Italian Court dismisses appeal on pre-trial detention grounds citing insufficient evidence of mafia facilitation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Leonardo Bevilacqua's appeal against a pre-trial detention order in a continued extortion case. The defense argued for a hearing to review new evidence and challenged the court's reasoning regarding mafia aggravating circumstances and bail needs. The court dismissed the appeal because the lower court properly recognized the subjective awareness of facilitating criminal organization activities and the concrete danger of intimidation, rendering the appeal's arguments generic and unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.p.; Art. 275 c.p.p.; Art. 416bis.1 c.p.p.: The court holds that an appeal against a detention order is inadmissible if it relies on generic arguments failing to present specific elements capable of overcoming the statutory presumptions of danger and necessity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LEONARDO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 01/10/1986 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
1. Leonardo Bevilacqua, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il 1^/4/2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che il 14/3/2025 aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione continuata in concorso. 1.1. Il ricorso presentato a mezzo dell'avv. Rocco Crusco è affidato a quattro motivi di impugnazione: 1.1.1. violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale negato il rinvio chiesto dalla difesa per poter esaminare le s.i.t. rese da Ridondale Sergio alla P.G. e prodotte solo in udienza dal pubblico ministero, avendo invece il Tribunale concesso solo una sospensione ad horas. 1.1.2. vizio di motivazione, per mera apparenza della stessa, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'estorsione contestata al capo 1) della provvisoria imputazione. 1.1.3.
Violazione di legge, con riferimento alla contestata aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, fondata sulla solo dedotta consapevolezza da parte del Bevilacqua delle finalità agevolatrici perseguite dal coindagato Valente. 1.1.4. Vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelarì. 1.2. Anche l'avv. Rossana Cribari ha presentato ricorso per cassazione nell'interesse del Bevilacqua, articolando due motivi di impugnazione: 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di estorsione aggravata ex art. 416bis.1 cod. pen. in concorso con Valente Franco ed ai danni di Gíanluca e Sergio Ritondale. 1.2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
2. Con requisitoria scritta il P.G. Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
1. Il primo motivo del ricorso presentato a mezzo dell'avv. Crusco è inammissibile sotto due profili. i In primo luogo deve rilevarsi che il ricorrente, nel censurare l'asserita violazione del diritto di difesa con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, costituiti dalle dichiarazioni rese da Sergio Ritondale, padre della persona offesa, nulla ha dedotto in ordine alla rilevanza e decisività di tali dichiarazioni: secondo il costante e condivisibile insegnamento di questa Corte di Cassazione, invece, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02;
Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarinì, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv,. 269218). Per quel che più rileva, peraltro, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nell'assegnazione di un termine a difesa "ad horas" per esaminare nuovi elementi probatori emersi all'udienza camerale, avendo questa Corte di legittimità già avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale deve assegnare all'indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (cfr.
Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni, Rv. 279298 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio "ad horas" dell'udienza di riesame, nonostante l'opposizione del difensore alla brevità del termine concessogli).
2. Sono infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, i motivi di ricorso con i quali entrambi i difensori del Bevilacqua contestano il riconoscimento della gravità del compendio indiziario gravante sul ricorrente in ordine all'estorsione aggravata contestatagli, essendo state valutate dal Tribunale del riesame, quantomeno implicitamente e sempre senza incorrere in vizi logici, tutte le argomentazioni della difesa. Tale compendio indiziario è costituito prevalentemente dalle dichiarazioni dell'imprenditore Gianluca Ritondale (poi riscontrate da quelle del padre, Sergio Ritondale), che già nel novembre del 2022 aveva confidato ad un maresciallo dei carabinieri della Compagnia di Scalea alcune condotte estorsive di cui era vittima, non intendendo però formalizzare alcuna denuncia per il timore di ritorsioni, attesa la caratura criminale dei soggetti coinvolti.
Successivamente, in data 11/2/2025, la stessa persona offesa ha dichiarato al pubblico ministero che nel periodo natalizio del 2022 un suo compaesano, l'odierno ricorrente Leonardo Bevilacqua, indicato come genero dì Franco Valente, elemento di spicco della criminalità organizzata di Scalea, gli aveva intimato, per conto di quest'ultimo, il pagamento di circa 14.000,00 euro in considerazione dei lavori in appalto del valore di 560.000,00 euro che la persona offesa stava ultimando presso un campo sportivo di San Nicola Arcella (CS). Il Ritondale aveva replicato di non avere la disponibilità di una simile somma ed aveva ottenuto, una riduzione della somma pretesa ad euro 7.000,00 che aveva dilazionato versando, sino ad aprile/maggio dell'anno 2023 circa 3.000-4.000 euro, mentre anche il padre Sergio Ritondale versava somme direttamente al Valente.
Nel mese di settembre 2024, poi, dopo l'arresto del predetto Franco Valente, il Ritondale era stato avvicinato da Roberto Cesareo e Roberto Marino, persone a lui note perché anch'esse legate alla cosca "Muto" di Cetraro, che gli avevano chiesto di corrispondere a loro le somme ancora dovute al Valente, riferendo anche il Cetraro che tale richiesta non doveva essere intesa come riferita ad un "pizzo", bensì come una "forma di protezione", ed esprimendo però anche la minaccia che, se non avesse ottemperato, "sarebbero diventati nemici". Successivamente, intorno al periodo di Natale del 2024, in occasione dello svolgimento di lavori in un cantiere dì Cirella di Diamante (CS)il Cesareo ed il Marino si erano dì nuovo presentati al Ritondale chiedendo il pagamento del 3% dell'appalto, percentuale pari a 30.000,00 euro, affermando che si trattava di un contributo per "stare tranquilli", destinato al sostentamento delle persone in carcere.
Nel valorizzare tali elementi ai fini della valutazione del compendio indiziario gravante sul Bevilacqua, il Tribunale del riesame, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha riconosciuto piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in considerazione della modalità graduali e progressive del racconto, ritenute sintomo di spontaneità, e della linearità ed assenza di contraddizioni del narrato. Il provvedimento impugnato, nel riconoscere piena attendibilità al racconto della persona offesa, ha anche valorizzato anche, quale elemento di riscontro, le dichiarazioni rese al pubblico ministero dal padre del predetto, Sergio Ritondale, che ha riferito che nel periodo compreso tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre del 2023 il Bevilacqua, "genero di Valente Franco" , si era presentato presso il cantiere del figlio Gianluca, che voleva far incontrare con lo stesso Valente per "mettersi in regola", nel senso che avrebbe dovuto consegnargli del denaro.
Nell'occasione il Ritondale si era rifiutato di incontrare il Valente, consegnando, però, al Bevilacqua la somma di mille euro, con l'invito a non farsi vedere più. Un paio di mesi dopo, invece, il Bevilacqua si era ripresentato, rinnovandogli l'invito ad incontrare il Valente ed egli, recatosi all'appuntamento, aveva ricevuto da quest'ultimo, con tono non amichevole, la richiesta estorsiva dì circa 14.000 o 15.000 euro, precisando che si trattava di "soldi destinati a Cetraro". Il Ritondale era allora riuscito a concordare, però, una riduzione della pretesa estorsiva all'importo di 7.000 euro.
Dopo la Pasqua di quell'anno, il Bevilacqua si era presentato a Gianluca Ritondale chiedendo la somma concordata, e Luigi Ritondale aveva poi appreso dal figlio che questo aveva consegnato in seguito la somma di 2.000 euro, ma non sapeva riferire a chi.3. Riconoscendo sulla base di tali convergenti elementi la gravità degli indizi della colpevolezza del Bevilacqua in ordine al delitto di estorsione aggravata ascrittogli, il Tribunale del riesame, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione impugnata, a nulla rilevando che l'ordinanza non abbia dato esplicita risposta a singole deduzioni difensive da ritenersi implicitamente superate perché incompatibili con le valutazioni come sopra espresse, quali la negazione, da parte della difesa, dei rapporti di affinità tra il Bevilacqua ed il Valente, oppure le deduzioni difensive in ordine all'attendibilità dell'indicazione del Marino, da parte del Ritondale, in occasione di uno degli incontri di quest'ultimo con lo stesso Marino ed il Cesareo: nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, infatti, si è dato rilievo alla vicinanza del ricorrente al Valente, a nulla rilevando se il primo sia anche il genero del secondo, così come non contrastano con la ricostruzione del quadro indiziario gravante sul Bevilacqua le contestazioni difensive in ordine all'attendibilità dell'individuazione nel Marino della persona che aveva avvicinato la persona offesa in occasione di altro episodio, non contestato all'odierno ricorrente.
Analogamente, le valutazioni del Tribunale del riesame in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di Gianluca Ritondale, fondate, oltre che sulla linearità ed assenza di contraddizioni nel narrato, anche sulle modalità graduali e progressive del racconto, ritenute sintomo di spontaneità, e sul riscontro che tale attendibilità ha ricevuto dalle s.i.t. del padre del primo, Sergio Ritondale, appaiono assorbenti rispetto alle asserite discrasie su aspetti comunque marginali delle due narrazioni, atteso anche che ciascuna delle persone offese ha riferito sempre di episodi ai quali non era presente l'altra.
In tema di ordinanza "de libertate" del tribunale del riesame, infatti, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 01).
4. L'ordinanza impugnata ha dato anche adeguatamente conto delle ragioni per le quali si è riconosciuta la gravità indiziaria anche con riferimento al metodo mafioso ed alle finalità agevolative del sodalizio criminoso di riferimento, atteso che, dopo aver richiamato per relationem l'ordinanza cautelare, con riferimento alla ricostruzione storico-giudiziaria dell'organizzazione criminale Valente-Stummo, riconosciuta come operante nel territorio di Scalea, in alleanza con la cosca Muto, operante nell'area di Cetraro, ha evidenziato come siano state prospettate alle persone offese la necessità di "stare tranquilli" e di "mettersi in regola" e la destinazione delle somme richieste al sostentamento dei detenuti.
Con particolare riferimento alla finalità agevolatrice di un'associazione di stampo 'ndranghetistico l'ordinanza impugnata, poi, ha espressamente valorizzato anche la specificazione data dal Valente a Sergio Ritondale secondo cui il denaro richiesto era destinato "a Cetraro", in tal modo evocando la consorteria •f Muto, dominante sul territorio ed alleata con la cosca Valente-Stummo, ed ha dato conto delle ragioni per cui si è riconosciuta la piena consapevolezza, da parte del Bevilacqua, di tale destinazione, laddove ha riferito dei rapporti stretti tra il Valente ed il ricorrente, tanto che questo si era presentato espressamente alla persona offesa a nome del primo, invitandolo a presentarsi al cospetto di questo, soggetto noto per la sua posizione apicale nella criminalità locale, elementi, questi, convergenti nell'evidenziare la piena consapevolezza, da parte del Bevilacqua, della finalità agevolatrice del sodalizio criminoso perseguite con l'estorsione, in coerenza con l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, secondo il quale la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez.
U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01).
5. Sono inammissibili per la loro genericità e manifesta infondatezza, infine, i motivi di ricorso con i quali le difese del ricorrente censurano come meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, atteso che non risultano prospettati dalle difese elementi, disattesi dall'ordinanza, che possano ritenersi anche solo astrattamente idonei a superare la doppia presunzione posta dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. che il Tribunale del riesame, invece, ha ritenuto confermata anche dal concreto pericolo di condotte di intimidazione nei confronti della persona offesa, volte ad ostacolare la completa ricostruzione dei fatti, desunto dalle modalità dei fatti e dal contesto criminale in cui si sono svolti.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. < LU proc. pen. ^-1 -i W o LU