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Sentenza — n. 37714/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false declaration grounds but annuls conviction for theft due to withdrawn complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37714/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible regarding the charge of ideological falsity but annulled the conviction for theft due to the withdrawal of the private prosecution. The defense argued the falsity charge was inadmissible because the victim knew of the crime in October 2019, making the February 2020 complaint untimely, and that the legal basis for the falsity charge was flawed. The court rejected the timeliness objection, confirmed that declarations made to the Automobile Club constitute public acts subject to criminal penalties, and upheld the conviction for theft while dismissing the appeal on the falsity count.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.; Art. 483 c.p.; Art. 46, 47, 76 D.P.R. n. 445/2000: A declaration made to a qualified recipient under the Administrative Documentation Act constitutes a public act; false statements in such declarations constitute the crime of ideological falsity, and the statute of limitations for private prosecution runs from the date the victim becomes aware of the crime, not the date of the act.

Parole chiave

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ideological falsity private prosecution withdrawal statute of limitations declarations to public officials Administrative Documentation Act criminal appeal inadmissibility public act status falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 646 c.p. perché estinto per remissione di querela; condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Art. 483 c.p.
pen., eccependo la tardività della querela, e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod.
Art. 46 D.P.R. n. 445/2000
Art. 47 D.P.R. n. 445/2000
pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r.
Art. 76 D.P.R. n. 445/2000
La prospettazione difensiva, secondo la quale difetterebbe nella specie il dovere del dichiarante di affermare il vero, svaluta il disposto dell'art. 76 comma 3, d.P.R.
art. 124 cod. pen
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi con i quali deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), violazione di legge in relazione all'art. 124 cod.
art. 483 cod. pen
pen., eccependo la tardività della querela, e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
art. 646 cod. pen
2.1 In particolare, quanto al primo motivo, il difensore osserva che la Corte territoriale, dopo avere confermato che il termine per proporre querela in caso di reato di cui all'art. 646 cod. pen.
articolo 483 cod. pen
pen., eccependo la tardività della querela, e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod.
art. 2688 cod. civ
Il ricorrente, senza negare la falsità del "modello di delega" predisposto dall'imputato, lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il trasferimento di proprietà, ai sensi dell'art. 2688 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito
in tema Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv.
Sez. 5, n. 25927 del 07/02/2017
Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017
n.445 del 2000» (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, Rv.
Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualità personali» (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pupillo Angelo, nato ad Augusta (SR) il 26/02/1977; rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe De Michele - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 18 emessa in data 16/01/2025; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; vista la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; viste le conclusioni e la nota spese trasmesse per la parte civile in data 18/09/2025 dall'avv. Fortunato Rendiniello il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;vista la dichiarazione di remissione di querela presentata da Giovanni Di Carlo in data 01/10/2025 con contestuale accettazione da parte di Angelo Pupillo, trasmessa in data 01/10/2025;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16/01/2025 la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in data 24/11/2023 di condanna di Angelo Pupillo per i reati di appropriazione indebita (capo a) e falsità ideologica (capo b), oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile, Giovanni Di Carlo.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi con i quali deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen., eccependo la tardività della querela, e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen.. 2.1 In particolare, quanto al primo motivo, il difensore osserva che la Corte territoriale, dopo avere confermato che il termine per proporre querela in caso di reato di cui all'art. 646 cod. pen. decorre non già dalla data di commissione del reato, bensì da quella in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto costituente illecito penale, avrebbe errato nell'individuare nel dicembre 2019, il momento in cui la persona offesa avrebbe acquisito piena cognizione dell'illecito, piuttosto che nell'ottobre 2019, data in cui Di Carlo, a seguito di visura al P.R.A., aveva avuto conoscenza certa dell'avvenuta interversione del possesso del veicolo e quindi del fatto-reato, mentre la querela veniva proposta in data 11/02/2020 e quindi oltre il termine di tre mesi. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la configurabilità dell'articolo 483 cod. pen., adducendo la mancanza di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto posto in essere la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, "venendo così a collegare l'efficacia probatoria dell'atto al dovere di dichiarare ed affermare il vero". Il ricorrente, senza negare la falsità del "modello di delega" predisposto dall'imputato, lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il trasferimento di proprietà, ai sensi dell'art. 2688 cod. civ., permette di vendere un veicolo anche da parte di un soggetto che non è intestatario del bene, purché abbia la disponibilità del veicolo, del certificato di proprietà o del c.d. foglio complementare originale: tutti documenti di cui Pupillo aveva la disponibilità, rientrando così nel novero dei soggetti titolati a vendere il veicolo, anche se al P.R.A. egli non era registrato come intestatario; nella specie, si tratterebbe comunque di un falso inutile, che ricorre quando una dichiarazione falsa non ha leso la fede pubblica, di talché la dichiarazione, anche se non veritiera, non sarebbe punibile, in assenza di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di affermare il vero.CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Preliminarmente va dato atto dell'avvenuta rimessione di querela della parte offesa Giovanni Di Carlo effettuata in data 01/10/2025 dinanzi ai Carabinieri di Puglia, stazione di Volturino, nei confronti dell'imputato Angelo Pupillo, il quale contestualmente ha accettato. 1.1.

E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 1.2.

Ne deriva che, pacifica l'esistenza della remissione di querela della parte offesa così come la sua accettazione, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, limitatamente al capo a) dell'imputazione - essendo il reato di cui al capo b) procedibile d'ufficio - non emergendo, oltretutto, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto. Resta assorbito il primo motivo.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. 2.1. La Corte territoriale (come già il giudice di primo grado) ha puntualmente spiegato che Pupillo, dopo essere entrato in possesso dell'autovettura Fiat 500 targata G3412KT - tramite un contratto estimatorio stipulato con Giovanni Di Carlo (titolare della concessionaria proprietaria della vettura) -, non solo non la riconsegnava al legittimo proprietario, ma addirittura la vendeva a terzo (tale Antonio Mignogna) e, a tal fine, predisponeva un'autocertificazione denominata "Modello di delega per la presentazione delle formalità", recante la firma falsificata di Giovanni Di Carlo - che in dibattimento disconosceva categoricamente tale sottoscrizione - inoltrata all'ACI di Campobasso per ottenere un nuovo certificato di proprietà; a quel punto Pupillo vendeva la vettura, "agendo così in qualità di legittimo proprietario della stessa, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa" (v. sent. impugnata, non numerata e comunque p.4). 2.2.

La prospettazione difensiva, secondo la quale difetterebbe nella specie il dovere del dichiarante di affermare il vero, svaluta il disposto dell'art. 76 comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, da cui emerge chiaramente che il significato da attribuire alla disposizione incriminatrice è quello di includere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 nel novero degli atti pubblici, essendo "considerate come fatte a pubblico ufficiale", il quale ovviamente le raccoglie in un atto pubblico; ne deriva, pertanto, l'illiceità penale nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa. 2.3.

La Corte territoriale, con motivazione scevra da vizi ed esaustiva (pp. 4 e 5), ha invero evidenziato che, secondo l'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 2000 - espressamente richiamato nel modello di delega in questione - le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del medesimo d.p.r. sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del ricevente (nel caso di specie, l'Automobile Club Italia) come del tutto idonea a caratterizzarne la destinazione ad essere trasfuse in un atto pubblico (cfr. in tema Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203), mentre l'obbligo del dichiarante .di affermare il vero - ossia la necessità di individuare una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegandone l'efficacia probatoria al dovere di affermare il vero - è imposto al dichiarante, sotto comminatoria di sanzione penale, dagli artt. 46, 47 e 76 d.p.r. 445 del 2000.

L'art. 483 cod. pen., in altre parole, costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dal D.P.R. n. 445 del 2000 poiché l'art. 76 di tale testo legislativo punisce, "ai sensi del codice penale", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso. 2.4. Secondo principio consolidato di questa Corte (cfr. Sez. 5 n. 25927 del 07/02/2017, Rv. 270447), del resto, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 rientrano tra gli atti pubblici, con ogni conseguenza derivante dalla falsità delle medesime, di modo che «Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n.445 del 2000» (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, Rv. 272277 - 01): questo perché «L'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualità personali» (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324); funzione che le due disposizioni richiamate assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.

3. Per i motivi esposti, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. perché estinto per remissione di querela; segue, in mancanza di diverso accordo, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso per la rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 646 c.p. perché estinto per remissione di querela; condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Campobasso per la rideterminazione