –01; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432 -01). Si tratta di un approdo ermeneuticocoerente con quanto affermato: -dalla Corte costituzionale secondo cui le norme sui documenti si riferiscono esclusivamente ai documenti formati “fuori” (anche se non necessariamente prima) e comunque non “in vista”, né tantomeno “in funzione”del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso (Corte cost. n. 320 del 2009; nello stesso senso Sez. 2, n. 19158 del 20/03/2015, Pitzulu, Rv. 263526), - dalle Sezioni unite che hanno chiarito (a) che le videoriprese "non" effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; (b) che le videoregistrazioni quando soneseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, “ nell’ambito di un procedimento penale”, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e che , trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 -01). Tali coordinate ermeneutiche sono valide sempre che le videoregistrazioni non vengano svolte all’internonel domicilio, dove sono vietate (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit . ) o in luoghi dove è necessario comunque garantire la riservatezza, caso in cui è necessario un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01; Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500 –01). 1.2. Quanto alla dedotta necessità di applicare alla acquisizione dei filmati la procedura prevista dall’art. 254-biscod. proc. pen. in ragione della ipotetica possibilità di “corruzione” delle riprese , il Collegio rileva che – per quanto , in astratto, sia possibile che i filmati possano essere inquinati o corrotti - quando , come nel caso in esame, tale ipotetica evenienza non sia supportata da alcun elemento di prova, deve ritenersi che i documenti acquisiti siano integri e pienamente utilizzabili. 1.3.

Il secondo motivo è fondato. La Corte d'appello pur ritenendo sussistente un’unica violazione ha ritenuto di negare il riconoscimento della causadi non punibilità prevista dall ’ art. 131 -bis cod. pen. a causa della “pluralità”degli utilizzi della carta di credito. A tale contraddizione si aggiunge il mancato confronto con la giurisprudenza secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 -01). Infine, si rileva che la Corte territoriale non ha valutato il comportamento post delictum, ovvero il risarcimento tardivo, elemento divenuto rilevante con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022,n. 199: si tratta di una norma sopravvenuta rispetto alla consumazione del reatoper cui si procede, risalente al 2020, ma applicabileretroattivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. , in quanto norma “sostanziale di favore”. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all'art. 131 -bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il giorno 8 ott