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Ordinanza — n. 37715/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as personally filed by defendant, violating mandatory defense attorney signature rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, Manuel Sciuto, rather than by a qualified defense attorney. Although the document bore an authenticated signature, the court ruled that such authentication does not cure the defect required by the amended Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals must be signed by registered defense attorneys; personal signatures or authenticated signatures by lawyers do not validate the appeal, rendering it inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature defect defense attorney requirement Criminal Procedure Code Cassazione Rome requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO Manuel, nato a Catania il 28/08/2000; avverso la sentenza pronunciata in data 08/07/2025 dalla Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manuel Sciuto ricorre personalmente (con ricorso sottoscritto con firma autenticata) avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Catania.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato • difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Preside